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Legge

L.R. Valle d'Aosta 3/2011

Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell’organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 3/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’autonomia funzionale, contabile, organizzativa e patrimoniale del Consiglio regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, definendone organi interni, strutture, personale, relazioni sindacali e autonomia di bilancio. Abroga la precedente normativa del 1991 e contiene misure transitorie di contenimento della spesa valide per il triennio 2011-2013, ormai esaurite.

Autonomia e organizzazione amministrativa del Consiglio regionale valdostano

Autonomia e organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

La legge disciplina l’autonomia del Consiglio regionale valdostano sotto il profilo funzionale, organizzativo, contabile e patrimoniale, nel quadro della Costituzione, dello Statuto speciale e del regolamento interno. Definisce inoltre l’assetto amministrativo interno, il personale, i rapporti sindacali e alcune disposizioni transitorie di contenimento della spesa.

Autonomia funzionale e attribuzioni

Il Consiglio regionale dispone di piena autonomia funzionale, organizzativa, contabile e di uso del patrimonio assegnato. Tale autonomia è il presupposto per lo svolgimento delle funzioni di rappresentanza, normazione, indirizzo politico, controllo e valutazione delle politiche regionali, partecipazione dei cittadini, informazione e comunicazione istituzionale, sensibilizzazione su temi istituzionali e promozione di iniziative di rilievo culturale, sociale, economico e di altro interesse pubblico. È prevista anche la possibilità di concedere patrocini gratuiti e compartecipazioni economiche per eventi di particolare valore.

Il Consiglio esercita le funzioni normative della Regione e le altre attribuzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle leggi, nel rispetto del regolamento interno.

Organi interni e organismi autonomi

Sono organi interni del Consiglio il Presidente, l’Ufficio di presidenza, la Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni consiliari. Gli atti relativi all’organizzazione amministrativa, alla gestione del personale e all’acquisizione di beni e servizi per l’attività consiliare costituiscono espressione del potere di autoorganizzazione del Consiglio.

La funzione di controllo sull’attuazione e valutazione delle politiche regionali è affidata al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali, composto da sei consiglieri in modo paritario tra maggioranza e opposizioni. Il Comitato è nominato dal Consiglio con voto palese su proposta del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, e si avvale di un ufficio interno di supporto specialistico. Le modalità di funzionamento e le competenze sono demandate al regolamento interno.

Presso il Consiglio sono inoltre istituiti organismi autonomi quali Difensore civico, Consulta regionale per le pari opportunità e Co.Re.Com., ciascuno con autonomia propria secondo le rispettive leggi istitutive. L’Ufficio di presidenza stabilisce criteri e modalità per l’acquisizione di beni, servizi, supporti funzionali e coperture assicurative, entro limiti non superiori a quelli previsti per i consiglieri regionali.

Autonomia contabile, bilancio, tesoreria e patrimonio

L’autonomia contabile del Consiglio è esercitata nel rispetto della normativa regionale e statale e secondo il regolamento di contabilità approvato dall’Ufficio di presidenza. Lo stanziamento da iscrivere nel bilancio regionale è quantificato dall’Ufficio di presidenza e comunicato alla Giunta, così da garantire la piena autonomia del Consiglio, dei suoi organi interni e degli organismi autonomi. L’Ufficio di presidenza determina anche le misure necessarie a concorrere agli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

Il bilancio di previsione del Consiglio è approvato annualmente dal Consiglio su proposta dell’Ufficio di presidenza e precede quello della Regione. Il rendiconto annuale è approvato dal Consiglio su proposta dell’Ufficio di presidenza.

Il Consiglio dispone di un proprio servizio di tesoreria, affidato secondo il regolamento di contabilità. È inoltre assegnato in uso un patrimonio immobiliare gestito autonomamente; gli immobili regionali attribuiti al Consiglio sono individuati tramite intese tra Ufficio di presidenza e Giunta regionale, che regolano anche la gestione del patrimonio. L’Ufficio di presidenza destina i locali e gli altri beni immobili necessari alle attività del Consiglio, dei suoi organi e degli organismi autonomi.

Attività negoziale e supporti amministrativi

L’Ufficio di presidenza provvede autonomamente all’acquisizione di beni e servizi necessari alle funzioni consiliari, sia direttamente sia tramite terzi. Può avvalersi degli uffici della Giunta regionale sulla base di specifiche intese e, per i sistemi informativi e per acquisizioni di beni e servizi, anche delle società di capitali costituite dall’Amministrazione regionale.

Principi organizzativi e struttura amministrativa

L’organizzazione amministrativa si ispira al modello delle assemblee parlamentari e si fonda sulla distinzione tra indirizzo politico e direzione amministrativa, sull’unicità del ruolo regionale, dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, sulla unicità della gestione del personale, sulla valorizzazione delle risorse umane, sulle pari opportunità, sulla trasparenza, sull’efficacia, sull’economicità, sulla semplificazione e sulla flessibilità organizzativa.

