Prescrizioni del Garante n. 635 del 23/10/2025
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato un reclamo di un avvocato che aveva ricevuto due email promozionali da parte di un agente che operava per Giambanet S.r.l. L’Autorità ha ritenuto illecito l’invio delle comunicazioni perché privo di un valido consenso e non riconducibile alla deroga del soft spam, respingendo la tesi della società sulla presunta autonomia dell’agente e sull’uso del legittimo interesse. Pur accertando la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR e dell’art. 130, comma 2, Codice privacy, il Garante ha scelto di non irrogare una sanzione pecuniaria, limitandosi a un ammonimento, tenuto conto della risalenza dei fatti, dell’assenza di ulteriori invii e della natura di microimpresa della società.
Giambanet S.r.l.: ammonimento per invio di email promozionali senza consenso a un avvocato
Giambanet S.r.l. - invio di email promozionali senza consenso
Il provvedimento riguarda Giambanet S.r.l. ed è stato adottato a seguito di un reclamo relativo all’invio di comunicazioni promozionali via email a un avvocato. L’Autorità ha esaminato la vicenda come trattamento svolto per finalità di marketing tramite un agente operante per la società, accertando la mancanza di un idoneo consenso preventivo.
Origine del reclamo e istruttoria
Il reclamante ha riferito di aver ricevuto il 14 febbraio 2023 una prima email promozionale e il giorno successivo una seconda email analoga. In risposta alla richiesta di chiarire la provenienza dei dati, l’agente ha dichiarato di averli reperiti dall’albo degli avvocati e di averli cancellati. Giambanet ha sostenuto di non dover rispondere della condotta dell’agente, richiamandone l’autonomia contrattuale e affermando di essere solo un intermediario nel rapporto commerciale.
Contestazione e difese della società
Con l’avvio del procedimento, il Garante ha contestato a Giambanet la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR e dell’art. 130, comma 2, Codice privacy per l’invio di email promozionali senza consenso tramite un proprio agente. Nella memoria difensiva, la società ha insistito sulla tesi che l’agente avesse agito in autonomia, discostandosi dalle istruzioni ricevute, e ha sostenuto in via subordinata la liceità dell’invio sulla base del legittimo interesse e del considerando 47 GDPR.
Valutazioni del Garante sui ruoli nel trattamento
L’Autorità ha ritenuto che la ricostruzione difensiva fosse contraddittoria e non coerente con gli atti. È emerso che l’incarico all’agente era stato conferito da Giambanet e che le proposte di acquisto riportavano il timbro della società. Il Garante ha quindi ricondotto l’attività nel quadro della responsabilità della preponente, rilevando l’assenza di istruzioni specifiche sul trattamento dei dati personali e di controlli sull’operato del collaboratore. La possibile responsabilità di eventuali altri soggetti non ha escluso quella della società destinataria del provvedimento.
Base giuridica del marketing via email e esclusione del soft spam
Il Garante ha ribadito che per l’invio di email promozionali è necessario il consenso preventivo dell’interessato, trattandosi di comunicazioni effettuate tramite reti di comunicazione elettronica. Ha escluso che il legittimo interesse possa giustificare tali invii e ha precisato che la deroga del cosiddetto soft spam ex art. 130, comma 4, Codice privacy si applica solo in presenza di un precedente acquisto effettivo di prodotti o servizi analoghi, oltre che di altri requisiti stringenti. Nel caso concreto tali presupposti non ricorrevano, né era consentito l’utilizzo di dati estratti da albi o altri registri pubblici per finalità promozionali.
Esito del procedimento e misure adottate
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da Giambanet S.r.l. e ha rivolto alla società un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR, ritenendo la misura sufficiente e proporzionata. La scelta è stata motivata dalla risalenza dei fatti, dall’assenza di ulteriori email dopo il 15 febbraio 2023, dalla limitata incidenza concreta della condotta e dalla natura di microimpresa della società. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento origina da un reclamo presentato da un avvocato che aveva ricevuto il 14 e il 15 febbraio 2023 due email promozionali da un agente collegato a Giambanet S.r.l. Alla richiesta di conoscere l’origine dei dati, l’agente aveva dichiarato di averli reperiti dall’albo degli avvocati e di averli poi cancellati. La società aveva negato ogni responsabilità, sostenendo che l’agente avesse agito in autonomia.
Valutazione sui ruoli e sulla responsabilità di Giambanet
Il Garante ha ritenuto non credibile la tesi della mera intermediazione e dell’estraneità della società. Dagli atti è emerso che l’incarico all’agente era stato conferito da Giambanet, che faceva parte della rete di vendita della committente e traeva un beneficio economico diretto dall’attività promozionale. Inoltre, non risultavano istruzioni specifiche sul trattamento dei dati personali né controlli sull’operato dell’agente.
Base giuridica dell’invio promozionale
L’Autorità ha ribadito che l’invio di email promozionali tramite reti di comunicazione elettronica richiede, in linea generale, il consenso preventivo dell’interessato ai sensi dell’art. 130, comma 2, Codice privacy e dell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR. Ha escluso l’applicabilità del legittimo interesse e della deroga del soft spam ex art. 130, comma 4, Codice, poiché non vi era stato un precedente acquisto effettivo di prodotti analoghi e i dati erano stati ricavati da fonti pubbliche non utilizzabili per finalità promozionali.
Esito e misura adottata
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da Giambanet S.r.l. e ha disposto un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR. Ha inoltre ordinato la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, ritenendo la misura dell’ammonimento proporzionata al caso concreto.
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