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Circolare

Circolare numero 23 del 6-2-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità applicative della totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della pensione di vecchiaia, della pensione ai superstiti e della pensione di inabilità. Definisce i soggetti ammessi, le condizioni per cumulare i periodi non coincidenti, le regole di presentazione delle domande e i rapporti con la ricongiunzione. Specifica inoltre i criteri di calcolo e riparto pro-quota tra le gestioni, le decorrenze, l’integrazione al trattamento minimo e le regole di pagamento. Vengono richiamati anche i casi speciali e i rinvii alla gestione separata e agli enti previdenziali dei liberi professionisti.

Totalizzazione dei periodi assicurativi ex art. 71 legge 388/2000 e d.m. 57/2003

Totalizzazione dei periodi assicurativi ex art. 71 legge n. 388/2000 e d.m. n. 57/2003

La circolare fornisce i chiarimenti operativi per l’applicazione della disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi, introdotta dall’art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e attuata dal d.m. 7 febbraio 2003, n. 57. L’obiettivo è consentire, in presenza di più posizioni assicurative non sufficienti singolarmente a far maturare il diritto a pensione, il cumulo dei periodi non coincidenti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione di inabilità e della pensione ai superstiti.

Ambito soggettivo di applicazione

La facoltà di totalizzazione spetta ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quando non abbiano maturato il diritto a pensione in alcuna delle gestioni interessate.

La circolare precisa che la disciplina si applica anche:

  • agli iscritti alla gestione separata istituita dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
  • agli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Sono inoltre richiamate le discipline speciali già vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi, che restano ferme. In particolare, sono ricordati i criteri per i titolari di posizioni contributive in più gestioni dei lavoratori autonomi e nell’AGO dei lavoratori dipendenti, nonché le regole specifiche INPS-ENPALS e INPS-INPGI.

Condizioni per accedere alla totalizzazione

Il cumulo è consentito solo a determinate condizioni:

  • i periodi devono essere non coincidenti;
  • devono essere posseduti presso due o più gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto;
  • ciascun periodo, considerato separatamente, non deve essere sufficiente a dare diritto a una pensione autonoma;
  • la totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti;
  • almeno una quota del trattamento deve essere liquidabile con il sistema retributivo.

La circolare ribadisce che, per il diritto alla totalizzazione, alla data del 31 dicembre 1995 deve sussistere, almeno in una delle gestioni interessate, un’anzianità contributiva tale da generare una quota di trattamento retributivo.

È inoltre precisato che la presentazione di una domanda di restituzione dei contributi, ove prevista dall’ordinamento del fondo, se successiva al 5 aprile 2003, preclude l’esercizio della facoltà di totalizzazione.

Rapporto con la ricongiunzione

La ricongiunzione e la totalizzazione sono incompatibili nei casi in cui la domanda di ricongiunzione, presentata ai sensi delle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990, sia stata accolta.

Per le domande di ricongiunzione presentate prima del 5 aprile 2003 e non ancora concluse per mancato pagamento integrale delle rate, la circolare ammette, su richiesta dell’interessato, il recesso dal procedimento e la restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di ricongiunzione, maggiorate degli interessi legali.

Modalità di computo dei periodi e criteri di riparto

Ai fini della totalizzazione, i periodi di iscrizione nelle varie gestioni vengono convertiti nell’unità temporale propria di ciascuna gestione secondo questi parametri:

  • 6 giorni = 1 settimana;
  • 26 giorni = 1 mese;
  • 78 giorni = 1 trimestre;
  • 312 giorni = 1 anno.

La circolare chiarisce che tali parametri servono unicamente a ricondurre a un’unica unità di misura i periodi di iscrizione e non incidono sul diritto o sulla misura della prestazione.

Le quote di pensione relative alle singole posizioni assicurative sono determinate da ciascuna gestione secondo le regole del proprio ordinamento, in proporzione alle rispettive anzianità contributive, e restano a carico delle gestioni interessate. Per le prestazioni calcolate con sistema retributivo, la gestione determina:

  • un importo teorico della pensione come se tutti i periodi fossero stati maturati nella propria gestione;
  • un coefficiente di parametrazione dato dal rapporto tra l’anzianità propria e quella complessiva cumulata.

Se il cumulo supera il limite massimo di anzianità riconoscibile dall’ordinamento della gestione cui afferisce l’ultimo periodo di iscrizione, le anzianità eccedenti vengono decurtate.

Domanda di totalizzazione e procedimento

La totalizzazione si consegue su domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentare all’ente gestore della forma assicurativa cui il richiedente è, o è stato, da ultimo iscritto.

Per la pensione di vecchiaia, quando l’INPS sia l’ente di ultima iscrizione, la domanda va presentata all’Istituto. La gestione competente acquisisce la documentazione dalle altre gestioni interessate e definisce il procedimento entro 30 giorni, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la non coincidenza dei periodi di iscrizione.

Quando la domanda debba essere presentata ad altra gestione, l’INPS trasmette la documentazione relativa ai periodi assicurativi e contributivi, evidenziando le eventuali coincidenze temporali di iscrizione.

Pensione di vecchiaia da totalizzazione

Per il diritto alla pensione di vecchiaia da totalizzazione devono risultare soddisfatti:

  • il requisito anagrafico più elevato previsto tra tutte le forme pensionistiche in cui il lavoratore è stato iscritto;
  • il requisito minimo di anzianità di iscrizione e contribuzione previsto dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate;
  • gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti, ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

La circolare richiama inoltre alcune discipline speciali:

  • per il Fondo volo, il d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164 prevede un’età ridotta di cinque anni rispetto al regime generale e un requisito contributivo/assicurativo pari a quello generale, purché siano maturati almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo;
  • per i lavoratori marittimi, l’art. 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413 richiede il compimento del 55° anno di età e 1.040 settimane di contribuzione, di cui almeno 520 di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

La circolare precisa che le condizioni speciali sopra richiamate devono essere integralmente soddisfatte per accedere alla totalizzazione ai fini della vecchiaia.

La decorrenza della pensione di vecchiaia da totalizzazione non può essere anteriore al 1° febbraio 2001, né al mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La domanda è dichiarata inammissibile se il richiedente non ha raggiunto la più elevata età pensionabile richiesta dai fondi INPS presso cui è iscritto; in tale ipotesi non si avvia il procedimento.

Pensione ai superstiti da totalizzazione

La domanda deve essere presentata dagli aventi causa all’ente presso cui il dante causa era da ultimo iscritto, anche se il decesso è avvenuto prima del compimento dell’età pensionabile.

Il diritto alla totalizzazione per la pensione indiretta si considera perfezionato quando, con il cumulo dei periodi, risulti soddisfatto il requisito contributivo minimo previsto da almeno una delle gestioni interessate. La circolare indica che la facoltà è esercitabile per i decessi verificatisi dal 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore dell’art. 71 della legge n. 388/2000.

Le pensioni dirette liquidate mediante totalizzazione sono reversibili ai superstiti secondo le modalità e nei limiti previsti da ciascuna gestione.

Pensione di inabilità da totalizzazione

Per la pensione di inabilità assoluta e permanente vale il requisito richiesto nella forma pensionistica in cui il lavoratore è iscritto al momento dell’evento invalidante.

Ai fini del diritto si sommano i periodi assicurativi e contributivi presenti nelle diverse gestioni, a condizione che tra essi non vi siano interruzioni superiori a 24 mesi. La circolare chiarisce che i periodi con intervalli inferiori devono comunque essere computati e che eventuali interruzioni superiori a tale limite non fanno venir meno l’intera contribuzione pregressa.

Per il calcolo della pensione di inabilità totalizzata devono essere considerati tutti i periodi maturati nelle diverse gestioni, anche se non utili al perfezionamento del diritto e anche se coincidenti temporalmente.

Modalità di liquidazione e riparto degli oneri

Le gestioni interessate liquidano il trattamento pro-quota secondo il proprio ordinamento vigente al momento della domanda.

Per le pensioni o quote liquidate con sistema retributivo:

  • ciascuna gestione calcola l’importo teorico spettante come se tutti i periodi fossero stati maturati presso di essa;
  • applica il coefficiente di parametrazione;
  • tiene conto, se necessario, del limite massimo di anzianità previsto dal proprio ordinamento.

La rivalutazione automatica delle pensioni è liquidata con riferimento al trattamento complessivo e ripartita tra le quote secondo il medesimo criterio di proporzione.

Per la pensione di inabilità, la quota è determinata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dell’evento, sulla base dell’anzianità contributiva complessiva, con imputazione pro-quota delle rispettive anzianità maturate nelle varie gestioni e delle eventuali maggiorazioni convenzionali previste dall’ordinamento della gestione che liquida la prestazione.

La circolare richiama inoltre la possibilità, per gli enti privatizzati di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, di adottare, nell’ambito della propria autonomia, misure idonee a salvaguardare gli equilibri finanziari in relazione all’impatto economico della disciplina.

Integrazione al trattamento minimo e pagamento

L’integrazione al trattamento minimo è posta a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore calcolata secondo il sistema retributivo o misto, con riferimento all’importo complessivo delle quote liquidate dalle diverse gestioni.

Il pagamento della prestazione spetta alla gestione cui è imputata la quota più elevata. La circolare precisa che ciò vale per:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di inabilità;
  • pensione indiretta;
  • pensione di reversibilità.

Le altre gestioni devono trasferire la propria quota alla gestione erogatrice con valuta anteriore alla data del pagamento. Un eventuale ritardo o omissione non incide sulla corresponsione al beneficiario, restando fermo il diritto di rivalsa tra gli enti per le quote dovute.

Effetti della pensione totalizzata

Il Ministero del Lavoro, nella nota richiamata dalla circolare, ha precisato che la pensione totalizzata, una volta liquidata, costituisce un trattamento pensionistico a tutti gli effetti e si sottopone agli istituti generali dell’ordinamento, salvo espressa deroga della disciplina speciale.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare chiarisce l’attuazione dell’art. 71 della legge n. 388/2000, come disciplinata dal d.m. 7 febbraio 2003, n. 57. La finalità è consentire al lavoratore privo di un autonomo diritto a pensione in una singola gestione di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per ottenere la pensione di vecchiaia, la pensione per inabilità e, nei limiti previsti, la pensione ai superstiti.

Soggetti ammessi e ambito di applicazione

Possono accedere alla totalizzazione gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria IVS, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, nonché alle forme obbligatorie gestite dagli enti di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, purché non abbiano maturato il diritto a pensione in alcuna di esse. La circolare precisa che la facoltà opera anche per gli iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 e per il Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto non cattolici. Restano ferme le discipline speciali di cumulo già vigenti per specifiche gestioni, come INPS-ENPALS e INPS-INPGI, richiamate per i rispettivi casi.

Condizioni di accesso e limiti alla totalizzazione

Il cumulo è ammesso solo se riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti nelle gestioni interessate e se almeno una quota del trattamento risulta liquidabile con sistema retributivo. La circolare evidenzia che, alla data del 31 dicembre 1995, deve esistere almeno in una gestione un’anzianità utile a generare una quota retributiva. La presentazione di domanda di restituzione dei contributi, ove prevista dall’ordinamento del fondo, se successiva al 5 aprile 2003, preclude la totalizzazione. Per la ricongiunzione già domandata valgono regole di incompatibilità e, nei procedimenti non conclusi e avviati prima del 5 aprile 2003, è ammesso il recesso con restituzione delle somme versate maggiorate di interessi legali.

Conversione dei periodi e calcolo pro-quota

Ai fini della totalizzazione, i periodi di iscrizione vengono ricondotti all’unità temporale propria di ciascuna gestione secondo parametri convenzionali: 6 giorni = 1 settimana, 26 giorni = 1 mese, 78 giorni = 1 trimestre, 312 giorni = 1 anno. Tali parametri servono solo a uniformare le unità temporali e non incidono sul diritto o sulla misura della prestazione. Ogni gestione determina la propria quota di pensione secondo le regole vigenti al momento della domanda, calcolando un importo teorico e applicando il coefficiente di parametrazione in rapporto all’anzianità posseduta nella gestione rispetto al totale cumulato. Se i periodi complessivi superano il massimo riconoscibile dalla gestione dell’ultimo periodo assicurativo, l’eccedenza viene decurtata.

Domande, procedura e competenza dell’ente ricevente

La domanda di totalizzazione va presentata all’ente presso il quale il lavoratore, o il suo avente causa, è da ultimo iscritto. Per la pensione di vecchiaia, la domanda deve essere presentata all’INPS solo quando questo sia l’ente di ultima iscrizione; se invece è competente altra gestione, l’INPS trasmette la documentazione utile su richiesta. La gestione che riceve l’istanza acquisisce da ciascuna gestione interessata la documentazione sulla sussistenza dei requisiti e definisce il procedimento entro 30 giorni, una volta verificata anche la non coincidenza dei periodi di iscrizione.

Pensione di vecchiaia totalizzata

Per la pensione di vecchiaia devono risultare perfezionati: il requisito anagrafico più elevato previsto tra tutte le gestioni interessate, l’anzianità minima di iscrizione e contribuzione richiesta da ciascun ordinamento, e gli ulteriori requisiti eventualmente previsti (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro). La circolare richiama inoltre le regole particolari per il Fondo volo e per i lavoratori marittimi, precisando che le condizioni speciali previste dai rispettivi ordinamenti devono essere integralmente soddisfatte. La decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2001 e comunque non può precedere il mese successivo a quello di presentazione della domanda. La domanda è dichiarata inammissibile se il richiedente non ha compiuto la più elevata età pensionabile richiesta dai fondi INPS cui risulta iscritto.

Pensione ai superstiti

La domanda deve essere presentata dagli aventi causa all’ente presso cui il dante causa era da ultimo iscritto, anche se il decesso è avvenuto prima dell’età pensionabile. Il diritto alla totalizzazione per la pensione indiretta si perfeziona quando, attraverso il cumulo, risulti soddisfatto il requisito contributivo minimo previsto da almeno una delle gestioni interessate. La facoltà è esercitabile per i decessi verificatisi dal 1° gennaio 2001. Le pensioni dirette liquidate con totalizzazione sono reversibili secondo le regole della singola gestione.

Pensione di inabilità

Per la pensione di inabilità assoluta e permanente si applicano i requisiti della forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del diritto si sommano i periodi assicurativi e contributivi delle varie gestioni purché tra essi non vi siano interruzioni superiori a 24 mesi; la circolare precisa che i periodi con intervalli inferiori a tale soglia devono comunque essere computati. Per il calcolo della pensione di inabilità totalizzata si considerano tutti i periodi maturati nelle diverse gestioni, anche se non utili al diritto e anche se coincidenti temporalmente.

Integrazione al minimo, pagamento e quote

L’integrazione al trattamento minimo resta a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore calcolata col sistema retributivo o misto, riferita all’importo complessivo delle quote liquidate. Il pagamento della pensione di vecchiaia, di inabilità, e secondo il chiarimento ministeriale anche della pensione indiretta e di reversibilità, è posto a carico della gestione cui è imputata la quota più elevata. Le altre gestioni devono corrispondere la propria quota alla gestione pagante con valuta anteriore alla data del pagamento; eventuali ritardi o omissioni non bloccano la prestazione al beneficiario, restando il diritto di rivalsa tra gli enti.

Effetti della pensione totalizzata

Una volta liquidata, la pensione totalizzata è qualificata come trattamento pensionistico a tutti gli effetti e, salvo deroghe espresse della disciplina speciale, è soggetta agli istituti generali dell’ordinamento pensionistico.

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