Prescrizioni del Garante n. 105 del 23/03/2023
Provvedimento del 23 marzo 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante accoglie il reclamo di un interessato che chiedeva la deindicizzazione, dai motori di ricerca esterni, di un articolo online del Sole 24 Ore contenente stralci di una conversazione privata collegata alla vicenda del crollo del Ponte Morandi. Pur riconoscendo il rilievo giornalistico e l’interesse pubblico della notizia, l’Autorità ritiene sproporzionato il pregiudizio derivante dalla reperibilità in rete del contenuto rispetto alle esigenze informative, anche perché l’interessato non risulta rinviato a giudizio. Viene quindi ordinata l’adozione di misure tecniche per impedire l’indicizzazione dell’articolo, salvaguardando l’archivio storico della testata.
Il Sole 24 Ore S.p.A.: deindicizzazione di un articolo online su vicenda Ponte Morandi per tutela del diritto all’oblio del reclamante
Deindicizzazione di un articolo giornalistico sulla vicenda del Ponte Morandi
Il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto il reclamo di un interessato contro Il Sole 24 Ore S.p.A., ordinando misure tecniche per impedire l’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca esterni, di un articolo online collegato alla vicenda del crollo del Ponte Morandi. Il provvedimento si colloca nel bilanciamento tra diritto all’oblio e libertà di informazione in ambito giornalistico.
Origine del procedimento e richieste dell’interessato
Il reclamo, proposto ai sensi dell’art. 77 GDPR, era stato presentato per ottenere tutela rispetto ad alcuni articoli rinvenuti in rete tramite ricerche sul nome dell’interessato. Quest’ultimo ha invocato il diritto all’oblio ex art. 17 GDPR, chiedendo al Garante di ordinare agli editori la deindicizzazione degli URL già richiesti direttamente alle testate, ma da queste non rimossi.
L’interessato ha rappresentato, in sintesi, che:
- dal 2006 al 2016 aveva svolto il ruolo di risk manager in Autostrade;
- nel 2013 aveva individuato, con un collega, un possibile rischio di crollo del Ponte Morandi nell’ambito di approfondimenti sui rischi catastrofali;
- dopo il crollo del 2018 aveva reso dichiarazioni alla Guardia di Finanza come persona informata sui fatti, senza essere indagato;
- alcuni articoli riportavano stralci di una conversazione privata con il padre, generando una rappresentazione della sua posizione che egli riteneva non corretta e pregiudizievole;
- la rettifica, pur ottenuta da altre testate, non avrebbe fornito una tutela adeguata, permanendo online contenuti facilmente reperibili tramite motori di ricerca.
Posizione della società resistente
A seguito dell’istruttoria avviata dal Garante il 26 aprile 2022, Il Sole 24 Ore S.p.A. ha contestato la fondatezza delle richieste. La società ha sostenuto che l’articolo:
- richiamava un’intercettazione ammessa nel procedimento penale e rilevante sotto il profilo investigativo;
- si inseriva in una vicenda di eccezionale interesse pubblico e di attualità processuale;
- non giustificava alcun diritto all’oblio, poiché la notizia risultava ancora potenzialmente riattualizzabile nel corso del dibattimento.
La resistente ha inoltre rappresentato di aver già riscontrato la diffida preventiva del reclamante, dichiarandosi disponibile a pubblicare una rettifica analoga a quella apparsa su altre testate.
Valutazioni del Garante sulla natura giornalistica del trattamento
Il Garante ha preliminarmente osservato che gli articoli oggetto di reclamo costituiscono esercizio del diritto/dovere di cronaca su una vicenda di enorme rilievo pubblico e sociale, relativa al crollo del Ponte Morandi e alle sue conseguenze. Pertanto trova applicazione la disciplina del trattamento per finalità giornalistiche, in particolare gli artt. 136 e ss. del Codice e le Regole deontologiche.
In tale quadro, l’Autorità ha riconosciuto che i dati emersi dalle indagini, inclusi quelli riferiti dal reclamante quale dirigente di Autostrade, sono idonei a contribuire alla completezza dell’informazione sulla gestione della sicurezza dell’infrastruttura.
Bilanciamento tra diritto all’oblio e libertà di informazione
Pur riconoscendo l’interesse pubblico della vicenda, il Garante ha ritenuto che gli stralci della conversazione telefonica, così come riportati negli articoli e talvolta nei titoli, possano attribuire al reclamante una responsabilità più ampia di quella effettivamente risultante dalle indagini e dagli sviluppi successivi del procedimento.
