Risposta n. 80 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che il contributo è risarcitorio e non tassabile poiché i beni danneggiati erano già stati svalutati nel 2015 e non avevano rilievo fiscale (costo fiscalmente riconosciuto pari a zero); propone di non assoggettare a tassazione il contributo e di effettuare una variazione in diminuzione nel modello UNICO 2022.
Indennità risarcitorie – trattamento fiscale dei contributi percepiti in un periodo d'imposta successivo a quello dell'evento dannoso – artt. 88 comma 2, 86 comma 4 e 101 del TUIR
Il quesito
Alfa S.p.A. chiede se il contributo regionale ricevuto nel 2021 a titolo risarcitorio per i danni subiti dallo stabilimento nel 2015 debba concorrere alla formazione del reddito IRES e alla base imponibile IRAP del periodo d'imposta 2021, dato che il bene danneggiato ha valore fiscalmente riconosciuto pari a zero.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia, assumendo veridicità dei fatti esposti, ritiene che il contributo debba concorrere alla formazione del reddito IRES e della base imponibile IRAP per l'intero importo, salvo l'applicazione della disciplina di rateizzazione prevista dall'art. 86 comma 4 del TUIR. In particolare, la parte imponibile è la differenza tra l'indennità e il costo fiscalmente riconosciuto del bene; se tale costo è pari a zero, l'intera indennità concorre a reddito ma può essere rateizzata secondo i requisiti del comma 4 dell'art. 86. Contrariamente alla posizione del contribuente, non sussiste esenzione automatica.
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