Cassazione Civile, Ordinanza n. 05814/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino, sbarcato a Lampedusa insieme ad altri connazionali, era stato sottoposto a pre-identificazione, fotosegnalazione e successivamente a un decreto di respingimento emesso dalla Questura di Agrigento, contestualmente al trattenimento presso il CPR di Torino poi convalidato dal Giudice di pace. In cassazione ha dedotto, con due motivi, che il decreto di respingimento fosse manifestamente illegittimo perché egli non era stato previamente informato, in modo comprensibile e con adeguata assistenza linguistica, della possibilità di chiedere protezione internazionale, come imposto dall'art. 10-ter d.lgs. 286/1998 e dall'art. 8 della direttiva 2013/32/UE; ha inoltre lamentato che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la natura collettiva/seriale del respingimento, disposto contestualmente nei confronti di più stranieri sbarcati insieme, in violazione del divieto di espulsioni collettive sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 4 CEDU. Il ricorrente ha sostenuto che i fogli notizie non provassero l'effettiva informazione sull'asilo, che uno dei due fosse compilato senza interprete e che l'esame della posizione individuale fosse solo apparente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'omessa informazione sulla possibilità di richiedere protezione internazionale integri una violazione del dovere imposto alle autorità competenti dall'art. 10-ter d.lgs. 286/1998, in attuazione dell'art. 8 della direttiva 2013/32/UE, e comporti la nullità del decreto di respingimento e, per riflesso, del trattenimento convalidato. Ha quindi ritenuto assorbito il secondo motivo relativo alla pretesa espulsione collettiva. Poiché nel frattempo era decorso il termine perentorio per la convalida del trattenimento, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, decidendo nel merito. Non vi è stata regolazione delle spese per la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e perché la soccombenza riguardava un'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
disciplina il trattenimento dello straniero e la relativa convalida, che presuppone la legittimità del provvedimento di respingimento o espulsione.
richiamato dal giudice di pace quale base dei presupposti del provvedimento, ma il controllo di convalida può investire incidentalmente la manifesta illegittimità del respingimento.
art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del respingimento e all'illegittimità del provvedimento presupposto.
impone alle autorità competenti, presso gli hotspot e i punti di crisi, di assicurare l'informazione sulla procedura di protezione internazionale; la sua violazione può rendere nullo il respingimento e il trattenimento conseguente.
art. 8 direttiva 2013/32/UE
gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo
le persone trattenute o presenti ai valichi di frontiera devono ricevere informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, con interpretazione ove necessaria.
art. 4 Protocollo n. 4 CEDU
evoca il divieto di espulsioni collettive; il motivo sul punto è stato assorbito.
art. 5, par. 1, CEDU
il trattenimento a fini di espulsione è legittimo solo se la procedura è regolare.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale.
parametro di denunciata violazione di legge nei motivi di ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 83 e 133
disciplinano il patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione delle spese e del compenso del difensore; la Corte esclude la condanna alle spese in favore dell'amministrazione statale soccombente.
Massime di principio
- Quando la normativa interna e quella eurounitaria impongono alle autorità di frontiera o nei centri di trattenimento di informare lo straniero sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, tale informazione deve essere effettiva e comprensibile; non è sufficiente una mera richiesta sulle ragioni dell'ingresso nel territorio.
- La scelta dello straniero di non presentare domanda di protezione internazionale può dirsi valida solo se è una scelta informata; la mancata informazione preventiva non è sanata dal solo fatto che la domanda non sia stata proposta.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice può verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto di respingimento o espulsione, e tale illegittimità si riflette sul trattenimento.
- L'esame della posizione individuale dello straniero è decisivo per escludere la natura collettiva dell'allontanamento; la contestualità di più provvedimenti identici non basta, da sola, a integrare un'espulsione collettiva, ma il punto resta superato se manca la base legittima del respingimento.
- Se il termine perentorio per la convalida del trattenimento è già decorso, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio, decidendo nel merito per sopravvenuta impossibilità di una nuova convalida.
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