Messaggio numero 03 del 25-06-2009 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che le comunicazioni obbligatorie ai Centri per l'impiego si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo nello spettacolo. Per i rapporti continuativi regolati da contratto scritto, il datore/committente può indicare l'inizio alla prima prestazione e la cessazione all'ultima, entro un periodo massimo di un anno; per le altre tipologie valgono le regole ordinarie. I chiarimenti si considerano validi dal 1° gennaio 2008.
Comunicazioni ai Centri per l'impiego per lavoratori autonomi dello spettacolo
Comunicazioni obbligatorie per i lavoratori autonomi dello spettacolo
Il documento fornisce chiarimenti operativi sugli obblighi di comunicazione ai Centri per l'impiego in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai lavoratori autonomi dello spettacolo iscritti all'Enpals. Lo scopo è precisare come effettuare correttamente gli adempimenti nei casi in cui la prestazione non sia occasionale ma si svolga con continuità nel tempo.
Quadro generale degli obblighi
Viene ribadito che gli obblighi introdotti dalla L. n. 296/2006 e attuati con D.M. 30 ottobre 2007 si applicano anche alle prestazioni rese dai lavoratori autonomi dello spettacolo. La nota ministeriale prot. n. 5460 del 6 agosto 2008, richiamando anche la circ. Enpals n. 15/2008, precisa che ogni datore di lavoro o committente che impieghi lavoratori iscritti all’Enpals deve effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, nonché le successive comunicazioni relative alle vicende del rapporto medesimo, indipendentemente dal fatto che il rapporto sia subordinato, parasubordinato o autonomo.
Rapporti autonomi continuativi nello spettacolo
Per alcune tipologie di lavoro autonomo dello spettacolo, caratterizzate da più prestazioni rese dallo stesso lavoratore per il medesimo committente in un determinato arco temporale, il documento introduce una modalità operativa specifica. Tali prestazioni, pur rimanendo autonome e quindi prive di vincolo di subordinazione, possono essere rese non occasionalmente ma con continuità.
Condizioni per l'adempimento semplificato
La modalità descritta può essere utilizzata solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
- il rapporto di lavoro autonomo è regolato da un contratto individuale;
- il contratto è redatto esclusivamente in forma scritta e custodito presso la sede del committente;
- dal contratto risultano tutti gli elementi idonei a qualificare le modalità di svolgimento della prestazione e la misura del compenso concordato.
Modalità di comunicazione al Centro per l'impiego
Quando ricorrono le condizioni indicate, il committente può utilizzare il modello Unificato Lav per comunicare:
- la data di inizio della prestazione lavorativa, coincidente con la data della prima prestazione svolta nell'arco temporale previsto dal contratto;
- la data di conclusione della prestazione d'opera, coincidente con la data dell'ultima prestazione svolta nel medesimo arco temporale.
Il periodo coperto dal contratto non può comunque superare la durata di un anno.
Regole ordinarie per gli altri rapporti autonomi
Qualora il rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo non presenti le caratteristiche sopra indicate, gli adempimenti comunicativi devono essere svolti secondo le regole ordinarie previste per le comunicazioni ai Servizi per l'impiego.
Decorrenza dei chiarimenti
I chiarimenti contenuti nel messaggio sono dichiarati integrativi rispetto a quelli già forniti con la circolare n. 15/2008 e si considerano validi a partire dal 1° gennaio 2008.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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