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Legge

L.R. Liguria 30/2018

LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2019

Normativa regionaleL.R. Liguria 30/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge stabilisce misure finanziarie e di contenimento della spesa per il 2019, rifinanzia leggi regionali di spesa per il triennio 2019-2021 e apporta modifiche a norme regionali con riflessi finanziari. Introduce limiti su consulenze, autovetture, formazione, trasferte e sponsorizzazioni, e prevede interventi su tributi ambientali e sanità. Entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2019

Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2019

Il provvedimento disciplina la manovra finanziaria regionale per l’esercizio 2019 della Liguria, con misure di equilibrio di bilancio, razionalizzazione della spesa e aggiornamenti di norme regionali con effetti finanziari. Molte disposizioni hanno efficacia limitata all’anno 2019 o a periodi triennali specifici.

Obiettivi finanziari e rifinanziamenti

Per il 2019 le maggiori risorse derivanti dalla legge e dalla gestione del bilancio devono essere destinate prioritariamente al conseguimento degli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito, crescita e investimenti, in coerenza con il Documento di Economia e Finanza regionale 2019-2021. È autorizzato, per il triennio 2019-2021, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa indicate nell’Allegato 1, con esclusione delle spese obbligatorie e continuative secondo i principi contabili richiamati.

Contenimento della spesa per consulenze e incarichi

La spesa per studi e incarichi di consulenza nel 2019 non può superare il 50% degli impegni assunti nel 2009 per le stesse finalità. Il limite non si applica agli incarichi finanziati con fondi comunitari o vincolati. Sono esclusi dal computo, tra gli altri, gli incarichi di assistenza tecnica per programmi comunitari, quelli professionali o convenzioni legati a sicurezza sul lavoro, protezione dati, prevenzione incendi e pubblica sicurezza, gli incarichi per difesa in giudizio della Regione, le attività affidate a società in house per finalità istituzionali, gli incarichi per l’OIV e quelli connessi a progettazione e stima di immobili destinati a trasferimento, alienazione o valorizzazione.

Le regole si applicano anche agli enti del settore regionale allargato, salvo le Aziende sanitarie per le attività connesse alle funzioni sanitarie. Gli incarichi svolti dal personale dipendente di tali enti a favore della Regione o degli altri enti del settore sono gratuiti, salvo rimborso spese.

Spese per autovetture, formazione, trasferte e sponsorizzazioni

La spesa 2019 per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per buoni taxi, non può superare il 50% degli impegni del 2011 per le stesse finalità. Sono escluse varie spese legate a Protezione civile, controllo e vigilanza del territorio, fondi vincolati o comunitari, funzioni ispettive e obblighi normativi; il limite vale anche per gli enti del settore regionale allargato.

La spesa 2019 per formazione di dirigenti e dipendenti non può superare il totale degli impegni del 2011, con esclusioni per formazione obbligatoria, fondi comunitari e risorse ex articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 66/2014. Le Aziende sanitarie e ARPAL sono escluse limitatamente ai corsi ECM.

La spesa per trasferte nel 2019 non può superare il 60% degli impegni del 2009; le trasferte all’estero del personale regionale richiedono autorizzazione del Segretario generale. Il limite può essere superato con provvedimento motivato della Giunta per riunioni istituzionali convocate dallo Stato o dall’Unione europea. Sono previste esclusioni per fondi comunitari, piani e programmi comunitari o nazionali, funzioni ispettive e partecipazione alle Conferenze Stato-Regioni.

La Regione, gli enti del settore regionale allargato e le società in house non possono effettuare spese per sponsorizzazioni nel 2019. È inoltre privilegiato, ove possibile, l’uso di videoconferenze per ridurre la spesa; la misura vale anche per gli enti del settore regionale allargato per quanto compatibile.

Razionalizzazione degli spazi e regole per gli enti del settore regionale allargato

La Giunta regionale deve adottare entro il 30 giugno 2019 un Piano di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio, calibrato sulle effettive esigenze funzionali e sul personale impiegato, anche in relazione alla disciplina statale sul contenimento degli spazi pubblici. Gli enti del settore regionale allargato costituiti dopo il 2014 applicano le percentuali di riduzione di spesa facendo riferimento all’ultimo esercizio utile.

Modifiche a norme regionali con riflessi finanziari

La legge aggiorna la disciplina contenuta nella legge finanziaria regionale 2015 (l.r. 40/2014), prorogando e spostando alcuni termini al 2020 e aggiornando i periodi di riferimento 2019-2021, con effetti sulla decorrenza e sulla durata di misure già previste in quella fonte.

In materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, viene introdotta una quota pari al 7,5% dell’ammontare complessivamente riscosso da destinare, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, ai comuni sede di discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio. La Giunta regionale definisce le modalità di riparto secondo criteri socio-economico-ambientali, superficie, popolazione e viabilità asservita.

Disposizioni in materia sanitaria

Viene modificata la legge regionale di stabilità 2017 prorogando il termine al 31 dicembre 2022 e rimodulando gli importi autorizzati per gli anni 2018-2021. Inoltre, nell’ambito delle azioni previste, la Giunta regionale può adottare, sentita la Commissione consiliare competente e nei limiti delle risorse disponibili, misure di rimodulazione della quota aggiuntiva per prestazioni di diagnostica e specialistica.

Gli oneri del comma 9 sono quantificati in 60 milioni di euro per il 2019, 65 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021, con copertura a valere sulla Missione 13 del bilancio 2019-2021; per il 2022 la copertura è rinviata alla legge di bilancio.

Entrata in vigore e durata pratica

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2019. Molte misure hanno portata limitata all’esercizio 2019 o a periodi già conclusi; per questo, nel presente consolidato, la disciplina è in larga parte riferita a obiettivi e tetti di spesa di quel solo anno o del triennio 2019-2021.

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