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Legge

L.R. Molise 1/2018

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali

Normativa regionaleL.R. Molise 1/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica numerose discipline settoriali molisane: pesca, commercio degli hobbisti, bonifica, edilizia, funghi, elezioni regionali, avvocatura, gioco d’azzardo, registri sanitari, montagna molisana e VAS. Istituisce inoltre la disciplina regionale su trasporto delle salme, case funerarie e sale del commiato. Molte norme incidono solo su procedimenti o eventi successivi all’entrata in vigore; alcune disposizioni sono state poi abrogate nel testo originario.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020 della Regione Molise

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020 della Regione Molise

Il provvedimento contiene un ampio pacchetto di modifiche a leggi regionali vigenti, con interventi in materia di entrate, spese, assetto istituzionale, bonifica, edilizia, pesca, funghi, commercio occasionale, tutela ambientale e servizi funerari. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Molise.

Pesca nelle acque interne

Viene ridefinita la disciplina della pesca dilettantistica nelle acque interne. La licenza coincide con la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale, che deve riportare dati anagrafici, causale e tipo di licenza. Gli uffici riscossori comunicano trimestralmente alla struttura regionale competente l’elenco dei versamenti effettuati.

Sul piano sanzionatorio:

  • la pesca senza pagamento della tassa comporta la sanzione di euro 310,00;
  • la pesca senza ricevuta del versamento e documento di identità comporta la sanzione di euro 31,00, se la documentazione viene esibita entro otto giorni;
  • in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate e può essere disposta la sospensione della licenza per dodici mesi.

Sono inoltre esentati dal pagamento delle tasse di cui alla disciplina regionale:

  • i minori di 14 anni;
  • le persone con disabilità riconosciute ai sensi della legge n. 104/1992;
  • i soggetti che hanno compiuto 65 anni.

Hobbisti e commercio occasionale

La legge introduce la figura dell’hobbista, cioè il soggetto che vende, baratta, propone o espone in modo saltuario e occasionale merci di modico valore. Tali soggetti possono operare solo in appositi mercatini o in mercati e fiere aperti agli hobbisti e devono essere muniti di tesserino identificativo.

Il tesserino:

  • è rilasciato dal comune di residenza, o dal comune capoluogo di Regione per i residenti fuori Molise;
  • richiede domanda con due foto tessera e autocertificazione sui requisiti soggettivi e sulla tipologia degli articoli;
  • comporta il pagamento di euro 100,00 per diritti di istruttoria;
  • ha validità annuale, è rinnovabile e non è cedibile.

La partecipazione alle manifestazioni richiede domanda al comune con allegata copia del tesserino. Non sono ammessi posteggi per domande prive di tesserino o con tesserino già integralmente vidimato. L’assegnazione segue l’ordine cronologico delle domande e, in caso di insufficienza dei posteggi o domande concorrenti nello stesso giorno, avviene per sorteggio. Il valore complessivo degli articoli non può superare euro 1.000,00 e un solo articolo può superare euro 250,00. Gli assegnatari devono pagare la tassa prima della manifestazione e indicare i prezzi.

La disposizione istitutiva dell’art. 30-bis è stata successivamente abrogata nel 2021.

Consorzi di bonifica e contratti di fiume

La riforma dei consorzi di bonifica introduce i contratti di fiume come strumenti volontari di programmazione negoziata e partecipata, attivabili da consorzi e comuni del medesimo bacino idrografico d’intesa con la Regione. Essi mirano alla gestione delle risorse idriche, alla riqualificazione ambientale e alla rigenerazione socio-economica dei sistemi fluviali, secondo fasi che vanno dalla costruzione della rete degli attori al monitoraggio e all’eventuale revisione del processo.

Sono poi precisati i criteri dei benefici consortili e introdotto il controllo di gestione interno. Viene ridisegnato l’assetto degli organi dei consorzi, che comprendono:

  • Assemblea;
  • Consiglio dei delegati;
  • Comitato esecutivo;
  • Presidente;
  • Revisore unico.

