Circolare numero 24 del 6-2-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per l’anno 2004 gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità e di alcune prestazioni di disoccupazione, sulla base della variazione ISTAT 2003. Indica inoltre la soglia di retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato, chiarisce le misure per il settore edile e lapideo, specifica gli importi per i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e aggiorna l’assegno per attività socialmente utili dal 1° gennaio 2004. Per i lavori di pubblica utilità conferma invece l’importo invariato di 413,16 euro mensili.
Importi massimi 2004 per cassa integrazione, mobilità, disoccupazione e assegno A.S.U.
Importi massimi 2004 per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e A.S.U.
La circolare definisce gli importi aggiornati per l’anno 2004 delle principali prestazioni di sostegno al reddito gestite dall’INPS. L’aggiornamento avviene sulla base della variazione ISTAT 2003 ed espone sia i massimali sia le eccezioni e le regole specifiche per alcuni settori e prestazioni.
Trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dalla legge 13 agosto 1989, n. 427, come modificata dall’art. 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, i massimali mensili sono rivalutati dal 1° gennaio di ogni anno nella misura dell’80% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Per il 2004, tenuto conto della variazione accertata per il 2003, gli importi risultano fissati come segue, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, pari al 5,54%:
- 806,78 euro lordi e 762,08 euro netti;
- 969,66 euro lordi e 915,94 euro netti.
Per il settore edile e lapideo, limitatamente ai trattamenti concessi per intemperie stagionali, i massimali sono incrementati di un ulteriore 20% ai sensi dell’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Gli importi 2004 sono quindi pari a:
- 968,14 euro lordi e 914,51 euro netti;
- 1.163,59 euro lordi e 1.099,13 euro netti.
La soglia di retribuzione mensile oltre la quale si applica il secondo massimale è fissata dal 1° gennaio 2004 in 1.745,40 euro.
Indennità di mobilità
Gli importi massimi mensili dell’indennità di mobilità, da applicare alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi e da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2003, sono stabiliti negli stessi valori previsti per l’integrazione salariale:
- 806,78 euro lordi e 762,08 euro netti;
- 969,66 euro lordi e 915,94 euro netti.
Anche per questa prestazione la retribuzione mensile soglia per l’applicazione del massimale più elevato è pari a 1.745,40 euro.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
La circolare precisa che i medesimi importi della mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall’art. 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
Resta invece invariato, anche per il 2004, l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, che è pari a 579,49 euro; al netto della riduzione del 5,54% l’importo corrisponde a 547,39 euro.
Indennità ordinaria di disoccupazione
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, gli importi massimi mensili sono fissati in:
- 806,78 euro;
- 969,66 euro.
Per questa prestazione la circolare precisa che non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986.
Diversamente, per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 2003, continuano a valere gli importi stabiliti per tale anno dalla circolare n. 19 del 29 gennaio 2003:
- 791,21 euro;
- 950,95 euro.
Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità
L’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, è rivalutato dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Per il 2004 l’importo è fissato in 481,66 euro mensili. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
Per i lavori di pubblica utilità di cui al d.lgs. 7 agosto 1997, n. 280, la circolare chiarisce che non opera né la rivalutazione descritta né l’aumento previsto dall’art. 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L’assegno resta pertanto fermo a 413,16 euro mensili.
Punti principali
Trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge n. 427/1989, come modificata dalla legge n. 451/1994, gli importi massimi mensili sono rivalutati dal 1° gennaio di ogni anno nell’80% dell’aumento ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati. Per il 2004, tenuto conto della variazione accertata per il 2003, i massimali risultano pari a 806,78 euro e 969,66 euro lordi, corrispondenti rispettivamente a 762,08 euro e 915,94 euro al netto della riduzione del 5,54% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986. Per il settore edile e lapideo, in caso di intemperie stagionali, i massimali sono aumentati di un ulteriore 20% e risultano pari a 968,14 euro e 1.163,59 euro lordi, rispettivamente 914,51 euro e 1.099,13 euro netti.
Soglia di retribuzione per il massimale più elevato
La retribuzione mensile di riferimento oltre la quale si applica il secondo massimale è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in 1.745,40 euro. La stessa soglia vale anche ai fini dell’indennità di mobilità per l’applicazione del massimale più elevato.
Indennità di mobilità
Per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2003, i massimali mensili iniziali dell’indennità di mobilità, spettanti per i primi dodici mesi, sono fissati negli stessi importi dei trattamenti di integrazione salariale: 806,78 euro e 969,66 euro lordi, pari a 762,08 euro e 915,94 euro netti dopo la riduzione del 5,54%. La circolare ribadisce che per l’applicazione del massimale più alto si considera la retribuzione mensile di 1.745,40 euro.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Gli importi indicati per l’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991 e dall’art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994. Resta invece fermo, anche per il 2004, l’importo di 579,49 euro per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge n. 427/1975, che al netto della riduzione del 5,54% corrisponde a 547,39 euro.
Indennità ordinaria di disoccupazione
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, gli importi massimi mensili sono 806,78 euro e 969,66 euro; per tale prestazione non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986. Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 2003, continuano ad applicarsi gli importi già fissati per quell’anno dalla circolare n. 19 del 29 gennaio 2003, pari a 791,21 euro e 950,95 euro.
Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità
L’assegno mensile per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili è rivalutato dal 1° gennaio di ogni anno in misura pari all’80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo, secondo l’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 468/1997. Per il 2004 l’importo è fissato in 481,66 euro mensili; anche a questa prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986. Per i lavori di pubblica utilità di cui al d.lgs. n. 280/1997 non opera né tale rivalutazione né l’aumento previsto dall’art. 45, comma 9, della legge n. 144/1999, sicché l’assegno resta pari a 413,16 euro mensili.
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