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Sentenza

Sentenza del 04/05/2018 n. 10638 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, con cui erano stati contestati maggiori ricavi e un maggior reddito ai fini IRPEF, IRAP e IVA, anche a causa di irregolarità rilevate durante una verifica fiscale. Il contribuente sosteneva che le istanze di condono presentate ai sensi degli artt. 15 e 9 della legge n. 289 del 2002 avessero definito la posizione e reso inefficace l'accertamento. Gli eredi hanno impugnato la sentenza della CTR deducendo vizi di motivazione e violazione della disciplina sul condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, relativo alla motivazione della CTR, e infondati il secondo e il terzo. In particolare, il processo verbale di constatazione conteneva dati sufficienti per la definizione agevolata dei rilievi sostanziali, ma tali rilievi non risultavano validamente condonati ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002. Di conseguenza, la consegna del processo verbale costituiva causa ostativa al condono tombale previsto dall'art. 9, comma 14, lett. a), della stessa legge. Gli eredi sono stati condannati a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio, liquidate in Euro 7.300, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15

    La definizione agevolata dei rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione richiede che i dati disponibili consentano di determinare correttamente quanto dovuto e che la definizione riguardi effettivamente anche le violazioni sostanziali, non soltanto quelle formali.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14, lett. a)

    La notificazione o consegna di un processo verbale di constatazione può impedire l'accesso al condono tombale, salvo che il verbale sia stato validamente definito ai sensi dell'art. 15. Nel caso concreto, tale definizione non è stata ritenuta perfezionata.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere correttamente qualificati: il vizio della motivazione per relationem può riguardare la regolarità processuale e deve essere dedotto ai sensi del n. 4, mentre il n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo. Le censure non possono limitarsi a contrapporre una diversa valutazione dei fatti senza adeguata autosufficienza.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 642 del 16 gennaio 2015

    Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte ... non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo.

    La motivazione per relationem non determina automaticamente la nullità della sentenza, purché sia chiaro che la decisione è stata effettivamente assunta dal giudice e che le ragioni risultino comprensibili, univoche ed esaustive.

Massime di principio

  • In materia di condoni fiscali, la presentazione di un'istanza non è sufficiente: occorre verificare che siano stati inclusi e definiti tutti i rilievi sostanziali pertinenti e che il pagamento sia stato determinato correttamente.
  • La definizione delle sole violazioni formali non impedisce necessariamente all'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento dei maggiori ricavi o redditi.
  • La consegna o notificazione di un processo verbale di constatazione può costituire una causa ostativa al condono tombale, salvo che il verbale sia stato validamente definito secondo la specifica procedura prevista dalla legge.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente sostenere genericamente che i dati del verbale siano inidonei: il ricorrente deve indicare concretamente quali elementi manchino e riprodurre o depositare gli atti rilevanti, rispettando il principio di autosufficienza.
  • La Corte di cassazione non rivaluta liberamente gli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito; una diversa lettura delle prove è ammissibile solo nei limiti dei vizi di motivazione o delle violazioni di legge previsti per il giudizio di legittimità.

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