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Legge

L.R. Liguria 27/2018

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI SOCIOSANITARI. ISTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI SOCIOSANITARI E DEGLI ENTI ACCREDITATI PER LA FORMAZIONE

Normativa regionaleL.R. Liguria 27/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Liguria un elenco telematico, a funzione meramente ricognitiva, degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione. L’iscrizione è su domanda per chi ha titolo, lavora o risiede in Liguria; non è requisito per esercitare la professione. La Giunta disciplina modalità operative e controlli entro 90 giorni. Nessun onere per il bilancio regionale.

Elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione

Elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione

La legge della Regione Liguria istituisce un elenco regionale, gestito in forma telematica, per monitorare la figura dell’operatore sociosanitario e rendere conoscibili gli enti formativi accreditati e i corsi attivi sul territorio. La disciplina ha finalità ricognitive e di trasparenza, senza incidere sul regime statale della professione.

Finalità e perimetro della disciplina

La Regione persegue tre obiettivi principali:

  • monitorare la figura dell’operatore sociosanitario in ambito regionale;
  • tutelare chi intende accedere ai corsi OSS;
  • valorizzare le competenze professionali presenti sul territorio.

È inoltre promossa la conoscenza degli organismi di formazione accreditati e dei corsi per il conseguimento della qualifica, mediante un elenco regionale pubblico.

Struttura dell’elenco regionale

L’elenco è istituito presso la Giunta regionale ed è organizzato in due sezioni:

  • Sezione A: enti di formazione accreditati dalla Regione Liguria, istituti professionali ad indirizzo “servizi sociosanitari” / “servizi per la sanità e l’assistenza sociale” e corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali;
  • Sezione B: nominativi degli operatori sociosanitari che hanno conseguito attestazione e qualifica, su domanda.

L’elenco deve essere realizzato in forma telematica e senza oneri per il bilancio regionale. È pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Natura giuridica dell’elenco e rapporto con la normativa statale

L’elenco ha natura esclusivamente ricognitiva, come banca dati. L’iscrizione non costituisce requisito per l’esercizio dell’attività di operatore sociosanitario, restando fermi:

  • la disciplina statale sul riconoscimento della qualifica;
  • la validità degli attestati;
  • le regole sull’esercizio dell’attività;
  • la libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo.

La legge richiama inoltre il quadro statale e regionale vigente in materia di formazione OSS, compreso l’Accordo del 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-Regioni e l’articolo 5 della legge n. 3 del 2018.

Soggetti che possono chiedere l’iscrizione

Possono presentare domanda di inserimento nell’elenco gli interessati che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti territoriali:

  • aver acquisito il titolo in Liguria;
  • svolgere attività lavorativa in Liguria;
  • essere residenti in Liguria.

Per l’inserimento nella sezione B è necessario essere in possesso dell’attestazione di operatore sociosanitario conseguita tramite corso di formazione presso un soggetto accreditato secondo la normativa statale e regionale e gli indirizzi operativi regionali.

Trattamento dei dati personali

L’inserimento nell’elenco avviene nel rispetto della normativa europea e statale in materia di protezione dei dati personali. È prevista l’acquisizione del consenso specifico al trattamento dei dati personali per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Enti di formazione e corsi

Nella sezione dedicata agli enti vengono inseriti:

  • gli enti di formazione accreditati presso la Regione Liguria;
  • gli istituti professionali con l’indirizzo “servizi sociosanitari” / “servizi per la sanità e l’assistenza sociale”.

La legge demanda a un provvedimento della Giunta le modalità di iscrizione e comunicazione per tali soggetti e per i corsi attivi sul territorio.

Attuazione, controlli e modulistica

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve stabilire con proprio atto:

  • le modalità di attuazione per l’istituzione dell’elenco;
  • le modalità di presentazione delle domande;
  • la modulistica;
  • le modalità di controllo per evitare l’inserimento di soggetti privi dei requisiti;
  • le modalità di comunicazione e iscrizione per enti accreditati e corsi attivi sul territorio.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

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