L’Autorità ha evidenziato che:
- la rettifica ex art. 8 legge n. 47/1948 resta uno strumento di tutela utilizzabile dall’interessato, oltre alle eventuali azioni civili e penali in materia di diffamazione;
- la rettifica era stata chiesta e ottenuta solo da alcune testate, non anche da quelle coinvolte nel reclamo;
- la mera reperibilità online, agevolata dai motori di ricerca, produceva nel caso concreto un pregiudizio non proporzionato rispetto alle esigenze informative prospettate dagli editori;
- gli sviluppi intervenuti nelle more del procedimento non avevano mutato la posizione dell’interessato, che non risultava tra le persone rinviate a giudizio.
Misura ritenuta proporzionata
Per conciliare i contrapposti interessi, il Garante ha ritenuto adeguata l’adozione di specifiche misure tecniche dirette a impedire l’indicizzazione dell’articolo da parte dei motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, salvaguardando l’archivio storico della testata.
La soluzione viene espressamente collegata al bilanciamento tra:
- il diritto all’oblio invocato dall’interessato;
- la libertà di informazione della testata, richiamando gli artt. 17, par. 3, lett. a) e d), GDPR.
Decisione e contenuto dell’ingiunzione
Il Garante ha quindi:
- dichiarato fondato il reclamo;
- ingiunto a Il Sole 24 Ore S.p.A., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di adottare misure tecniche per interdire, dai motori di ricerca esterni, l’indicizzazione dell’articolo indicato in premessa;
- disposto l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.
L’Autorità ha precisato che tale annotazione non assume valore di precedente nei futuri procedimenti contro il medesimo titolare, ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.
Adempimenti richiesti e tutela giurisdizionale
Ai sensi dell’art. 157 del Codice, Il Sole 24 Ore S.p.A. è stata invitata a comunicare entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento le iniziative adottate per darvi esecuzione. È stato inoltre ricordato che l’eventuale mancato riscontro è sanzionato ai sensi dell’art. 166 del Codice.
Infine, il provvedimento indica la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del reclamo e richiesta dell’interessato
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un interessato che ha invocato il diritto all’oblio ex art. 17 GDPR. Egli chiedeva al Garante di ordinare agli editori la rimozione/deindicizzazione di alcuni URL rinvenuti tramite ricerca in rete, già oggetto di richieste rivolte direttamente alle testate e in parte respinte.
Contesto fattuale e contenuto degli articoli
Gli articoli riguardavano la vicenda del crollo del Ponte Morandi e riportavano stralci di una conversazione telefonica privata tra il reclamante e il padre, nella quale egli riferiva l’audizione svolta dalla Guardia di Finanza. Il reclamante sosteneva di aver avuto un ruolo di mero informatore, di non essere indagato né imputato e di aver ottenuto rettifiche da alcune testate, ritenendo però insufficiente tale tutela rispetto alla persistenza online dei contenuti.
Posizione della testata resistente
Il Sole 24 Ore S.p.A. ha contestato l’infondatezza della richiesta, evidenziando che l’articolo si inseriva in un procedimento penale di grande interesse pubblico e che le frasi riportate avevano rilievo investigativo. La società ha inoltre dichiarato di essere disponibile a pubblicare una rettifica, ma ha escluso la sussistenza di un diritto all’oblio tale da imporre la rimozione dei contenuti o la deindicizzazione richiesta.
Valutazione del Garante sul bilanciamento tra cronaca e oblio
L’Autorità riconosce che gli articoli rientrano nell’esercizio del diritto/dovere di cronaca e che si applicano gli artt. 136 e ss. del Codice e le Regole deontologiche per l’attività giornalistica. Tuttavia osserva che la reperibilità in rete degli stralci della conversazione, agevolata dai motori di ricerca, può attribuire al reclamante una responsabilità più grave di quella effettivamente emersa e determina un pregiudizio non proporzionato rispetto all’esigenza di completezza informativa, anche considerato che il reclamante non risulta tra le persone rinviate a giudizio.
Misura ordinata e effetti
Il Garante ritiene idonea, nel caso concreto, l’adozione di specifiche misure tecniche volte a impedire l’indicizzazione dell’articolo da parte dei motori di ricerca esterni al sito della testata, preservando l’integrità dell’archivio storico del giornale. Viene quindi dichiarato fondato il reclamo e ingiunto a Il Sole 24 Ore S.p.A. di adottare tali misure ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 23 mar 2023Prescrizioni del Garante n. 109 del 23/03/2023
- Provvedimento · 23 mar 2023Provvedimenti del 23/03/2023
- Provvedimento · 23 mar 2023Provvedimenti del 23/03/2023
- Provvedimento · 23 mar 2023Prescrizioni del Garante n. 90 del 23/03/2023
- Provvedimento · 23 mar 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 85 del 23/03/2023
- Provvedimento · 23 mar 2023Consultazione preventiva per adozione della DPIA n. 81 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →