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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07933/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto formalmente qualificato come associazione in partecipazione, avente a oggetto attività di autotrasporto. I giudici di merito hanno però ritenuto che il rapporto fosse in concreto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, limitandone la decorrenza all'8 febbraio 2011 e condannando la società al pagamento di differenze retributive e TFR. La Corte d'appello ha fondato la decisione, per il periodo successivo al 18 luglio 2012, sulla violazione del limite di tre associati con apporto lavorativo previsto dall'art. 2549 c.c., come modificato dalla l. n. 92/2012, ritenendo che gli associati impegnati nella medesima attività fossero più di tre; per il periodo anteriore, ha valorizzato plurimi indici di subordinazione, tra cui l'assoggettamento alle direttive aziendali, l'organizzazione dei turni e delle consegne da parte della società, la continuità della prestazione, l'esclusività del rapporto, l'uso di un mezzo della società e la corresponsione di un compenso fisso giornaliero senza partecipazione effettiva a utili e perdite. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e dell'art. 2549 c.c., sostenendo che non fosse superato il limite di tre associati e che il concetto di "medesima attività" dovesse essere riferito al singolo affare/commessa; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2549, 2552 e 2553 c.c., contestando la qualificazione del rapporto come subordinato e la ricostruzione degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito. Il lavoratore ha resistito con controricorso, ma questo è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito. Ha inoltre affermato che, ai fini dell'art. 2549 c.c. come modificato dalla l. n. 92/2012, il limite numerico riguarda gli associati impegnati nella medesima attività di impresa e non può essere eluso scomponendo l'attività imprenditoriale in singole commesse o affari. Non sono state liquidate le spese del giudizio di legittimità per la tardività del controricorso; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2549 c.c.

    "Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre... In caso di violazione del divieto ... il rapporto ... si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato"

    La norma, nel testo introdotto dalla l. n. 92/2012, fissa un limite quantitativo agli associati che apportano anche lavoro nella medesima attività di impresa; la sua violazione determina ex lege la subordinazione del rapporto.

  • art. 2082 c.c.

    È richiamato per definire l'impresa come attività economica organizzata svolta professionalmente dall'imprenditore per la produzione o lo scambio di beni o servizi.

  • art. 2553 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ritiene fondata la tesi che la previsione sulla partecipazione alle perdite consenta di qualificare il rapporto come associazione in partecipazione in presenza di altri elementi di subordinazione.

  • art. 2552 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne ravvisi una violazione idonea a scalfire l'accertamento di subordinazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova legale un valore diverso da quello normativamente previsto o tratta come prova legale un elemento liberamente valutabile; non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per vizio motivazionale è configurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non rileva il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro formale delle censure, ma la Corte sottolinea che i motivi, in realtà, investivano accertamenti di fatto non censurabili come violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La Corte esclude la possibilità di riqualificare le doglianze nel vizio di omesso esame di fatto decisivo, perché i motivi tendevano in sostanza a una nuova valutazione dell'intero compendio istruttorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale applicato per la decisione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove; quando il motivo mira a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale istruttorio, esso è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova legale un valore diverso da quello imposto dall'ordinamento o considera prova legale un elemento che tale non è; non basta contestare il convincimento raggiunto dal giudice di merito.
  • Il vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. ricorre solo in presenza di anomalie radicali della motivazione, non quando la parte si limiti a lamentarne l'insufficienza o a proporre una diversa lettura dei fatti.
  • L'art. 2549 c.c., nel testo successivo alla riforma del 2012, impedisce di impiegare lavoratori in associazione in partecipazione oltre il limite di tre nella medesima attività di impresa; non è consentito frammentare artificialmente l'attività in singole commesse per aggirare il divieto.
  • Ai fini della qualificazione del rapporto, gli indici di subordinazione quali eterodirezione, inserimento nell'organizzazione aziendale, continuità della prestazione, esclusività e mancanza di effettivo rischio economico del collaboratore conservano valore decisivo anche se il rapporto sia formalmente denominato diversamente.
  • La presenza di un compenso fisso giornaliero, l'uso di mezzi dell'impresa e l'assenza di una reale partecipazione agli utili e alle perdite sono elementi incompatibili con una genuina associazione in partecipazione e coerenti con la subordinazione.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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