La disciplina elettorale del Consiglio dei delegati è basata su tre fasce di contribuenti e su principi di partecipazione, concorrenzialità delle liste, preferenza e libera espressione del voto. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale per cinque anni tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. La contabilità dei consorzi si adegua al d.lgs. n. 118/2011.

È prevista anche la figura dell’ufficiale rogante, attribuibile a dipendenti amministrativi o funzionari quadri con adeguati requisiti professionali.

Sul piano organizzativo, la legge ridefinisce i comprensori e dispone:

  • la soppressione dei Consorzi Trigno e Biferno e del Consorzio integrale larinese;
  • la contestuale istituzione del Consorzio di bonifica “Basso Molise”, con successione nei rapporti attivi e passivi;
  • il transito del personale nel nuovo consorzio con mantenimento di posizione giuridica e trattamento economico;
  • la permanenza dell’attuale struttura e comprensorio del Consorzio della Piana di Venafro, con scioglimento degli altri organi consortili.

I commissari straordinari devono, entro termini prefissati, adeguare gli statuti, approvare gli atti necessari, indire le elezioni, ricognire debiti e patrimonio, e trasmettere alla Giunta regionale le risultanze. È inoltre prevista la possibilità di un Fondo straordinario per mutui e prestiti bancari destinati al ripianamento dei debiti consortili.

Funghi epigei

Viene rivista la disciplina dell’attestato di idoneità alla raccolta dei funghi. Per conseguirlo occorre frequentare un corso di micologia di almeno 14 ore e superare un esame, salvo per chi ha compiuto 65 anni, per il quale è sufficiente la frequenza. Le commissioni regionali d’esame sono istituite per i territori delle Province di Campobasso e Isernia e durano cinque anni.

I corsi devono essere autorizzati dal servizio regionale competente, con istanza almeno 30 giorni prima; l’istanza si intende accolta se la Regione non si pronuncia entro 30 giorni. Sono riconosciuti, per il rilascio del tesserino, anche alcuni attestati già rilasciati dall’ASReM o da associazioni micologiche. È inoltre prevista la possibilità di rilascio del tesserino a chi trasferisce la residenza in Molise ed è già abilitato nella Regione di provenienza.

Disciplina edilizia regionale del 2009

La legge interviene in modo esteso sull’“intervento regionale straordinario” in materia edilizia, ampliando le possibilità di sopraelevazione, ampliamento, cambio di destinazione d’uso, rigenerazione urbana e programmi costruttivi.

Tra i principali effetti:

  • gli ampliamenti possono avvenire anche su lotto adiacente, pure con diversa destinazione di zona, purché siano rispettate specifiche condizioni di adiacenza e non vi siano zone agricole o vincoli di inedificabilità assoluta;
  • il cambio d’uso verso residenziale è consentito, anche in zona agricola, per locali idonei alla civile abitazione, senza aumento di volume e con interventi di miglioramento igienico-sanitario ed energetico;
  • è consentita la cessione di cubatura e il cumulo di volumetrie, con esclusione di alcuni volumi già assoggettati a cambio d’uso dal calcolo dei massimi;
  • viene elevata al 20% la premialità dell’art. 2-bis;
  • la demolizione e ricostruzione può comportare spostamenti su lotti adiacenti e, in presenza di vincoli sopravvenuti, la ricostruzione è ammessa entro 250 metri dal lotto originario, con esclusione di zone agricole e di aree con vincoli assoluti;
  • è riconosciuta una volumetria aggiuntiva del 20% per interventi di rigenerazione urbana, nel rispetto degli standard urbanistici.

La disciplina consente anche nuovi programmi costruttivi per abitazioni nei Comuni privi di aree sufficienti per edilizia convenzionata/agevolata, localizzandoli in zone C, F, in zone bianche o in aree per recupero urbanistico. Per tali programmi sono previsti limiti volumetrici, procedura di permesso di costruire e, se del caso, Conferenza di servizi con valore di titolo abilitativo.

