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Messaggio

Messaggio numero 587 del 10-02-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra l’attuazione dell’art. 1, comma 277, della legge n. 208/2015, che riconosce benefici previdenziali ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario esposti all’amianto durante le operazioni di bonifica. Indica termini di presentazione delle domande, modalità operative in WebDom, necessità del decreto attuativo e gestione delle istanze da parte delle sedi INPS in attesa delle disposizioni applicative.

Benefici previdenziali per lavoratori del settore produzione materiale rotabile ferroviario esposti all’amianto

Benefici previdenziali per esposizione all’amianto nel settore del materiale rotabile ferroviario

Il documento fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall’art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La misura riguarda una platea specifica di lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario e rinvia, per la concreta attuazione, a un decreto ministeriale successivo.

Ambito di applicazione e contenuto della norma

La disposizione riconosce i benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che:

  • abbiano prestato attività nel sito produttivo;
  • non fossero dotati di equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto;
  • abbiano lavorato per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto effettuate mediante sostituzione del tetto.

Il beneficio è riconosciuto per il periodo corrispondente alla medesima bonifica.

Termini di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate all’INPS a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Poiché la legge è indicata come vigente dall’1 gennaio 2016, il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al 29 febbraio 2016.

Le sedi territoriali competenti ricevono le istanze, fermo restando che potranno essere richieste integrazioni istruttorie dopo l’emanazione delle disposizioni applicative.

Nell’istanza devono essere indicati:

  • il sito produttivo;
  • il periodo temporale di esposizione cui fa riferimento la norma.

Fondo e copertura finanziaria

I benefici sono concessi nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la seguente dotazione:

  • 5,5 milioni di euro per l’anno 2016;
  • 7 milioni di euro per l’anno 2017;
  • 7,5 milioni di euro per l’anno 2018;
  • 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

Decreto ministeriale attuativo

Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto dovrà stabilire le modalità di attuazione del comma 277, con particolare riferimento:

  • all’assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati;
  • alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

Le domande saranno esaminate solo dopo la pubblicazione di tale decreto.

Gestione delle domande in WebDom

Per la gestione delle domande di verifica del diritto ai benefici è stato istituito in WebDom il nuovo prodotto:

  • "Verifica del diritto alla maggiorazione amianto legge 208/2015";
  • Gruppo: 0007 – Certificazione;
  • Sottogruppo: 0063 – Riconoscimento di beneficio;
  • Tipo: 0161 – Maggiorazione amianto legge 208/2015.

Il prodotto è disponibile nella procedura telematica di presentazione delle domande di pensione sia per i patronati sia per il cittadino.

Compilazione della domanda telematica

La domanda richiede la compilazione obbligatoria dei seguenti pannelli:

  • Dati anagrafici;
  • Scelta prodotto;
  • Dichiarazioni.

Nel pannello dichiarazioni il richiedente dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000:

  • di aver prestato la propria attività lavorativa presso uno o più siti produttivi indicati, con relativa azienda e periodo;
  • di essere consapevole che la domanda sarà esaminata dopo la pubblicazione del decreto attuativo;
  • di poter essere chiamato a produrre documentazione istruttoria ritenuta necessaria;
  • la veridicità dei dati dichiarati, con richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi.

È inoltre possibile allegare documentazione in formato PDF, con carattere facoltativo.

Gestione istruttoria e definizione in WebDom

È ammessa soltanto la fase di prima istanza. Eventuali riesami non vengono trattati come revisione della stessa domanda, ma richiedono la presentazione di una nuova domanda in WebDom.

Per la definizione finale della domanda è prevista l’apertura di una nuova attività di giacenza con codice:

  • 00149 – "Invio alla sede INAIL competente".

La data di inizio attività deve essere inserita dall’operatore al momento della gestione della domanda. Alla registrazione della data di fine attività, la procedura richiede l’esito della valutazione dell’INAIL, con due possibili alternative:

  • riconoscimento del beneficio;
  • mancato riconoscimento del beneficio.

In caso di esito positivo, la domanda si chiude automaticamente con esito "Si Diritto". In caso di esito negativo, si chiude automaticamente con esito "No Diritto".

Trattazione provvisoria delle domande

In attesa dell’emanazione delle disposizioni amministrative e tecniche, le sedi territoriali devono ricevere le istanze presentate dagli interessati e conservarle in apposita evidenza. L’esame nel merito resta sospeso fino alla pubblicazione del decreto ministeriale.

Effetti sui tempi medi di liquidazione

I nuovi prodotti non rilevano ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni.

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