Messaggio numero 459 del 03-02-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Ministero del Lavoro chiarisce che l’esonero contributivo può spettare anche ai gruppi parlamentari e ai lavoratori pensionati, mentre è escluso per rapporti autonomi o parasubordinati riqualificati come subordinati a seguito di accertamento ispettivo.
Precisazioni sull’esonero contributivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato ex L. 190/2014
Precisazioni ministeriali sull’esonero contributivo triennale ex L. 190/2014
Il documento illustra i contenuti di alcuni interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 118 e seguenti, della Legge n. 190/2014. Le precisazioni riguardano l’ambito soggettivo del beneficio e i casi in cui lo stesso può essere riconosciuto o escluso.
Gruppi parlamentari come datori di lavoro beneficiari
Il Ministero chiarisce che il beneficio contributivo introdotto dalla Legge n. 190/2014 può essere riconosciuto anche ai gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015.
L’interpretazione si fonda sul dato letterale dell’art. 1, comma 118, della legge, che fa riferimento ai datori di lavoro privati senza limitarne la platea ai soli datori di lavoro imprenditori. Tale lettura estensiva è richiamata anche in coerenza con la circolare INPS n. 17/2015, che aveva già ricompreso tra i beneficiari tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori.
Esclusione del beneficio in caso di riqualificazione ispettiva del rapporto
Il Ministero esclude la possibilità di fruire dell’esonero contributivo per i lavoratori il cui rapporto, originariamente qualificato come autonomo, con o senza partita IVA, oppure parasubordinato, sia stato riqualificato all’esito di un accertamento ispettivo come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La esclusione viene motivata sulla base di tre profili:
- l’art. 1, comma 1175, della L. 296/2006 subordina i benefici contributivi e normativi al rispetto degli altri obblighi di legge;
- l’incentivo è finalizzato a promuovere assunzioni "spontanee" e stabili, e non può premiare situazioni instaurate in violazione della normativa;
- l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, in tema di stabilizzazione di collaboratori o titolari di partita IVA, esclude l’estinzione degli illeciti quando siano già stati accertati a seguito di accessi ispettivi anteriori all’assunzione, confermando che non può riconoscersi il vantaggio dopo un accertamento già definito.
Assunzione di lavoratori titolari di trattamento pensionistico
Il Ministero ammette tra i possibili destinatari dell’assunzione agevolata anche i soggetti percettori di trattamento pensionistico. L’art. 1, comma 118, della Legge n. 190/2014 non pone infatti alcuna limitazione espressa alla platea dei lavoratori assumibili con l’esonero.
Ne consegue che, in assenza di una specifica preclusione normativa e purché siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di assunzione di titolari di pensione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 4 feb 2016Messaggio numero 494 del 04-02-2016
- Messaggio · 29 gen 2016Messaggio numero 386 del 29-01-2016
- Messaggio · 29 gen 2016Messaggio numero 397 del 29-01-2016
- Messaggio · 8 feb 2016Messaggio numero 548 del 08-02-2016
- Messaggio · 27 gen 2016Messaggio numero 358 del 27-01-2016
- Messaggio · 10 feb 2016Messaggio numero 587 del 10-02-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →