L.R. Liguria 27/2018
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI SOCIOSANITARI. ISTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI SOCIOSANITARI E DEGLI ENTI ACCREDITATI PER LA FORMAZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Liguria un elenco telematico, a funzione meramente ricognitiva, degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione. L’iscrizione è su domanda per chi ha titolo, lavora o risiede in Liguria; non è requisito per esercitare la professione. La Giunta disciplina modalità operative e controlli entro 90 giorni. Nessun onere per il bilancio regionale.
Elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione
Elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione
La legge della Regione Liguria istituisce un elenco regionale, gestito in forma telematica, per monitorare la figura dell’operatore sociosanitario e rendere conoscibili gli enti formativi accreditati e i corsi attivi sul territorio. La disciplina ha finalità ricognitive e di trasparenza, senza incidere sul regime statale della professione.
Finalità e perimetro della disciplina
La Regione persegue tre obiettivi principali:
- monitorare la figura dell’operatore sociosanitario in ambito regionale;
- tutelare chi intende accedere ai corsi OSS;
- valorizzare le competenze professionali presenti sul territorio.
È inoltre promossa la conoscenza degli organismi di formazione accreditati e dei corsi per il conseguimento della qualifica, mediante un elenco regionale pubblico.
Struttura dell’elenco regionale
L’elenco è istituito presso la Giunta regionale ed è organizzato in due sezioni:
- Sezione A: enti di formazione accreditati dalla Regione Liguria, istituti professionali ad indirizzo “servizi sociosanitari” / “servizi per la sanità e l’assistenza sociale” e corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali;
- Sezione B: nominativi degli operatori sociosanitari che hanno conseguito attestazione e qualifica, su domanda.
L’elenco deve essere realizzato in forma telematica e senza oneri per il bilancio regionale. È pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
Natura giuridica dell’elenco e rapporto con la normativa statale
L’elenco ha natura esclusivamente ricognitiva, come banca dati. L’iscrizione non costituisce requisito per l’esercizio dell’attività di operatore sociosanitario, restando fermi:
- la disciplina statale sul riconoscimento della qualifica;
- la validità degli attestati;
- le regole sull’esercizio dell’attività;
- la libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo.
La legge richiama inoltre il quadro statale e regionale vigente in materia di formazione OSS, compreso l’Accordo del 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-Regioni e l’articolo 5 della legge n. 3 del 2018.
Soggetti che possono chiedere l’iscrizione
Possono presentare domanda di inserimento nell’elenco gli interessati che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti territoriali:
- aver acquisito il titolo in Liguria;
- svolgere attività lavorativa in Liguria;
- essere residenti in Liguria.
Per l’inserimento nella sezione B è necessario essere in possesso dell’attestazione di operatore sociosanitario conseguita tramite corso di formazione presso un soggetto accreditato secondo la normativa statale e regionale e gli indirizzi operativi regionali.
Trattamento dei dati personali
L’inserimento nell’elenco avviene nel rispetto della normativa europea e statale in materia di protezione dei dati personali. È prevista l’acquisizione del consenso specifico al trattamento dei dati personali per la pubblicazione sul sito istituzionale.
Enti di formazione e corsi
Nella sezione dedicata agli enti vengono inseriti:
- gli enti di formazione accreditati presso la Regione Liguria;
- gli istituti professionali con l’indirizzo “servizi sociosanitari” / “servizi per la sanità e l’assistenza sociale”.
La legge demanda a un provvedimento della Giunta le modalità di iscrizione e comunicazione per tali soggetti e per i corsi attivi sul territorio.
Attuazione, controlli e modulistica
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve stabilire con proprio atto:
- le modalità di attuazione per l’istituzione dell’elenco;
- le modalità di presentazione delle domande;
- la modulistica;
- le modalità di controllo per evitare l’inserimento di soggetti privi dei requisiti;
- le modalità di comunicazione e iscrizione per enti accreditati e corsi attivi sul territorio.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
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