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Legge

L.R. Marche 38/2021

Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)

Normativa regionaleL.R. Marche 38/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Atto di bilancio della Regione Marche per il triennio 2022-2024: definisce il quadro finanziario, autorizza spese e cofinanziamenti, istituisce un fondo speciale e reca alcune misure settoriali e finanziarie, tra cui un’anticipazione per la crisi sismica, la rateizzazione dei rientri del fondo Foncooper e la promozione di servizi ferroviari turistici. Efficace dal 1° gennaio 2022; alcune previsioni risultano poi modificate o, per l’art. 8, abrogate con effetti limitati alle annualità 2023-2024 per le abilitazioni rilasciate nel 2022.

Legge di stabilità 2022 della Regione Marche

Legge di stabilità 2022 della Regione Marche

La legge definisce il quadro finanziario e le principali autorizzazioni di spesa della Regione Marche per il triennio 2022-2024, introducendo anche alcune misure finanziarie e settoriali specifiche. Le disposizioni operano nell’ambito del bilancio regionale e si applicano dal 1° gennaio 2022.

Quadro finanziario e coperture di bilancio

Il provvedimento quantifica le previsioni di entrata del triennio 2022-2024 e dispone la copertura delle autorizzazioni di spesa con le risorse iscritte nel bilancio di previsione. Per il periodo considerato sono inoltre stanziati fondi speciali destinati a far fronte a nuovi oneri di investimento derivanti da provvedimenti legislativi successivi all’approvazione del bilancio.

Autorizzazioni di spesa e cofinanziamenti

La legge autorizza:

  • il rifinanziamento delle leggi regionali elencate nella Tabella B, entro gli importi indicati;
  • i cofinanziamenti regionali di programmi statali, secondo la Tabella D1;
  • i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari, secondo la Tabella D2;
  • le spese per gli interventi indicati nella Tabella E, nei limiti delle somme ivi previste.

Si tratta di autorizzazioni rivolte all’attuazione del bilancio 2022-2024 e soggette agli importi stanziati negli allegati richiamati.

Fondo speciale per nuovi provvedimenti legislativi

Nella Missione 20, Programma 3, è iscritto un fondo speciale per investimenti destinato a coprire gli oneri di nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio. Gli importi sono:

  • 523.997,00 euro per il 2022;
  • 1.672.866,00 euro per il 2023;
  • 1.000.000,00 euro per il 2024.

Misure finanziarie di modifica legislativa

La legge interviene anche su norme regionali previgenti, determinando un minore gettito stimato per il triennio 2022-2024, già compensato nel bilancio di previsione. Le modifiche richiamate nelle note di testo interessano la l.r. 35/2016 e la l.r. 9/1986.

Anticipazione straordinaria per la crisi sismica

Per garantire la continuità degli interventi connessi agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, è autorizzata per il solo anno 2022 un’anticipazione straordinaria di 10 milioni di euro. Le somme confluiscono nella contabilità speciale n. 6023 già aperta per l’emergenza sismica e devono essere recuperate entro 60 giorni dall’accredito dei fondi statali e, in ogni caso, non oltre il 30 novembre 2022.

Rateizzazione dei rientri del fondo Foncooper

Per assicurare il recupero delle somme destinate ad alimentare il Fondo di rotazione Foncooper-Regione Marche, è consentita la rateizzazione decennale della restituzione dei finanziamenti ottenuti dalle cooperative, comprensiva degli interessi. La Giunta regionale deve definire criteri e modalità per la concessione della rateizzazione, con riferimento ai finanziamenti già ottenuti alla data di entrata in vigore della legge.

Servizi ferroviari turistici in aree di pregio

La Regione promuove, anche con enti locali, fondazioni e associazioni del settore, servizi di trasporto ferroviario a fini turistici su linee ferroviarie in disuso o in corso di dismissione situate in aree di pregio culturale, naturalistico o storico. I servizi devono essere eserciti con materiale rotabile storico o turistico, nel rispetto della disciplina statale sui beni culturali e sul paesaggio.

La Giunta deve approvare uno specifico programma triennale, aggiornabile almeno ogni due anni, entro 60 giorni dalla legge di bilancio. Il finanziamento può provenire da risorse regionali, dell’Unione europea e dello Stato, e per la prima applicazione sono autorizzati stanziamenti massimi di:

  • 500.000,00 euro per il 2022;
  • 600.000,00 euro per il 2023;
  • 600.000,00 euro per il 2024.

Disposizioni abrogate o a efficacia limitata

L’art. 8 risulta abrogato nel 2022; tuttavia le agevolazioni previste da tale articolo continuano ad applicarsi, per le abilitazioni rilasciate nel 2022, alle annualità 2023 e 2024. Le modifiche indicate nelle note agli allegati hanno aggiornato nel tempo le tabelle di spesa e di cofinanziamento.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale, ma le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2022.

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