Sentenza del 05/06/2020 n. 10685 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di rettifica del valore doganale, il recupero dei diritti doganali e dell’IVA e le relative sanzioni, relativi a importazioni della società. L’Ufficio contestava che il valore dichiarato non comprendesse le royalties pagate per l’uso di diritti di licenza. La Commissione tributaria regionale aveva annullato gli atti, ritenendo che le royalties non fossero una condizione imprescindibile della vendita. In cassazione l’Agenzia ha proposto quattro motivi: i primi due denunciavano, con riferimento al recupero dell’IVA, violazione del divieto di domande nuove in appello e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il terzo contestava l’esclusione delle royalties dal valore doganale; il quarto censurava l’annullamento delle sanzioni conseguente all’annullamento degli atti impositivi.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi due motivi: il ricorso introduttivo della società aveva impugnato l’atto nella sua integralità e investiva anche il recupero dell’IVA. Ha ritenuto ammissibile il terzo motivo, perché riguardava la corretta applicazione della norma ai fatti accertati, non una nuova valutazione delle prove, e lo ha accolto nel merito. Le royalties possono concorrere al valore doganale se non incluse nel prezzo, si riferiscono alle merci importate e sono dovute come condizione della loro vendita. La condizione può risultare anche indirettamente dai rapporti contrattuali e da un potere di controllo o orientamento del licenziante: nel caso concreto, la necessità di approvazione preventiva del produttore scelto dal licenziatario era un elemento idoneo a dimostrarlo, diversamente da un mero controllo di qualità. Accolto anche il quarto motivo sulle sanzioni, il cui annullamento dipendeva dall’esito relativo agli atti impositivi. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese e per l’esame delle questioni assorbite. Non è quindi intervenuta una decisione definitiva sulla debenza degli importi, che dovrà essere riesaminata in rinvio.
Norme richiamate
Art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Vieta di introdurre in appello domande ed eccezioni nuove; nella vicenda la censura dell’Agenzia è stata respinta perché la pretesa relativa all’IVA risultava già compresa nell’impugnazione originaria.
Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti delle domande e dei motivi dedotti. La Cassazione ha escluso la violazione perché l’atto impositivo era stato impugnato integralmente, compresa la parte relativa all’IVA.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre esula dallo stesso l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, prospettabile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione.
La falsa applicazione di legge è deducibile quando, lasciando fermi i fatti accertati dal giudice di merito, si contesta che siano stati ricondotti alla norma corretta o che da essa siano state tratte le conseguenze giuridiche appropriate.
Art. 29 del Regolamento (CEE) n. 2913/92
L'art. 29, Reg. (CEE) n. 2913/92, applicabile ai ratione temporis, stabilisce che il valore in dogana delle merci importate è, di regola, il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale dell'Unione, fatte salve, però, le rettifiche da effettuare conformemente al successivo art. 32.
Il valore doganale è normalmente il valore di transazione, ma può essere rettificato secondo le regole dell’art. 32 per includere componenti rilevanti non comprese nel prezzo.
Art. 32, par. 1, lett. c), e par. 5, del Regolamento (CEE) n. 2913/92
Il menzionato art. 32, nell'individuare gli elementi che devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato per determinare il valore in dogana, attribuisce rilevanza, tra gli altri, alla lett. c), ai «corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare».
Le royalties vanno aggiunte al valore doganale quando non sono già incluse nel prezzo, riguardano le merci importate e il compratore è tenuto a pagarle come condizione della vendita. Le condizioni sono cumulative; la subordinazione può risultare anche indirettamente dai rapporti tra venditore, licenziante e acquirente.
Artt. 157, par. 1 e 2, 159 e 160 del Regolamento (CEE) n. 2454/93
Il successivo par. 2 del medesimo articolo precisa che al prezzo effettivamente pagato o da pagare devono essere aggiunti i corrispettivi o diritti di licenza soltanto nel caso in cui tale pagamento, da un lato, si riferisca alle merci oggetto della valutazione e, dall'altro, costituisca una condizione di vendita di tali merci.
Il regolamento attuativo chiarisce che la royalty deve riferirsi alle merci valutate ed essere condizione della loro vendita. Per i diritti relativi a un marchio, l’art. 159 prevede inoltre specifici presupposti; ai sensi dell’art. 160 il pagamento è condizione della vendita quando lo richiede il venditore o una persona a esso legata.
Art. 143, par. 1, lett. e), del Regolamento (CEE) n. 2454/93 e Allegato 23 dello stesso regolamento
L'allegato 23 a tale Regolamento chiarisce che «si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda».
Il controllo rilevante può essere giuridico o di fatto e consiste anche nella capacità di orientare l’attività dell’altra parte; non richiede necessariamente un potere formale o un controllo su ogni aspetto dell’impresa.
La Corte ha accolto la censura relativa all’irrogazione delle sanzioni, poiché l’annullamento disposto in appello dipendeva dal venir meno del presupposto costituito dagli atti impositivi; la questione dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio.
Art. 70 del d.P.R. 26 settembre 1972, n. 633
La disposizione è stata richiamata insieme alle norme sanzionatorie nella censura relativa all’annullamento delle sanzioni connesse al recupero dell’IVA; l’accoglimento del motivo comporta il riesame della questione in sede di rinvio.
Massime di principio
- Per includere le royalties nel valore doganale occorre verificare cumulativamente che non siano già comprese nel prezzo, che si riferiscano alle merci importate e che il loro pagamento sia una condizione della vendita.
- La condizione di vendita non deve necessariamente risultare da una clausola esplicita: può emergere dall’insieme dei rapporti contrattuali e dal potere del licenziante di influire sul venditore o sul produttore.
- Un controllo limitato alla qualità del prodotto, da solo, non dimostra necessariamente una condizione di vendita. Poteri che incidono sulle modalità di produzione o sulla scelta preventiva del produttore possono invece indicare un effettivo potere di orientamento.
- In cassazione è possibile contestare la sussunzione giuridica dei fatti accertati senza chiedere una nuova valutazione delle prove; la ricostruzione concreta dei fatti resta invece distinta dalla questione di corretta applicazione della legge.
- In materia tributaria, il divieto di motivi nuovi in appello non è violato se la questione era già compresa nell’impugnazione originaria dell’atto, valutata nel suo complesso.
- Se viene cassata la decisione che aveva annullato gli atti impositivi, anche l’annullamento delle sanzioni fondato su quella decisione può dover essere riesaminato; il rinvio non equivale però a una definitiva conferma del debito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →