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Circolare

Circolare numero 21 del 3-2-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce per il 2004 i valori di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali: minimale giornaliero, retribuzioni convenzionali, regole per part-time, massimale contributivo, limite per l’accredito dei contributi, importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente, decontribuzione dei contratti di secondo livello, contributi apprendisti, massimale per malattia e maternità dello spettacolo e importo per maternità a carico dello Stato. Indica inoltre le modalità di regolarizzazione dei versamenti relativi a gennaio 2004, con i relativi codici DM10/2.

Aggiornamento 2004 dei minimali retributivi, delle basi contributive e dei contributi per apprendisti

Determinazione dei valori contributivi e previdenziali per l’anno 2004

La circolare definisce l’aggiornamento annuale dei principali parametri retributivi e contributivi da utilizzare nel 2004 per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali. Inoltre disciplina la contribuzione dovuta per gli apprendisti e le modalità di regolarizzazione dei versamenti relativi al mese di gennaio 2004.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il principio per cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi stabiliti da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, come interpretato dall’art. 2, comma 25, della legge n. 549/1995. Viene precisato che tale regola non elimina i minimali di retribuzione giornaliera già previsti dalla disciplina precedente, per cui l’imponibile contributivo va adeguato, se inferiore, sia al minimale legale sia al minimale giornaliero vigente.

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori

Per l’anno 2004 l’INPS prende atto della variazione ISTAT del 2,5% ai fini della perequazione automatica delle pensioni. Conseguentemente:

  • il trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD è pari a 412,18 euro;
  • il minimale giornaliero, pari al 9,5% del trattamento minimo, è fissato in 39,16 euro.

Questi valori costituiscono il riferimento generale per la determinazione della base imponibile contributiva quando la retribuzione effettiva è inferiore ai minimi di legge.

Retribuzioni convenzionali in genere

Per le retribuzioni convenzionali, il minimale giornaliero per il 2004 è fissato in 21,75 euro, in applicazione del D.L. n. 402/1981 e dei relativi aggiornamenti annuali. La circolare specifica che questo valore si applica come limite minimo per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, comprese le misure giornaliere dei salari medi convenzionali.

Soci lavoratori di cooperative ex DPR n. 602/1970

Per i soci lavoratori delle cooperative disciplinate dal DPR n. 602/1970 continua il processo di riforma introdotto dal D.Lgs. n. 423/2001, finalizzato all’equiparazione della loro contribuzione a quella dei lavoratori dipendenti da impresa. Fino al 31 dicembre 2006 resta in vigore il sistema transitorio con due imponibili distinti:

  • uno ai fini dell’assicurazione IVS;
  • uno ai fini delle contribuzioni minori.

Imponibile IVS

Ai fini IVS, il limite convenzionale per il 2004 è determinato partendo dal 40% del trattamento minimo pensionistico, cioè 164,87 euro settimanali, che diviso per 6 giornate dà un imponibile giornaliero di 27,48 euro. Su tale importo si applica poi l’incremento retributivo calcolato sul differenziale rispetto al minimo contrattuale giornaliero del CCNL vigente al 1° gennaio 2004. Per il 2004 l’incremento è pari al 50% della differenza.

La circolare chiarisce che:

  • il minimo contrattuale giornaliero va determinato considerando paga base, contingenza ed EDR;
  • la retribuzione mensile va divisa convenzionalmente per 26 giornate, anche se il contratto prevede una diversa distribuzione del lavoro;
  • eventuali rinnovi contrattuali intervenuti nel corso dell’anno producono effetti solo dall’anno successivo.

Viene riportato un esempio applicativo che, per un lavoratore del 5° livello del CCNL pulizia, porta a un imponibile giornaliero IVS di 35,15 euro, a un imponibile mensile di 914,00 euro e, per il Mezzogiorno, di 773,00 euro.

Imponibile per le contribuzioni minori

Per le assicurazioni minori, il 2004 presenta un imponibile giornaliero convenzionale pari a 33,32 euro, calcolato come somma dell’imponibile base di 27,48 euro e del 50% della differenza rispetto al minimale giornaliero di 39,16 euro. I corrispondenti imponibili mensili convenzionali sono:

  • 866,00 euro su 26 giornate;
  • 733,00 euro per il Mezzogiorno su 22 giornate.

La circolare precisa che l’imponibile IVS non può comunque essere inferiore a quello delle contribuzioni minori; pertanto, ai fini pensionistici non si può scendere sotto 33,32 euro giornalieri.

Periodi di occupazione media mensile

Fino al 31 dicembre 2006 il periodo medio di occupazione mensile resta fissato in 26 giornate. Per i territori del Mezzogiorno e per Campania e Basilicata si prevede un percorso graduale:

  • 2004: 22 giornate;
  • 2005: 24 giornate;
  • 2006: 26 giornate.

Resta salva la possibilità per le cooperative di optare per i periodi di occupazione previsti per il restante territorio nazionale in presenza di condizioni socio-economiche più favorevoli.

Cooperative sociali

Per le cooperative sociali, in assenza dei decreti ministeriali previsti dall’art. 35 del T.U. n. 797/1955, l’obbligo contributivo si assolve sulle retribuzioni effettive, applicando la disciplina dei minimali retributivi e dei limiti giornalieri. Per i lavoratori soci operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali ed educativi, il D.M. 22 settembre 2000 stabilisce un imponibile medio giornaliero non inferiore al limite per la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici.

Per il 2004:

  • il limite settimanale per l’accredito è 164,87 euro;
  • l’imponibile giornaliero convenzionale è 27,48 euro;
  • l’imponibile mensile convenzionale su 26 giornate è 715,00 euro.

Altre retribuzioni convenzionali speciali

Per gli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge n. 413/1984 la circolare rinvia a una successiva apposita circolare.

Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, la retribuzione convenzionale mensile per il 2004 è fissata in 544,00 euro, calcolata su 21,75 euro per 25 giornate.

Per i lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2004 è anch’esso 21,75 euro, per effetto dell’aumento ISTAT del 2,5%; anche tale importo deve comunque essere ragguagliato a 39,16 euro ai fini dell’applicazione del minimale legale generale.

Lavoro a tempo parziale

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale continua ad applicarsi l’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989, oltre alla nozione di retribuzione imponibile del D.Lgs. n. 314/1997. La circolare ribadisce l’esistenza di minimali specifici del settore, che devono comunque rispettare il minimale legale generale.

Il minimale orario contributivo, con riferimento a un orario normale di 40 ore settimanali, si calcola con la formula:

  • 39,16 x 6 / 40 = 5,87 euro.

Per i lavoratori part-time soci di cooperative si rinvia ai criteri della circolare n. 247 del 29 novembre 1997.

Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla prima fascia pensionabile

Ai sensi dell’art. 3-ter della legge n. 438/1992, per i regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10% è dovuta un’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per il 2004:

  • prima fascia annua: 37.883,00 euro;
  • importo mensilizzato: 3.157,00 euro.

La circolare ribadisce che il contributo aggiuntivo va determinato secondo il criterio della mensilizzazione.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per il sistema contributivo, rivalutato del 2,5%, è fissato per il 2004 in 82.401,00 euro, arrotondati all’unità di euro.

Viene inoltre ricordato che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo previsto per i dirigenti di aziende industriali.

Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione utile all’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è confermato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 2004 ciò comporta:

  • 412,18 euro come trattamento minimo;
  • 164,87 euro come limite settimanale;
  • 8.573,24 euro come limite annuo.

La circolare precisa inoltre che l’art. 7 del D.L. n. 463/1983 non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958, ferma restando la disciplina introdotta dalla legge n. 448/2001.

Importi che non concorrono al reddito di lavoro dipendente

Per il 2004 restano confermati i valori già fissati dal D.Lgs. n. 314/1997 per le somme escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tra i principali importi indicati figurano:

  • erogazioni liberali: 258,23 euro;
  • fringe benefit: 258,23 euro;
  • valore delle prestazioni e indennità sostitutive della mensa: 5,29 euro;
  • indennità di trasferta in Italia e all’estero, in misura intera, a 2/3 o a 1/3;
  • indennità di trasferimento in Italia: 1.549,37 euro;
  • indennità di trasferimento estero: 4.648,11 euro;
  • azioni offerte ai dipendenti: 2.065,83 euro.

Decontribuzione delle erogazioni dei contratti di secondo livello

In applicazione dell’art. 43, comma 2, lett. b), della legge n. 448/2001, l’importo massimo della decontribuzione per le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello è fissato nel 3% della retribuzione annua.

Contributo apprendisti

Con decorrenza 1° gennaio 2004 vengono aggiornati i contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti:

  • FPLD contributo base: 0,0816 euro;
  • FPLD contributo di adeguamento: 2,66 euro;
  • CUAF: 0,0334 euro;
  • maternità: 0,0165 euro;
  • INAIL: 0,0930 euro.

Il totale è pari a 2,79 euro settimanali esclusa INAIL e a 2,88 euro compresa INAIL. La nota precisa che il contributo maternità più il contributo INAIL corrispondono a 0,11 euro. Per le aziende artigiane resta fisso a carico del datore di lavoro il contributo maternità pari a 0,02 euro settimanali, mentre l’aliquota a carico dell’apprendista dovuta al FPLD è fissata nel 5,54%.

Lavoratori dello spettacolo e maternità obbligatoria

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, il massimale giornaliero per il calcolo dei contributi di malattia e maternità è confermato per il 2004 in 67,14 euro.

