L.R. Veneto 15/2015
Modifica alla legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e alla legge regionale del 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto n. 15/2015 introduce una verifica obbligatoria della fattibilità, anche economico-finanziaria, delle concessioni e delle opere in project financing, con possibile revoca o revisione del piano economico-finanziario se i presupposti sono venuti meno. Prevede un termine di 18 mesi, elevato a 24 mesi per le opere regionali, oltre a una procedura transitoria per i procedimenti già avviati e l’invio al Consiglio regionale di contratti e piani finanziari.
Revisione delle procedure di finanza di progetto e trasparenza degli atti per opere regionali venete
Revisione delle procedure di finanza di progetto e trasparenza degli atti
La legge regionale del Veneto interviene su due discipline regionali in materia di lavori pubblici e infrastrutture, introducendo meccanismi di revisione delle procedure di project financing e nuovi obblighi di trasmissione degli atti al Consiglio regionale. L’obiettivo è verificare, prima della stipula o dell’aggiudicazione definitiva, la persistente fattibilità e l’attualità dell’interesse pubblico delle opere.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano:
- la legge regionale Veneto 7 novembre 2003, n. 27, in materia di lavori pubblici di interesse regionale e costruzioni in zone sismiche;
- la legge regionale Veneto 9 agosto 2002, n. 15, sulle infrastrutture di trasporto, autostrade e strade a pedaggio regionali e sulla finanza di progetto.
La disciplina si applica alle procedure di affidamento e concessione di opere pubbliche regionali, in particolare a quelle realizzate mediante concessione e project financing.
Revisione della fattibilità prima della stipula o dell’aggiudicazione
Per le procedure di concessione e di affidamento mediante project financing, il bando di gara deve indicare che l’ente aggiudicatore può subordinare l’approvazione del progetto preliminare, l’aggiudicazione della concessione e la stipula del contratto a una procedura di revisione degli atti già adottati.
La revisione serve a verificare, in contraddittorio con l’operatore economico, se permangono:
- la rispondenza dell’opera al pubblico interesse;
- l’attualità dei presupposti e delle condizioni economico-finanziarie dell’iniziativa;
- gli indicatori di redditività;
- la capacità di rimborso del debito.
Se le condizioni di fattibilità sono venute meno, l’ente aggiudicatore adotta gli atti conseguenti, anche tramite revoca ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990. Resta possibile una revisione concordata del piano economico-finanziario quando il mutamento delle condizioni non dipenda dall’operatore economico e permanga l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.
Termine che rende obbligatoria la revisione
La procedura di revisione diventa obbligatoria prima della stipula del contratto di concessione quando:
- sono decorsi 18 mesi dalla pubblicazione del bando di gara; e
- l’ente aggiudicatore non ha ancora adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace.
Per le opere di competenza regionale, il termine è fissato in 24 mesi dalla pubblicazione del bando.
Estensione alle concessioni per opere di competenza regionale
Le regole sulla revisione si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure di affidamento della realizzazione di opere mediante concessione ai sensi dell’articolo 143 del d.lgs. n. 163/2006.
Disposizioni transitorie per i procedimenti già avviati
La Giunta regionale è autorizzata ad avviare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, una specifica procedura di revisione per:
- ogni singolo procedimento di finanza di progetto relativo a interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione Veneto;
- ogni altro procedimento di finanza di progetto in settori regionali, se il bando era già stato pubblicato alla data di entrata in vigore della legge e, a quella data, non era ancora stato stipulato il contratto di concessione.
La revisione deve verificare in particolare:
- la permanenza del preponderante pubblico interesse alla realizzazione dell’opera;
- la rispondenza dell’opera alle attuali esigenze della programmazione regionale del sistema viario di interesse regionale;
- la permanenza delle condizioni economico-finanziarie che garantiscono la sostenibilità dell’intervento;
- le ulteriori condizioni essenziali della proposta previste dalla legge regionale n. 15/2002.
Se la Giunta ritiene che l’opera non sia più coerente con il preponderante pubblico interesse o con le esigenze attuali della programmazione viaria regionale, riferisce entro 60 giorni alla commissione consiliare competente e assume i conseguenti provvedimenti.
Se viene accertata l’insussistenza delle condizioni di fattibilità per il venir meno degli equilibri economico-finanziari o delle altre condizioni essenziali, l’Amministrazione può procedere anche alla revoca ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, salva la possibilità di rivedere il piano economico-finanziario se il mutamento dipende dalla Regione o da sopravvenute modifiche normative.
Profili finanziari e copertura degli indennizzi
La legge prevede che gli eventuali indennizzi riconosciuti in caso di revoca siano coperti da apposito stanziamento. Gli oneri correnti derivanti da tale copertura trovano copertura nelle risorse allocate nell’UPB U0135 “Viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2015.
Trasparenza degli atti
I contratti e i relativi piani finanziari dei lavori pubblici di competenza regionale, nonché quelli comportanti oneri per il bilancio della Regione, devono essere trasmessi al Consiglio regionale.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge è del 6 agosto 2015 e interviene su procedimenti di project financing e concessione già avviati o futuri. Le disposizioni con termine temporale esplicito riguardano in particolare la revisione obbligatoria dopo 18 mesi, elevata a 24 mesi per le opere di competenza regionale, e la procedura transitoria da avviare entro tre mesi dall’entrata in vigore.
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