Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 11699 del 27-05-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento riepiloga le regole INPS sulla formazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, che devono essere pubblicati entro il 31 maggio dell’anno successivo e notificati tramite affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni. Indica i dati contenuti negli elenchi, le integrazioni possibili e le attività richieste alle sedi INPS per verifica e pubblicazione.

Compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi annuali e trimestrali dei lavoratori agricoli

Compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli

Il documento riguarda la compilazione, da parte dell’INPS, degli elenchi trimestrali e annuali dei lavoratori agricoli subordinati, affidata dal comma 1 dell’art. 9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Vengono indicate le modalità di formazione, i contenuti degli elenchi, i termini di pubblicazione e gli adempimenti delle sedi territoriali.

Fonte normativa e ambito applicativo

La competenza alla compilazione degli elenchi nominativi trimestrali e annuali è attribuita all’INPS a decorrere dall’anno 1996. Il documento si riferisce agli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli e richiama anche le dichiarazioni trimestrali previste dall’art. 6 del D.lgs. 11 agosto 1993, n. 375.

Contenuto dell’elenco nominativo annuale

L’elenco nominativo annuale deve essere pubblicato entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la prestazione lavorativa. Esso comprende:

  • le giornate effettivamente prestate, come risultanti dalle dichiarazioni trimestrali di cui all’art. 6 del D.lgs. 11 agosto 1993, n. 375;
  • le giornate risultanti dalla presentazione delle dichiarazioni annuali dei piccoli coloni e compartecipanti familiari;
  • le giornate risultanti dalle domande di integrazione volontaria, fino a capienza delle 51 giornate;
  • le giornate trascinate per calamità ai sensi del comma 6 dell’art. 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dal comma 65 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Integrazioni, modifiche e verifiche

L’elenco annuale tiene conto anche di eventuali integrazioni e modificazioni derivanti da:

  • dichiarazioni di parte;
  • accertamenti ispettivi;
  • accertamenti d’ufficio.

Le sedi INPS, una volta ricevuti e stampati gli elenchi, devono procedere alla verifica della qualità dei dati contenuti e successivamente alla loro pubblicazione.

Notifica ai lavoratori e modalità di consultazione

L’elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per quindici giorni all’albo pretorio del comune di residenza. Gli elenchi sono inoltre disponibili in ambiente INTRANET, nel percorso: Servizi per l’Agricoltura – Lavoratori – Lavoratori agricoli subordinati, alla funzione di stampa degli elenchi annuali e trimestrali.

Riferimenti per contatti e chiarimenti

Per eventuali segnalazioni e chiarimenti sono indicati i seguenti riferimenti:

Il documento è sottoscritto dal Direttore Generale Nori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.