L.R. Molise 4/2018
Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 10, recante "Statuto della Regione Molise"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna lo Statuto del Molise su organizzazione e funzionamento degli organi regionali: relazione annuale su economia e lavoro, riunioni del Consiglio, composizione della Giunta, figura del Sottosegretario alla Presidenza e termini per l’approvazione di bilancio e rendiconto. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURM.
Modifiche allo Statuto della Regione Molise
Modifiche allo Statuto della Regione Molise
La legge regionale 15 maggio 2018, n. 4 interviene sulla legge statutaria della Regione Molise del 2014, aggiornando disposizioni relative al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e ad alcuni termini procedurali e finanziari. La disciplina risultante riguarda esclusivamente l’organizzazione istituzionale della Regione Molise.
Relazione annuale su economia e lavoro
Le commissioni consiliari permanenti competenti devono riferire annualmente al Consiglio regionale sullo stato dell’economia e del lavoro nella Regione. Per la predisposizione della relazione, in sessione comune ascoltano le rappresentanze delle categorie produttive di beni e servizi, dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle professioni, delle imprese, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, nonché del mondo dell’educazione, dell’istruzione universitaria e della formazione professionale. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito istituzionale della Regione.
Poteri del Consiglio regionale e organizzazione delle sedute
Viene ampliato il riferimento agli atti di indirizzo del Consiglio regionale, che può ora adottare anche direttive nei casi previsti dallo Statuto. Il Consiglio approva ogni anno il proprio bilancio di previsione per le spese di funzionamento e il relativo rendiconto della gestione. Le risorse destinate al funzionamento del Consiglio sono concentrate in un unico stanziamento nel bilancio regionale.
Il Consiglio regionale si riunisce almeno una volta al mese, secondo un calendario predeterminato. La convocazione spetta al Presidente, che definisce anche l’ordine del giorno sentiti i Presidenti dei gruppi e il rappresentante della Giunta regionale. È inoltre previsto che il Consiglio si riunisca di diritto secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.
Tempi di convocazione e disciplina delle sessioni
Viene modificato il riferimento alla convocazione in una determinata data, sostituendo la “seconda” con la “terza” seduta non festiva prevista dallo Statuto. Il contenuto della modifica incide sui tempi e sulle modalità di svolgimento delle riunioni consiliari secondo quanto già previsto dalla disciplina statutaria e regolamentare.
Composizione e sostituzione nella Giunta regionale
La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di componenti non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all’unità superiore. Tra i componenti della Giunta è individuato un Vice Presidente.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Se risultano assenti o impediti sia il Presidente sia il Vice Presidente, le funzioni del Presidente della Giunta sono esercitate dal componente più anziano di età.
Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale
È introdotta la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, nominato dal Presidente tra i consiglieri regionali. Per tale incarico non spetta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella già percepita come consigliere regionale.
Il Sottosegretario coadiuva il Presidente nello svolgimento dei compiti del mandato e può:
- partecipare alle sedute della Giunta senza diritto di voto, pur non facendo parte della Giunta;
- essere incaricato di seguire specifiche questioni e riferire direttamente su materie rientranti nelle funzioni attribuitegli;
- essere delegato a rispondere a interrogazioni dinanzi al Consiglio regionale.
Termini per bilancio, rendiconto e disciplina economico-finanziaria
Sono prorogati al 31 luglio di ogni anno i termini per l’approvazione con legge regionale del bilancio e del rendiconto previsti dalle disposizioni statutarie richiamate. La modifica riguarda quindi il ciclo annuale di programmazione e rendicontazione finanziaria della Regione Molise.
Durata dell’incarico
La durata dell’incarico disciplinato dall’articolo modificato passa da tre a cinque anni. La norma opera come aggiornamento del termine di permanenza in carica previsto dallo Statuto.
Entrata in vigore
La legge di modifica statutaria entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
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