Cassazione Civile, Ordinanza n. 14254/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
La controversia nasce dalla stipula, davanti a un notaio, di un atto di compravendita di un terreno con fabbricati, poi risultati in parte non appartenenti agli alienanti. L'acquirente aveva ottenuto in primo grado la condanna del notaio al risarcimento del danno patrimoniale, comprensivo del maggior prezzo pagato e delle spese di registrazione, oltre alla manleva dell'assicuratore del professionista. La Corte d'appello ha però riformato la decisione, ritenendo che: 1) il danno patrimoniale per il maggior prezzo fosse stato implicitamente rinunciato quando, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore aveva circoscritto diversamente la domanda; 2) non fosse provata la spesa di registrazione; 3) la domanda di danno non patrimoniale, formulata solo in quella sede, non fosse stata devoluta al giudice d'appello perché mancava un appello incidentale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione di norme sulla responsabilità del notaio e sulla diligenza professionale, censura alla mancata prova delle spese di registrazione e alla mancata considerazione del danno non patrimoniale, oltre a contestare un passaggio motivazionale relativo alla restituzione di somme da parte dei venditori. Il notaio e gli assicuratori hanno resistito; il notaio ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché investiva un profilo, quello dell'an della responsabilità del notaio, che era rimasto assorbito nella decisione d'appello, fondata sulla insussistenza, in parte per rinuncia implicita e in parte per mancanza di prova, di un danno risarcibile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: per la censura sulla prova delle spese di registrazione, per difetto di specifica indicazione del documento ex art. 366 n. 6 c.p.c.; per la censura sul danno non patrimoniale, per mancanza di reale argomentazione critica rispetto alla ratio della sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché diretto contro una considerazione meramente incidentale e non decisiva. Conseguentemente è rimasto assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di responsabilità del notaio
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 28 legge notarile
richiamato dal ricorrente per fondare la responsabilità professionale del notaio
artt. 4 e 14 d.P.R. n. 640 del 1972
richiamati dal ricorrente in relazione alle spese fiscali di registrazione
richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza
art. 2 Cost.
richiamato dal ricorrente
richiamato dal ricorrente
richiamato dal ricorrente per la diligenza professionale del notaio
richiamato dal ricorrente per l'inadempimento professionale
richiamato nel secondo motivo in relazione al danno e alla responsabilità patrimoniale
richiamato dal ricorrente per la liquidazione equitativa del danno
richiamato dal ricorrente per il danno non patrimoniale
usato per incardinare i motivi di ricorso per cassazione
la Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità della censura priva di specifica indicazione del documento e della sua collocazione processuale
richiamato nel giudizio di merito per la doglianza di extrapetizione
richiamato per il riparto dell'onere della prova
richiamati per contestare la valutazione delle prove
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile censurare una questione che la sentenza impugnata non ha deciso perché rimasta assorbita, se il ricorso non colpisce la ratio decidendi effettiva della decisione.
- La deduzione di omesso esame o erronea valutazione di un documento richiede il rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c., con specifica indicazione del documento, del suo contenuto rilevante, della sede di produzione e della sua collocazione negli atti di causa.
- Una domanda formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni e non devoluta al giudice d'appello con i mezzi di impugnazione rituali non può essere riesaminata in cassazione come se fosse stata validamente riproposta.
- La censura rivolta contro un'affermazione meramente incidentale della sentenza, non costituente ratio decidendi, è inammissibile perché non incide sulla base decisoria della pronuncia impugnata.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla mancanza di prova del danno o sulla rinuncia implicita alla pretesa, le doglianze sulla responsabilità in astratto del professionista restano irrilevanti se non si attaccano specificamente tali autonome rationes.
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