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Legge

L.R. Basilicata 29/2005

"L.R. 5.04.2000, n. 32 - MODIFICA"

Normativa regionaleL.R. Basilicata 29/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 29/2005 modifica la disciplina delle nomine e designazioni regionali prevista dalla L.R. n. 32/2000, imponendo alla Giunta la presentazione di proposte di riordino entro 90 giorni e differendo fino a 240 giorni il termine per le nomine. Sono previste proroga degli organi in carica, nuovi avvisi per candidature entro 60 giorni e esclusione del differimento per revisori e collegi sindacali.

Differimento termini e riordino delle nomine regionali degli enti e organismi in Basilicata

Differimento e riordino delle nomine regionali

La legge regionale della Basilicata interviene sulla disciplina delle nomine e designazioni di competenza regionale prevista dalla L.R. n. 32/2000, con l’obiettivo di consentire una revisione complessiva degli enti e organismi interessati e di contenerne e razionalizzarne la spesa. Il provvedimento ha natura temporanea e si concentra sulla gestione del transitorio nelle procedure di nomina.

Obiettivi del riordino

La Giunta regionale è tenuta, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, a presentare al Consiglio regionale proposte di legge finalizzate a:

  • ridurre, ove possibile, il numero degli enti e organismi e rideterminarne il costo complessivo;
  • rivedere la disciplina vigente delle nomine, semplificando le procedure;
  • ridefinire, se necessario, i rapporti funzionali tra organi di indirizzo e livelli di gestione, introducendo elementi di collegialità e pluralismo.

Il Consiglio regionale deve adottare i conseguenti provvedimenti entro i 150 giorni successivi.

Proroga dei termini per nomine e designazioni

Per consentire l’attuazione del riordino, il termine ultimo previsto dall’articolo 8 della L.R. n. 32/2000 per effettuare nomine e designazioni di competenza regionale è differito per un periodo non superiore a 240 giorni dalla data di pubblicazione della legge.

Regime transitorio degli organi in carica

Durante il periodo di differimento di 240 giorni:

  • gli organi previsti dall’articolo 8 della L.R. n. 32/2000 restano in carica;
  • tali organi sono autorizzati a compiere tutti gli atti di loro competenza.

Presentazione delle candidature

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge devono essere pubblicati gli avvisi per la presentazione delle candidature previste dalla L.R. n. 32/2000. Restano valide le candidature già presentate, purché compatibili con la nuova disciplina.

Esclusioni dal differimento

Il differimento del termine non si applica alle nomine e designazioni dei Revisori dei conti e dei Collegi sindacali disciplinate dall’articolo 7 della L.R. n. 32/2000.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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