Messaggio numero 494 del 04-02-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che le indennità NASpI e le integrazioni salariali sono cumulabili con i compensi da lavoro occasionale accessorio fino a 3.000 euro annui. Oltre tale soglia si applica la disciplina ordinaria e il beneficiario deve comunicare all’INPS il compenso entro i termini previsti, pena la decadenza dalla NASpI.
Cumulabilità NASpI e lavoro accessorio entro 3.000 euro annui
Cumulabilità della NASpI con il lavoro accessorio
Il documento interviene per superare dubbi applicativi delle strutture territoriali e dell’utenza in merito alla compatibilità tra indennità NASpI, prestazioni integrative del salario e compensi derivanti da lavoro occasionale di tipo accessorio. Viene precisato il regime applicabile entro e oltre il limite annuo previsto dalla norma.
Quadro normativo richiamato
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015, le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono integralmente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale accessorio entro il limite complessivo di euro 3.000 per anno civile. Il limite è espressamente indicato come rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Regime entro il limite di 3.000 euro
Per i compensi che restano entro la soglia di 3.000 euro annui, il documento precisa che il beneficiario della NASpI non è tenuto a effettuare una comunicazione preventiva all’INPS del compenso derivante dall’attività di lavoro accessorio. In questa ipotesi, opera la piena cumulabilità tra prestazione di disoccupazione e reddito da lavoro accessorio nei limiti stabiliti.
Regime oltre la soglia e obbligo di comunicazione
Qualora i compensi da lavoro accessorio superino il limite dei 3.000 euro per anno civile, si applica la disciplina ordinaria sulla compatibilità e sulla eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione. In tal caso, il beneficiario è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante dall’attività, secondo quanto previsto dalla circolare INPS n. 142 del 2015, punto 9.2, quinto capoverso.
Termini per la comunicazione
La circolare richiamata stabilisce che il beneficiario della NASpI deve comunicare all’INPS, entro un mese:
- dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, oppure
- se l’attività era già in corso al momento della domanda, dalla data di presentazione della domanda di NASpI.
Il documento evidenzia inoltre che la comunicazione deve essere resa prima che il compenso determini il superamento della soglia di 3.000 euro annui, anche quando tale superamento derivi da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno.
Conseguenze della mancata comunicazione
Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione, nei casi in cui il compenso stia per superare il limite di legge, comporta la decadenza dall’indennità NASpI. Il documento, pertanto, distingue in modo netto tra:
- compensi entro 3.000 euro annui, per i quali non vi è obbligo di comunicazione preventiva;
- compensi oltre 3.000 euro annui, per i quali la comunicazione all’INPS è necessaria e tempestiva per evitare la decadenza.
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