È inoltre ammesso, in via straordinaria, aumentare gli indici di cubatura per l’edilizia ricettivo-complementare e turistico-residenziale fino a 0,6 mc/mq, nonché frazionare o cedere unità immobiliari in strutture turistico-ricettive mantenendo la gestione unitaria delle parti comuni.

Sono poi disciplinati:

  • le pensiline, tettoie e tetti a servizio di edifici esistenti al 31/12/2017 destinati a impianti solari o fotovoltaici, che non concorrono a cubatura entro certi limiti;
  • il recepimento di modifiche al T.U. edilizia, inclusa la possibilità di usare la CILA per manutenzione straordinaria con modifiche prospettiche senza aumento di volume o cambio d’uso;
  • la disciplina degli oneri concessori, dell’autoliquidazione e delle garanzie per rateizzazione;
  • l’esclusione dell’applicazione di una specifica norma statale sugli oneri di urbanizzazione;
  • la semplificazione di alcuni passaggi autorizzativi e la previsione che il mutamento d’uso in residenziale sia sempre consentito per il completamento di alcuni edifici.

È inoltre consentito utilizzare le premialità della legge anche su volumetrie già interessate dalla legge regionale n. 25/2008.

Verde pubblico attrezzato

Nelle sottozone classificate come verde pubblico attrezzato è consentita la realizzazione di attrezzature e impianti sportivi, ricreativi, ricettivi, di ristoro, parcheggi e autorimesse entro il limite di 2 mc/mq, anche in deroga allo strumento urbanistico comunale vigente.

Avvocatura regionale

La Giunta regionale deve disciplinare con regolamento l’organizzazione e l’attività dell’Avvocatura regionale, in conformità ai principi dell’ordinamento forense, e le modalità di affidamento degli incarichi agli avvocati del libero foro.

Presidenza, gruppi consiliari e giustificazioni delle assenze

Sono aggiornate le norme su durata dell’assegnazione del personale ai gruppi consiliari e sulla cessazione dalla carica dei consiglieri al termine della legislatura, in coerenza con lo Statuto regionale.

Sono inoltre precisate le regole per la giustificazione delle assenze di consiglieri e assessori alle sedute degli organi collegiali: la richiesta deve essere motivata, indirizzata al presidente dell’organo e comunicata in seduta; per il Consiglio regionale è contestuale alla domanda di congedo.

Elezioni regionali

La disciplina elettorale per il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale viene aggiornata con numerosi adeguamenti terminologici e sostanziali. In particolare:

  • viene sostituito il riferimento alla “lista non unita in coalizione” con “lista singola”;
  • sono rivisti i requisiti di presentazione delle liste e delle candidature;
  • per liste e candidati che non beneficiano dell’esonero, la sottoscrizione richiesta è di almeno 300 e non più di 600 elettori;
  • è precisata la soglia dell’8% per l’accesso alla ripartizione dei seggi del candidato presidente e delle liste collegate;
  • viene rafforzata la rappresentanza delle minoranze, con riserva di 6-8 seggi alle coalizioni o liste singole non collegate al presidente eletto;
  • sono aggiornate le norme sull’ineleggibilità e incompatibilità, coordinandole con la legislazione statale e con la legge n. 165/2004;
  • è abrogato l’articolo 20 della legge elettorale regionale.

Gioco d’azzardo patologico

La nozione di “aree sensibili” viene ampliata e comprende:

  • istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  • luoghi di culto;
  • strutture culturali o sportive;
  • strutture sanitarie e ospedaliere, anche residenziali o semiresidenziali;
  • stazioni ferroviarie e terminal bus.

Per le sale da gioco, le sale scommesse e gli spazi per il gioco già in esercizio all’entrata in vigore della legge, il divieto non si applica per tutta la durata del titolo abilitativo in corso, anche se l’esercizio viene ceduto.

