L.R. Liguria 32/2018
ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 39 (PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.) PER AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE DELLE GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI ATTRAVERSO LA RICERCA DELLA COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 38 (ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO))
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria 27 dicembre 2018, n. 32 integra la disciplina dei P.R.I.S. introducendo: un protocollo d’intesa per tutelare l’occupazione nelle aziende interferite in crisi, con clausole negli appalti per l’assunzione di lavoratori cessati percettori di ammortizzatori sociali; ulteriori agevolazioni compensative per residenti e dimoranti in immobili fortemente svantaggiati ma non incompatibili con le opere. Per il crollo del Ponte Morandi, tali misure operano solo se recepite nelle misure statali previste.
Modifiche ai P.R.I.S. per tutele occupazionali e ulteriori agevolazioni compensative
Modifiche ai P.R.I.S. della Regione Liguria
La legge regionale interviene sulla disciplina dei Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per rafforzare le tutele occupazionali e introdurre ulteriori misure compensative a favore dei soggetti interessati dalla realizzazione di grandi opere infrastrutturali nel territorio ligure. Le novità si inseriscono nella legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39.
Tutele occupazionali per le aziende interferite in crisi
Viene previsto che, per la tutela occupazionale delle aziende interferite già in crisi, il Comitato di coordinamento del P.R.I.S. possa proporre alla Giunta la stipula di un Protocollo d’Intesa con:
- l’ente territoriale competente;
- le organizzazioni sindacali;
- il soggetto attuatore.
Il Protocollo è finalizzato a inserire in uno o più contratti d’appalto clausole che prevedano, nel rispetto dei vincoli normativi sulle priorità nelle assunzioni, l’impegno dell’appaltatore ad assumere nei nuovi cantieri i lavoratori e le lavoratrici cessati delle aziende interferite che siano percettori di ammortizzatori sociali, purché in possesso della relativa qualifica professionale.
Ulteriori tutele sociali per gli abitanti dell’area del cantiere
La legge introduce una disciplina aggiuntiva per i casi in cui la situazione non rientri nelle previsioni ordinarie dei P.R.I.S., ma richieda comunque un intervento di tutela sociale ulteriore per compensare i disagi subiti dai soggetti abitanti nell’area circostante il cantiere.
In tali ipotesi la Giunta regionale può riconoscere, nell’ambito del P.R.I.S. elaborato dal Comitato di coordinamento, specifiche agevolazioni compensative dei disagi, comprese la corresponsione totale o parziale dell’indennità speciale prevista dall’articolo 6, comma 2.
Le misure possono riguardare:
- locatari;
- proprietari;
- titolari di altri diritti reali;
purché residenti e dimoranti in immobili che, pur non essendo incompatibili con l’opera infrastrutturale, risultino fortemente svantaggiati durante la realizzazione dell’opera perché collocati in aree immediatamente prospicienti a quelle dichiarate incompatibili.
Individuazione degli immobili e requisiti dei destinatari
Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni, nel P.R.I.S. devono essere indicati, su proposta degli enti locali interessati, gli immobili fortemente disagiati dalla realizzazione dell’opera ma non incompatibili.
I destinatari delle misure compensative devono possedere:
- il requisito della residenzialità;
- il requisito della dimora;
- una residenza o dimora anteriore all’approvazione del progetto preliminare o del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’infrastruttura; in mancanza di tale progetto, anteriore all’approvazione del progetto definitivo.
Norma transitoria per il caso del Ponte Morandi
Per l’evento conseguente al crollo del Viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, le agevolazioni e i benefici introdotti dalla legge per il comma 3 bis dell’articolo 6 bis e per il nuovo articolo 6 bis 1 operano solo a condizione che siano recepiti nell’ambito della disciplina dell’articolo 1 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, oppure in altre misure previste.
Ambito temporale e applicabilità
La disciplina è rivolta alle fattispecie connesse alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali in Liguria e ai relativi P.R.I.S. Per il caso specifico del Ponte Morandi, l’efficacia delle nuove misure è subordinata al recepimento nelle misure statali richiamate; non emerge una disciplina generale limitata nel tempo, ma una norma transitoria speciale per quell’evento.
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