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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07120/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un finanziamento concesso nel 1991 a una società in nome collettivo per un programma di ammodernamento della struttura produttiva, assistito da fideiussioni prestate da due soci e da pegni su titoli. La società mutuataria aveva convenuto la banca contestando la pretesa di pagamento, deducendo, tra l’altro, usurarietà degli interessi moratori, violazione di buona fede e correttezza, mancato storno dei titoli dati in pegno e questioni sul calcolo del debito. In parallelo, la banca aveva agito contro uno dei fideiussori per il saldo negativo del rapporto e aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna solidale della società debitrice e di entrambi i fideiussori. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le riconvenzionali dei fideiussori, rigettato le domande della società e poi condannato solo uno dei fideiussori; in appello la Corte territoriale ha ritenuto omessa la pronuncia sulla riconvenzionale della banca, ha esteso la condanna anche all’altro fideiussore e al fallimento della società, ha ritenuto inammissibili o infondati gli appelli incidentali su nullità del mutuo di scopo, nullità delle fideiussioni, CTU, pegno e spese. Con il ricorso per cassazione i fideiussori hanno dedotto: errata applicazione delle regole sulla riunione dei giudizi e sull’omessa pronuncia; vizio di motivazione e violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c.; violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere probatorio circa i pagamenti del mutuatario; nullità del mutuo per mancanza di causa; nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust; vizi della CTU; errata interpretazione della clausola sul pegno e illegittima mancata imputazione/storno dei titoli; erronea regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrali sulla pretesa inesistenza della pronuncia sulla domanda riconvenzionale della banca, chiarendo che il Tribunale non aveva deciso sul punto nella sentenza non definitiva e che la Corte d’appello poteva quindi statuire sulla domanda rimasta inevasa, estendendo la condanna anche ai fideiussori. Ha poi dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi per difetto di specificità, per mancato confronto con la motivazione impugnata, per genericità delle censure alla CTU, per errata prospettazione della violazione dell’art. 2697 c.c., per mancata allegazione/prova dei presupposti della nullità del mutuo e delle fideiussioni, e per mancata indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati nella lettura della clausola sul pegno. Ha inoltre confermato la condanna alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    La riunione dei procedimenti non elimina l’autonomia delle cause, ma nel caso concreto non ha impedito la pronuncia sulla domanda riconvenzionale rimasta inevasa nel giudizio riunito.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state esaminate come violazioni di legge, error in procedendo e vizi motivazionali, ma molte sono risultate inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte territoriale ha colmato un’omissione effettiva del primo giudice sulla domanda riconvenzionale della banca.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è stata ritenuta non apparente nei punti in cui la Corte d’appello ha spiegato l’esito delle questioni rilevanti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’obbligo di motivazione sufficiente e comprensibile.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello incidentale è stato ritenuto inammissibile quando non specificamente articolato; in cassazione la censura doveva confrontarsi puntualmente con tale declaratoria.

  • art. 167 c.p.c.

    La tardiva costituzione dei convenuti ha comportato decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; qui l’onere di provare i fatti estintivi del debito e i pagamenti gravava sui debitori/fideiussori.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per mancanza di causa del mutuo di scopo presuppone la prova che la destinazione delle somme sia stata diversa da quella pattuita.

  • art. 2 L. 287/1990

    La dedotta nullità delle fideiussioni per intesa anticoncorrenziale non poteva essere rilevata senza l’acquisizione del provvedimento amministrativo e dei relativi presupposti fattuali nel giudizio di merito.

  • art. 1421 c.c.

    Il rilievo officioso delle nullità è possibile solo se i fatti fondanti risultano già acquisiti al processo.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nel dedurre la nullità del contratto e delle fideiussioni per difetto di elementi essenziali.

  • art. 1956 c.c.

    Invocato dai ricorrenti nella doglianza sulle fideiussioni, senza esito favorevole.

  • art. 378 c.p.c.

    In cassazione è consentito solo il deposito di memoria illustrativa sui motivi già proposti, non l’ampliamento delle questioni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Norma richiamata per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza non definitiva non contiene una decisione su una domanda, ma rinvia la questione all’esito dell’istruttoria, non vi è rigetto implicito e la parte non è tenuta a proporre riserva di impugnazione contro quella pronuncia.
  • Nel giudizio di legittimità la censura per omessa pronuncia, nullità della motivazione o inammissibilità dell’appello deve essere autosufficiente: occorre trascrivere o riassumere in modo essenziale gli atti e indicare puntualmente i passaggi decisivi della sentenza impugnata confrontandoli con le deduzioni del ricorso.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice distribuisce l’onere della prova in modo erroneo; non ricorre quando il giudice si limiti a ritenere non assolto, dalla parte onerata, l’onere di provare i fatti estintivi del credito.
  • Nel mutuo di scopo la nullità per mancanza di causa richiede la prova che la somma sia stata destinata a finalità diverse da quelle pattuite; è irrilevante, di per sé, il momento dell’erogazione o il fatto che il finanziamento sia stato materialmente versato al mutuatario o a terzi da lui indicati.
  • La nullità di un contratto di fideiussione per violazione di norme imperative o per intesa anticoncorrenziale può essere rilevata d’ufficio solo se i relativi presupposti di fatto risultano già acquisiti al processo; non è consentito supplire con nuove prove in sede di impugnazione.
  • Le contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio devono indicare in modo specifico quali dati o passaggi della relazione siano errati e perché; doglianze generiche o meramente alternative rispetto alla valutazione del giudice di merito sono inammissibili.
  • L’interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati o per motivazione illogica/apparente, non per la semplice proposta di un’interpretazione diversa.
  • La compensazione delle spese è devoluta alla discrezionalità del giudice di merito, con controllo di legittimità limitato al rispetto del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoCompensazioneImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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