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Regolamento

R.R. Puglia 15/2005

Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.R. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie

Normativa regionaleR.R. Puglia 15/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento Puglia 6 aprile 2005, n. 15 definisce i criteri di fabbisogno per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, con parametri diversi per tipologia di servizio. In prima applicazione il fabbisogno per alcune strutture coincide con quelle già autorizzate e in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2004; le eccedenze restano escluse dall’accreditamento e non possono gravare sul SSR.

Fabbisogno per verifica di compatibilità e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pugliesi

Fabbisogno per verifica di compatibilità e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, i criteri e i parametri di fabbisogno da applicare al rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. La disciplina opera nell’ambito della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e individua soglie, rapporti abitanti/posti e criteri di riequilibrio territoriale per le principali tipologie di offerta.

Strutture residenziali e semiresidenziali di riabilitazione

Per i presidi di riabilitazione funzionale destinati a soggetti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, il fabbisogno è determinato in misura pari ai posti in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 8/2004, con una maggiorazione del 15% finalizzata al riequilibrio territoriale e a far fronte a eventuali liste di attesa nei singoli ambiti territoriali.

Per le strutture riabilitative psichiatriche vengono distinti più livelli di intensità assistenziale:

  • 3 posti letto ogni 10.000 abitanti per strutture per acuti e subacuti con copertura assistenziale di 24 ore;
  • 0,75 posti letto ogni 10.000 abitanti per strutture a più elevata intensità assistenziale con copertura di 12 ore;
  • 1 posto letto ogni 10.000 abitanti per strutture a minore intensità assistenziale con copertura per fascia oraria.

Il fabbisogno complessivo comprende anche 1 posto ogni 10.000 abitanti per pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici, per tutte le tipologie di struttura. Per il regime diurno è previsto un centro diurno per ogni distretto fino a 80.000 abitanti e un ulteriore centro oltre tale soglia.

I trasferimenti in altra USL sono autorizzabili solo se utili al riequilibrio territoriale; in tale prospettiva è prioritaria anche l’autorizzazione di riconversioni verso strutture assistenziali per cui sussista effettivo fabbisogno.

Strutture per tossicodipendenze, RSA, hospice e termali

Per le strutture di riabilitazione e per le strutture educativo-assistenziali rivolte ai tossicodipendenti il parametro è pari a 0,35 posti per mille abitanti, con collocazione interdistrettuale e individuazione delle fasce di utenza.

Per le residenze sanitarie assistenziali il fabbisogno è pari a 0,6 posti letto per mille abitanti; almeno lo 0,2% deve essere dedicato all’assistenza di pazienti affetti da morbo di Alzheimer o demenza senile. È inoltre prevista compensazione tra AUSL vicine per conseguire un indice strutturale di 60 posti letto per unità residenziale, con collocazione interdistrettuale.

Per i centri residenziali per cure palliative (hospice) il parametro è di 1 posto letto ogni 10.000 abitanti, con collocazione distrettuale e interdistrettuale.

Per gli stabilimenti termali non è prevista alcuna limitazione di fabbisogno.

Specialistica ambulatoriale, diagnostica e altre prestazioni specialistiche

Per la specialistica ambulatoriale chirurgica e odontoiatrica il fabbisogno attuale coincide con il numero di strutture territoriali già autorizzate all’esercizio, oltre alle eventuali ulteriori necessità evidenziate dalle Aziende USL.

Per i centri di procreazione medicalmente assistita, per le strutture pubbliche si fa rinvio al Piano di Riordino Ospedaliero; per le strutture private sono considerate quelle attualmente funzionanti e iscritte nell’elenco predisposto ai sensi dell’ordinanza ministeriale 5 marzo 1997.

Per la diagnostica per immagini con grandi macchine sono fissati i seguenti parametri:

  • TAC: 1 ogni 80.000 abitanti su base distrettuale, escluse quelle di Aziende ospedaliere e IRCCS;
  • RMN: 1 ogni 150.000 abitanti su base distrettuale, escluse quelle di Aziende ospedaliere e IRCCS;
  • PET: 4 ciclotroni e 10 postazioni, di cui 6 pubbliche;
  • Gamma Knife: 1 ogni 2.000.000 di abitanti.

Per la radioterapia valgono i servizi individuati nel Piano di Riordino Ospedaliero, comprese le strutture private autorizzate per la disciplina di oncologia.

Per la medicina nucleare in vivo valgono i servizi individuati nel Piano di Riordino Ospedaliero; per le strutture private è previsto il limite di una per USL.

Per la dialisi il fabbisogno dei pazienti da avviare all’emodialisi è calcolato considerando una crescita annua dell’incidenza del 2,8% rispetto ai pazienti già in trattamento; il fabbisogno dei posti tecnici (reni artificiali) è determinato con rapporto di utilizzo 1:3,5 pazienti e con un incremento del 10% per riserva di rientri ed urgenze, con rinvio al Piano di settore.

Per la terapia iperbarica è prevista una struttura ogni 500.000 abitanti, con almeno una per provincia.

Per l’assistenza consultoriale familiare è previsto un consultorio ogni 20.000 abitanti, salvo diverse determinazioni di AA.SS.LL. e Comuni in sede di approvazione dei Piani di zona, in funzione dell’ottimizzazione dei livelli prestazionali.

Regime di prima applicazione e limiti all’accreditamento

In prima applicazione, per le strutture individuate dall’art. 5, comma 1, lettera b), punto 1.2, della L.R. n. 8/2004, il fabbisogno è riferito al numero delle strutture già autorizzate e in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Le strutture e le attività eccedenti il fabbisogno determinato dal regolamento sono escluse dal processo di accreditamento previsto dalla L.R. n. 8/2004 e i relativi oneri non possono in alcun caso essere posti a carico del SSR.

Criterio prioritario di autorizzazione

Nella prima applicazione del regolamento si procede con priorità all’autorizzazione di progetti finalizzati al riequilibrio territoriale, coerentemente con l’obiettivo di distribuire l’offerta in modo più omogeneo sul territorio regionale.

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