Registri di patologie di rilevante interesse sanitario

Per i registri di patologie, l’adeguamento dei trattamenti di dati personali deve avvenire entro e non oltre 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Montagna molisana e partecipazioni regionali

La Giunta regionale è incaricata di avviare azioni per verificare la sostenibilità di eventuali operazioni straordinarie di fusione tra le società “Sviluppo della Montagna Molisana spa” e “Funivie del Molise spa”, nel quadro della riduzione delle partecipazioni regionali. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere programmato il necessario intervento.

Procedure ambientali, VAS, VIA, AIA e attività estrattive

La Regione aggiorna le procedure amministrative per il rilascio delle concessioni idriche, per l’autorizzazione all’uso delle acque minerali naturali e per le autorizzazioni all’esercizio di attività estrattive. L’obiettivo è coordinare le funzioni regionali in materia di VAS, VIA e autorizzazione integrata ambientale.

Commissione tecnica per le emergenze ambientali

È prevista l’istituzione, entro sei mesi e senza oneri per il bilancio regionale, di una Commissione tecnica per valutare le emergenze ambientali e predisporre un piano di monitoraggio semestrale delle aree di Capoiaccio, Piana di Venafro, Castelmauro, Guglionesi e Campomarino. Gli esiti sono trasmessi al Consiglio regionale.

Trasporto delle salme, case funerarie e sale del commiato

La legge introduce una disciplina organica regionale in materia funeraria. Durante il periodo di osservazione la salma può essere trasferita, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, al domicilio del defunto, a una struttura obitoriale o a strutture di commiato autorizzate, anche in Comune diverso.

Sono definiti i principali concetti, tra cui salma, cadavere, feretro, aventi titolo, dolenti e periodo di osservazione. Il trasferimento può essere eseguito solo da soggetti titolati, su mandato scritto, previo nulla osta del medico che ha constatato il decesso e con comunicazione a Comune, ASL competente e struttura ricevente. Il trasporto deve avvenire con auto funebre idonea, con salma collocata in contenitore impermeabile non sigillato.

Sono poi disciplinate le case funerarie, strutture autorizzate per osservazione, trattamento conservativo, tanatoprassi, custodia, esposizione e attività proprie della sala del commiato. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati all’attività funebre, previo controllo igienico-sanitario dell’Azienda sanitaria. Sono fissati requisiti strutturali, destinazione d’uso esclusiva, distanze minime di 50 metri da strutture sanitarie, cimiteri e crematori, orari minimi di apertura e divieti di collocazione o convenzionamento con strutture sanitarie e obitoriali.

Sono inoltre disciplinate le sale del commiato, che possono essere pubbliche o private, devono essere fruibili senza discriminazioni, soggette a comunicazione/autorizzazione comunale e dotate di requisiti minimi specifici. Tali sale non possono servire per la preparazione o ricomposizione della salma e, se esterne a strutture sanitarie o socio-assistenziali, devono rispettare la distanza minima di 50 metri.

L’autorizzazione all’apertura della sala del commiato è rilasciata entro 90 giorni, con parere dell’ASReM entro 45 giorni; il silenzio nei termini determina l’accoglimento della domanda. Per quanto non previsto, si applica il regolamento di polizia mortuaria statale.

Le disposizioni sugli allegati relativi a case funerarie e sale del commiato sono state successivamente modificate o, per l’Allegato 2, abrogate nel 2022/2023; la disciplina sostanziale dell’articolo 21 resta però il riferimento originario.

Ulteriori disposizioni sull’edilizia

È ammessa la realizzazione di nuove abitazioni previste dalla disciplina straordinaria anche in aree agricole confinanti e/o adiacenti ad agglomerati urbani esistenti. Gli interventi possono avvenire in deroga agli strumenti urbanistici in relazione a copertura, altezza massima e distanze, fermo restando il codice civile e l’art. 9 del D.M. n. 1444/1968.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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