Per le prestazioni di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, l’importo per il 2004 è pari a 1.713,55 euro.

Regolarizzazione dei versamenti di gennaio 2004

Le aziende che non abbiano potuto adeguarsi subito ai nuovi valori possono regolarizzare il mese di gennaio 2004 ai sensi della deliberazione del CdA INPS n. 5 del 26 marzo 1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data della circolare.

Per i versamenti relativi ai punti da 1 a 3:

  • si calcolano le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2004 e quelle già assoggettate a contribuzione;
  • le differenze si riportano in aumento nel mese di regolarizzazione.

Per le cooperative ex DPR n. 602/1970:

  • le differenze IVS si indicano nel DM10/2 con dicitura "Diff. IVS" e codice M188;
  • le differenze diverse dall’IVS con dicitura "Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 423/2001" e codice M301.

Per la regolarizzazione delle differenze del punto 4, l’eventuale credito aziendale da restituire al lavoratore va riportato nel quadro D del DM10/2, con i codici già previsti dalla circolare n. 196 del 23 dicembre 2003.

Per gli apprendisti, le eventuali differenze contributive si versano nel DM10/2 con codice M189 e dicitura "Diff. Appr.".

Tabelle allegate

L’allegato 1 riporta le tabelle dei valori di retribuzione giornaliera convenzionale per settori e qualifiche, distinguendo tra Tabella A e Tabella B. In più casi è previsto il ragguaglio a 39,16 euro; per alcune categorie della pesca è previsto il ragguaglio a 21,75 euro. Le tabelle servono come supporto operativo per l’applicazione dei minimali ai diversi settori

Punti principali

Minimali di retribuzione e limiti giornalieri 2004

Per la generalità dei lavoratori, la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva più rappresentativa o, in mancanza, ai minimali di legge. Per il 2004 il trattamento minimo mensile FPLD è pari a 412,18 euro e il minimale giornaliero è 39,16 euro. Le retribuzioni convenzionali in genere hanno come minimale giornaliero 21,75 euro.

Cooperative, cooperative sociali e piccola pesca

Per i soci lavoratori delle cooperative ex DPR 602/1970 prosegue il regime transitorio del D.Lgs. 423/2001: dal 2003 al 2006 si applicano due imponibili distinti, uno per IVS e uno per le contribuzioni minori, con progressivo adeguamento. Per il 2004 l’imponibile giornaliero IVS è 27,48 euro e quello per le contribuzioni minori 33,32 euro, che diventa anche il minimo giornaliero IVS. Per le cooperative sociali l’imponibile giornaliero è 27,48 euro; per i soci delle cooperative della piccola pesca la retribuzione convenzionale mensile è 544,00 euro.

Part-time e limiti per accredito contributi

Per i rapporti a tempo parziale si applica l’art. 1, comma 1, della legge 389/1989, ferma la nozione di imponibile del D.Lgs. 314/1997. Il minimale orario, in ipotesi di 40 ore settimanali, è pari a 5,87 euro. Il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi resta il 40% del trattamento minimo, cioè 164,87 euro settimanali, pari a 8.573,24 euro annui.

Massimale contributivo, fascia pensionabile e importi non imponibili

Per il 2004 la prima fascia di retribuzione pensionabile è 37.883,00 euro annui, pari a 3.157,00 euro mensili, ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla quota eccedente. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti al sistema contributivo è 82.401,00 euro. Sono inoltre confermati gli importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente, tra cui fringe benefit ed erogazioni liberali fino a 258,23 euro, mensa 5,29 euro, indennità di trasferta e trasferimento nei limiti indicati.

Apprendisti e altri valori speciali

Dal 1° gennaio 2004 i contributi fissi settimanali per apprendisti sono aggiornati: FPLD 0,0816 euro contributo base e 2,66 euro adeguamento, CUAF 0,0334 euro, maternità 0,0165 euro, INAIL 0,0930 euro; totale 2,79 euro esclusa INAIL e 2,88 euro compresa INAIL. Per le aziende artigiane il contributo maternità resta 0,02 euro settimanali a carico del datore. Il massimale giornaliero per malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato è 67,14 euro, mentre l’importo di maternità obbligatoria a carico dello Stato è 1.713,55 euro.

Regolarizzazione dei versamenti di gennaio 2004

Le aziende che non hanno applicato subito i nuovi valori possono regolarizzare il mese di gennaio 2004 entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. Per le differenze relative ai punti 1-3 si usa il DM10/2 con i codici M188 per la differenza IVS dei soci cooperativi e M301 per le differenze diverse dall’IVS; per le differenze del punto 4 si usano i codici del quadro D previsti dalla circolare 196/2003; per gli apprendisti il codice è M189 con la dicitura "Diff. Appr.".

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