Cassazione Civile, Ordinanza n. 22698/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una società operante nel settore energetico/petrolifero, degli atti adottati dall’Agenzia delle Entrate in attuazione dell’art. 37 del d.l. 21 marzo 2022 n. 21, che istituiva un contributo a carico delle imprese del settore. Il TAR Lazio aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione; il Consiglio di Stato, adito dalla società, aveva invece annullato tale pronuncia ritenendo amministrativi gli atti impugnati e rimettendo la causa al giudice amministrativo, richiamando precedenti conformi. Avverso la sentenza del Consiglio di Stato, le amministrazioni statali indicate in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società ha resistito con controricorso. In prossimità della camera di consiglio, tuttavia, l’Avvocatura dello Stato ha depositato rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla sua prosecuzione e chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalle amministrazioni ricorrenti e ritualmente comunicata alla controparte. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c., precisando che la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente non impedisce l’estinzione. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio, in ragione della novità e complessità della questione giuridica, considerato che le Sezioni Unite si erano pronunciate analogamente solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e comunicata, comporta l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso estingue il processo quando sia ritualmente proposta e comunicata alla controparte.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non è impedita dalla mancata accettazione del controricorrente, poiché la rinuncia fa venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la questione giuridica presenti novità e complessità tali da giustificare la mancanza di una soccombenza sostanziale nel giudizio estinto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22585/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_civile · 5 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22591/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_civile · 5 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22599/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_civile · 5 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22604/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_civile · 5 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22605/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_civile · 5 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22606/2025 del 05/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →