Messaggio numero 13406 del 10-06-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in presenza di crisi aziendale riconducibile a fattori di mercato e dopo l’esaurimento delle 52 settimane di Cassa Integrazione Ordinaria, l’azienda può accedere senza soluzione di continuità alla CIG Straordinaria. La concessione avviene su proposta al Ministero del Lavoro e con possibile erogazione a conguaglio o tramite pagamento diretto INPS.
Accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria dopo il massimo di 52 settimane di CIGO
Cassa integrazione straordinaria dopo il limite massimo della CIGO
Il documento interviene per chiarire i criteri applicabili quando la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, anche se utilizzata con il criterio di massima flessibilità richiamato dalla circolare n. 58 del 20 aprile 2009, non è più sufficiente a fronteggiare la crisi dell’impresa per effetto del superamento del limite temporale delle 52 settimane. L’obiettivo è individuare se e come l’azienda possa accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in continuità con la prestazione ordinaria.
Quadro interpretativo sulla crisi aziendale
La nota richiama la lettera-circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14/0005251 del 30 marzo 2009, che amplia il concetto di "evento improvviso ed imprevisto" generatore della crisi aziendale. Tale crisi non deve necessariamente derivare da fatti interni all’impresa, ma può discendere anche da condizioni di mercato esterne, quali:
- riduzione delle commesse;
- perdita di quote di mercato interno o internazionale;
- contrazione delle esportazioni;
- difficoltà di accesso al credito.
Questi fattori, se prolungati nel tempo, devono essere tali da produrre effetti negativi sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali, rientrando così nelle previsioni dell’art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991.
Soluzione prospettata per il passaggio alla CIG straordinaria
Tenuto conto degli indirizzi ministeriali richiamati, viene ritenuto possibile che un’azienda la cui crisi rientri nelle fattispecie descritte acceda alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria immediatamente dopo l’esaurimento della Cassa Integrazione Ordinaria, senza soluzione di continuità.
La condizione essenziale indicata è che la CIGO sia stata fruita entro il limite massimo di 52 settimane e che la situazione di crisi sia riconducibile ai presupposti sopra richiamati.
Procedura di richiesta e base normativa
In tale ipotesi, l’azienda deve presentare al Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza sociale una proposta di concessione della Cassa Integrazione Straordinaria ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera e), del DM 31826 del 18 dicembre 2002.
Il Ministero può disporre l’erogazione del trattamento:
- a conguaglio;
- oppure a pagamento diretto da parte dell’INPS.
Tale modalità è richiamata ai sensi del comma 6 dell’art. 2 della legge n. 223/1991.
Elementi conclusivi
Il documento, quindi, stabilisce un orientamento favorevole alla continuità tra CIGO e CIGS quando la crisi aziendale, pur originata da fattori di mercato e non da eventi interni, si prolunghi oltre il tetto delle 52 settimane di integrazione ordinaria. Il punto centrale è la possibilità di attivare immediatamente la tutela straordinaria per evitare interruzioni nel sostegno a imprese e lavoratori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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