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Circolare

Circolare numero 20 del 3-2-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per il congedo straordinario di due anni previsto dall'art. 42 del d.lgs. 151/2001, non è più necessario che siano trascorsi 5 anni dal riconoscimento dello stato di grave handicap. Resta però ferma la necessità di una certificazione valida rilasciata dai soggetti competenti, mentre non sono sufficienti le certificazioni di invalidità civile. Le domande respinte in passato per il solo mancato requisito dei 5 anni devono essere ripresentate, indicando i periodi richiesti; non è invece possibile trasformare in congedo straordinario periodi di congedo già fruiti prima del 1° gennaio 2004 in assenza del requisito. L'INPS annuncia infine l'aggiornamento dei modelli Hand 4 e Hand 5.

Abolizione del requisito dei 5 anni per il congedo straordinario per assistenza a soggetti con grave handicap

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 106: abolizione del requisito dei 5 anni per il congedo straordinario

La circolare interviene sull'applicazione dell'art. 42 del d.lgs. 151/2001, come modificato dall'art. 3, comma 106, della legge n. 350/2003. L'effetto principale è la soppressione del requisito della decorrenza di cinque anni dal riconoscimento del grave handicap ai fini della fruizione del congedo straordinario di due anni.

Ambito della modifica normativa

L'INPS chiarisce che, per il conseguimento del congedo straordinario da parte degli aventi diritto, non è più necessario attendere cinque anni:

  • dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte della Commissione ASL competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/1992;
  • dalla data della certificazione del curante, con presentazione del cariotipo, nel caso di soggetti affetti da sindrome di Down;
  • dalla data del provvedimento ministeriale attestante lo stato, nel caso dei grandi invalidi.

La modifica opera quindi esclusivamente sul requisito temporale dei cinque anni, che viene eliminato, mentre restano fermi gli altri presupposti previsti dalla disciplina del congedo.

Certificazione dello stato di grave handicap

La circolare ribadisce che, ai fini della concessione del beneficio, l'attestazione del grave handicap deve provenire solo dai soggetti espressamente indicati dalla normativa e dalle istruzioni INPS. Non sono considerate idonee, neppure se attestano un'invalidità civile totale con diritto all'accompagnamento, le certificazioni di sola invalidità civile.

In altri termini, il riconoscimento utile per il congedo straordinario deve riguardare lo stato di grave handicap in senso tecnico, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.

Domande respinte prima del 1° gennaio 2004

Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della legge, ossia prima del 1° gennaio 2004, che siano state respinte unicamente per mancanza del requisito dei cinque anni, l'INPS richiede la presentazione di una nuova domanda. Tale nuova istanza deve contenere l'indicazione dei periodi di congedo che si intende fruire.

Periodi di congedo già fruiti in precedenza

La circolare esclude la possibilità di trasformare in congedo straordinario ex art. 42 del d.lgs. 151/2001 eventuali periodi di congedo, retribuiti o non retribuiti, previsti dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2001, se già fruiti prima del 1° gennaio 2004 e in assenza del requisito dei cinque anni.

Aggiornamento della modulistica

L'Istituto segnala infine che saranno trasmessi in un momento successivo i modelli Hand 4 e Hand 5 aggiornati in coerenza con la normativa sopravvenuta.

Punti principali

Eliminazione del requisito dei 5 anni

La legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 106, ha soppresso, nell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, le parole "da almeno 5 anni". Di conseguenza, per ottenere il congedo straordinario di due anni non è più richiesto che siano decorsi cinque anni dalla data del riconoscimento del grave handicap.

Soggetti e certificazioni ammesse

Resta fermo che lo stato di grave handicap deve risultare da attestazione rilasciata esclusivamente dagli organismi o soggetti competenti: Commissione ASL ex art. 4, comma 1, legge 104/1992; per i soggetti con sindrome di Down, certificazione del curante con presentazione del cariotipo; per i grandi invalidi, provvedimento ministeriale attestante lo stato. Non sono valide le sole certificazioni di invalidità civile, anche se al 100% e con diritto all'accompagnamento.

Domande già respinte e nuova istanza

Se, prima dell'entrata in vigore della legge 350/2003 (1° gennaio 2004), la domanda di congedo era stata presentata senza il requisito dei 5 anni ed era stata respinta per tale motivo, l'interessato deve presentare una nuova domanda, indicando i periodi di congedo di cui intende fruire.

Limite alla trasformazione di congedi già fruiti

La circolare precisa che i periodi di congedo, retribuiti o non retribuiti, previsti dalla contrattazione collettiva di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2001, se fruiti prima del 1° gennaio 2004 in assenza del requisito dei 5 anni, non possono essere convertiti in congedo straordinario ex art. 42 del d.lgs. 151/2001.

Aggiornamento della modulistica

L'INPS comunica che trasmetterà successivamente i modelli Hand 4 e Hand 5 aggiornati in conformità alla normativa vigente.

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