Accordo 35188 del 01/12/2025
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Serie 06 di Emendamenti al Regolamento n.41 Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei motocicli per quanto riguarda il rumore ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale per la motorizzazione del MIT comunica alle amministrazioni e agli operatori interessati che l’11 gennaio 2026 entrerà in vigore la serie 06 di emendamenti al Regolamento n. 41 UNECE, relativo alle prescrizioni uniformi per l’omologazione dei motocicli in materia di rumore. La nota richiama il precedente prot. 34945 del 09/12/2024, segnala la disponibilità del testo dell’emendamento sul sito UNECE e precisa che, trattandosi di aggiornamento della versione originaria del regolamento, dovrà essere aggiornata anche l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Viene inoltre riportato l’elenco aggiornato dei Paesi adottanti il Regolamento n. 41.
Comunicazione sull’entrata in vigore della serie 06 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 41 sui motocicli per quanto riguarda il rumore
Entrata in vigore della serie 06 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 41
La Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica l’entrata in vigore, in data 11 gennaio 2026, della serie 06 di emendamenti al Regolamento n. 41 dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. Il regolamento riguarda le prescrizioni uniformi per l’omologazione dei motocicli con riferimento al rumore.
Finalità della nota
La comunicazione ha natura informativa e aggiorna i destinatari istituzionali e gli operatori del settore in merito all’adeguamento del quadro regolatorio internazionale applicabile all’omologazione dei motocicli. La nota richiama espressamente il precedente prot. 34945 del 09/12/2024.
Contenuto tecnico-regolatorio
L’emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2025/66 e viene indicato come disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione dedicata alle "vehicle regulations" e, in particolare, alla sessione di giugno 2025.
Essendo un emendamento alla versione originaria del Regolamento n. 41, la nota precisa che dovrà essere aggiornata anche l’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Paesi adottanti il Regolamento n. 41
La comunicazione riporta un elenco aggiornato dei Paesi che adottano il Regolamento n. 41, comprendente sia Stati membri UNECE sia altri Paesi aderenti. Tra questi figurano, oltre all’Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica Moldova, Bosnia ed Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Turchia, Macedonia del Nord, Andorra, Unione Europea, Giappone, Australia, Ucraina, Cipro, Malta, Malesia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Georgia, Egitto, Nigeria, Pakistan, Uganda, Filippine e Kirghizistan.
Punti principali
Oggetto della comunicazione
Il MIT informa dell’entrata in vigore, dal 11/01/2026, della serie 06 di emendamenti al Regolamento n. 41 dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20/03/1958, relativo alle prescrizioni uniformi per l’omologazione dei motocicli per quanto riguarda il rumore.
Effetti sull’omologazione
Poiché l’emendamento interviene sulla versione originaria del regolamento, viene precisato che occorrerà aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Fonti informative e precedenti comunicazioni
Il testo dell’emendamento è indicato come disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione dedicata alle riunioni e documenti del settore vehicle regulations, sessione di giugno 2025. La nota è qualificata come aggiornamento rispetto a quanto già comunicato con prot. 34945 del 09/12/2024.
Paesi adottanti il Regolamento n. 41
La comunicazione riporta l’elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 41, tra cui Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica Moldova, Bosnia ed Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Turchia, Macedonia del Nord, Andorra, Unione Europea, Giappone, Australia, Ucraina, Cipro, Malta, Malesia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Georgia, Egitto, Nigeria, Pakistan, Uganda, Filippine e Kirghizistan.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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