L.R. TAA 2/2012
Modifiche all'ordinamento del personale delle amministrazioni comunali<br /> (B.U. 5 giugno 2012, n. 23 - Supplemento n. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale, vigente in Trentino-Alto Adige/Südtirol, modifica numerose disposizioni sull’ordinamento del personale comunale, su trasparenza, valutazione, parità di genere e segretari comunali. Molti articoli sono poi stati abrogati nel 2018; resta rilevante soprattutto la disciplina transitoria sulle modifiche applicabili dal primo rinnovo degli organi comunali successivo al 2012.
Modifiche all’ordinamento del personale delle amministrazioni comunali
Modifiche all’ordinamento del personale delle amministrazioni comunali
La legge regionale interviene sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, coordinando più ambiti: trasparenza e valutazione delle prestazioni, parità tra donne e uomini, disciplina dei segretari comunali e alcune norme transitorie e abrogative. Molte disposizioni risultano oggi abrogate; il testo conserva soprattutto valore storico e per la ricostruzione della disciplina previgente e delle regole transitorie.
Interventi sull’ordinamento del personale comunale
Il provvedimento modifica in più punti l’articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, incidendo su vari aspetti dell’organizzazione e della gestione del personale comunale. Le modifiche richiamate dal testo consolidato riguardano, tra l’altro, parti relative a criteri di gestione del personale, alla valutazione, a profili di trattamento e ad altri istituti interni all’ordinamento del lavoro pubblico locale. Il contenuto puntuale delle singole modifiche non è riportato nel testo consolidato fornito, ma il risultato normativo è un ampio aggiornamento della disciplina del personale comunale.
Misurazione, valutazione e revisione interna
La legge prevedeva che i comuni adottassero, con regolamento, procedure adeguate per misurare e valutare i risultati dell’organizzazione e dei responsabili delle strutture. La valutazione poteva includere:
- verifica del grado di soddisfazione dell’utenza;
- controllo del miglioramento della qualità dei servizi;
- eventuale confronto delle prestazioni omogenee con quelle di altre pubbliche amministrazioni.
Inoltre, per l’applicazione del controllo di gestione e per garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità delle procedure, lo statuto comunale poteva affidare al Consorzio dei Comuni della rispettiva provincia un servizio di supporto, controllo e revisione dell’attività amministrativa. Il servizio doveva essere disciplinato da apposita convenzione, con indicazione di oggetto, tempi, modalità, accesso alle informazioni e trasmissione di pareri, rapporti e relazioni.
Trasparenza dell’azione amministrativa
I comuni dovevano individuare, con atto consiliare da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, i dati e le informazioni da rendere pubblici tramite gli strumenti elettronici in uso. La pubblicazione riguardava, in particolare:
- attività delle strutture e del personale dipendente;
- esiti delle verifiche sulla soddisfazione dei cittadini e degli utenti;
- aspetti dell’organizzazione;
- indicatori degli andamenti gestionali e dell’uso delle risorse;
- risultati della misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti;
- dati sulla retribuzione del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale;
- assenze del personale.
Era inoltre previsto che i dipendenti a contatto con il pubblico rendessero conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall’ente. Queste disposizioni risultano poi abrogate nel 2018.
Progressioni, gruppi linguistici ed effetti della cessazione dal servizio
Il testo modifica anche alcune disposizioni della legge regionale n. 4 del 1993 relative a progressioni, gruppi linguistici ed effetti della cessazione dal servizio. Il contenuto specifico delle nuove formulazioni non è riportato nel brano fornito, ma la legge interviene su tali istituti nell’ambito del personale degli enti locali. Le disposizioni sono oggi da considerarsi superate dalla successiva abrogazione generale richiamata nel testo.
Parità tra donne e uomini negli enti locali
La legge conteneva una disciplina organica sui piani per la parità per gli enti locali con popolazione superiore a 30.000 abitanti. I piani dovevano essere predisposti per cinque anni e verificati periodicamente. Dovevano indicare tempi e misure per ridurre gradualmente eventuali squilibri di rappresentanza di genere e gli svantaggi del genere sottorappresentato, in particolare in materia di organizzazione, organico, formazione e aggiornamento.
Se era prevista una riduzione dell’organico, la quota del genere sottorappresentato doveva restare almeno uguale nelle qualifiche funzionali e nelle posizioni dirigenziali. In prima applicazione i piani andavano adottati entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Queste norme sono poi state abrogate.
Raccolta e pubblicazione dei dati statistici sulla parità
Gli enti locali tenuti ai piani per la parità dovevano pubblicare annualmente sul proprio sito internet, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, dati statistici sulla composizione di genere del personale, con riferimento a numerose variabili organizzative e retributive. La pubblicazione riguardava anche il numero di donne e uomini che avevano svolto funzioni apicali, partecipato a formazione o ottenuto benefici economici, o che avevano cambiato servizio, ufficio o unità organizzativa. Anche questa disciplina è stata successivamente abrogata.
Assunzioni e conciliazione vita-lavoro
La legge introduceva criteri di favore per il genere meno rappresentato nei concorsi e nelle selezioni, prevedendo la preferenza, a parità di merito e dopo i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente, nell’assunzione o nell’avanzamento. Era inoltre previsto che i lavoratori a tempo parziale per esigenze familiari avessero precedenza nella copertura dei posti vacanti a tempo pieno della medesima qualifica o categoria.
In materia di conciliazione tra esigenze familiari e professionali, gli enti locali dovevano adottare modalità organizzative e articolazioni dell’orario di lavoro idonee a conciliare i due ambiti, anche per i dirigenti. I piani di parità dovevano prevedere azioni positive in tal senso. Anche queste disposizioni sono state abrogate.
Segretari comunali e sedi segretarili delle comunità in provincia di Trento
La legge disciplina la classificazione delle sedi segretarili delle comunità istituite in provincia di Trento. Le comunità dovevano istituire la propria sede segretarile; la classe, ai soli fini giuridici, era determinata secondo la tabella A della legge regionale n. 4 del 1993. Il trattamento economico dei segretari delle comunità doveva tener conto delle funzioni trasferite e della loro complessità.
Le comunità potevano stipulare una convenzione con un comune del proprio territorio per la copertura della sede segretarile, purché il segretario comunale fosse in possesso dei requisiti previsti per accedere alla classe segretarile della comunità. In caso di convenzione:
- la classe segretarile era determinata sulla base della popolazione della comunità;
- la qualifica era collegata alla durata della convenzione;
- spettava il trattamento economico aggiuntivo previsto dai contratti collettivi.
Le convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della legge cessavano di efficacia dopo tre mesi se il segretario non possedeva i requisiti richiesti. Per l’accesso alle sedi segretarili delle comunità si applicavano le disposizioni regionali sui concorsi per le sedi segretarili comunali di classe corrispondente, e il servizio prestato presso tali sedi era equiparato a quello svolto presso sedi comunali di classe corrispondente. Questa disciplina è stata poi abrogata.
Supplenza e reggenza delle sedi segretariali
La legge interveniva anche sulla disciplina della supplenza, della reggenza e delle graduatorie degli incarichi di reggenza e supplenza delle sedi segretariali, nonché sulle modalità di bando e nomina dei segretari. Il testo consolidato fornito richiama modifiche alla legge regionale n. 4 del 1993, ma le disposizioni specifiche non sono riprodotte integralmente nel brano. La normativa indicata risulta oggi superata dalle successive abrogazioni.
Convenzioni temporanee per la supplenza
In caso di assenza temporanea del titolare della sede segretarile, il comune poteva, in alternativa alle modalità ordinarie di supplenza previste dalla legge regionale n. 4 del 1993, stipulare una convenzione temporanea con altro comune, limitatamente al periodo di assenza. Si applicavano le disposizioni dell’articolo 42, comma 3, della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni. Anche questa disposizione è stata successivamente abrogata.
Certificati anagrafici digitali e diritti di segreteria
La legge consentiva ai comuni che rilasciavano certificati anagrafici in forma digitale di sopprimere, limitatamente a tali certificati, i diritti di segreteria previsti dalla legge n. 604 del 1962, inclusa la quota del 10 per cento destinata alla Provincia autonoma. La norma è stata poi abrogata.
Regime transitorio
La disciplina introdotta dalle modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 10 del 1998, limitatamente alle lettere ff) e hh), si applicava a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo all’entrata in vigore della legge. Fino a quel momento continuavano ad applicarsi le disposizioni previgenti dell’articolo 18, commi 114, 116 e 117, della legge regionale n. 10 del 1998 nel testo anteriore alla riforma.
Norme abrogate e coordinamento finale
La legge disponeva l’abrogazione di varie disposizioni previgenti, tra cui parti della legge regionale n. 2 del 1997, della legge regionale n. 10 del 1998, della legge regionale n. 4 del 1993 e della legge regionale n. 1 del 1983. Era inoltre previsto un testo unico regionale sulle norme in materia di personale, da predisporre a cura del Presidente della Regione su deliberazione della Giunta.
Entrata in vigore
La legge entrava in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Molte disposizioni del testo risultano oggi abrogate dalla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e pertanto hanno prevalentemente rilievo storico o ricostruttivo.
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