L’Ufficio di presidenza definisce la struttura organizzativa per assicurare qualità della produzione normativa, controllo sull’attuazione delle leggi e valutazione delle politiche, efficacia dell’informazione e della comunicazione istituzionale, formazione del personale, cooperazione internazionale con particolare riguardo all’area francofona e controllo di costi, rendimenti e risultati mediante un sistema di misurazione e valutazione della performance.

Competenze dell’Ufficio di presidenza e organizzazione dirigenziale

Il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di presidenza esercitano le funzioni di indirizzo politico. In materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, competono al Presidente e all’Ufficio di presidenza le attribuzioni che la normativa regionale conferisce rispettivamente alla Giunta e al suo Presidente.

L’Ufficio di presidenza sovraintende e coordina le strutture dirigenziali del Consiglio. In particolare, definisce competenze di Ufficio di presidenza e dirigenza, articolazione, graduazione e funzioni delle strutture, fabbisogno di personale ai fini della dotazione organica, assegnazione del personale, conferimento degli incarichi dirigenziali di Segretario generale e di secondo livello, modalità di copertura dei posti vacanti, criteri di misurazione e valutazione della performance, partecipazione alla contrattazione collettiva regionale e nomine/designazioni in comitati, commissioni e organi che riguardino anche il personale del Consiglio.

Le strutture dirigenziali si articolano in Segreteria generale e strutture di secondo livello; possono essere ulteriormente suddivise in uffici. Gli incarichi dirigenziali a esterni all’Amministrazione regionale non possono superare il numero di due.

Segreteria del Presidente, ufficio stampa e collaborazioni di diretta collaborazione

Il Presidente del Consiglio dispone di una segreteria composta dal segretario particolare, responsabile della struttura, e da un massimo di due dipendenti di categoria in assegnazione temporanea. Il segretario particolare è nominato e revocato dall’Ufficio di presidenza su proposta del Presidente, con incarico a tempo determinato non oltre la durata in carica del Presidente; requisiti, rapporto di lavoro e trattamento economico sono disciplinati dalla normativa regionale sul personale.

L’Ufficio stampa è istituito presso la Presidenza del Consiglio per garantire il diritto all’informazione e alla partecipazione. Cura l’informazione giornalistica, la diffusione delle notizie sulle attività degli organi interni e degli organismi autonomi, la promozione di conoscenze di interesse generale, l’immagine del Consiglio e i servizi online. È diretto da un Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un Vice Capo, entrambi laureati e iscritti negli elenchi dei giornalisti professionisti o pubblicisti, oltre a un massimo di due addetti o collaboratori stampa. Gli incarichi sono conferiti dall’Ufficio di presidenza su proposta del Presidente, sono revocabili in ogni momento e non possono eccedere la durata in carica del Presidente; per reclutamento, requisiti, rapporto di lavoro, trattamento economico e competenze si applicano le regole previste per l’ufficio stampa della Giunta regionale.

Il Presidente può inoltre avvalersi di un massimo di due collaboratori di diretta collaborazione, nominati su base fiduciaria con contratti di lavoro subordinato privato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Contenuto degli incarichi, trattamento economico e rapporti con le strutture dirigenziali sono disciplinati dall’Ufficio di presidenza; gli incarichi cessano comunque alla scadenza del mandato del Presidente.

Sistema di valutazione della performance

L’Ufficio di presidenza garantisce un sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, in coerenza con i principi di trasparenza, efficacia ed economicità e con la disciplina regionale richiamata dalla legge sul personale.

Personale, dotazione organica e reclutamento

Il personale del Consiglio è la risorsa essenziale per l’esercizio delle funzioni istituzionali. Pur restando unico il ruolo regionale, lo stato giuridico e il trattamento economico, i dipendenti del Consiglio sono inquadrati in un apposito organico; il personale dirigente appartiene alla qualifica unica dirigenziale dell’Amministrazione regionale.

Per la gestione amministrativa del personale e dei procedimenti disciplinari il Consiglio si avvale degli uffici competenti della Giunta regionale.

L’Ufficio di presidenza definisce la ripartizione della dotazione organica per categorie, posizioni e profili professionali e assegna il personale alle strutture dirigenziali, sentiti i dirigenti, valorizzando la professionalità dei dipendenti. Può modificare la dotazione organica e la relativa assegnazione in caso di sopravvenute esigenze organizzative.

I concorsi per l’accesso ai posti della dotazione organica sono indetti dall’Ufficio di presidenza. Per la copertura dei posti è possibile utilizzare anche le graduatorie dei concorsi della Giunta regionale; in modo reciproco, la Giunta può utilizzare le graduatorie dei concorsi del Consiglio.

Mobilità del personale e relazioni sindacali

La mobilità tra gli organici del Consiglio e della Giunta avviene d’intesa tra Giunta e Ufficio di presidenza. La mobilità interna tra strutture del Consiglio è disposta dall’Ufficio di presidenza.

L’Ufficio di presidenza partecipa al sistema delle relazioni sindacali previsto dalla disciplina regionale sul personale. Il Comitato regionale per le politiche contrattuali è integrato da un rappresentante del Consiglio individuato dall’Ufficio di presidenza, mentre la delegazione trattante pubblica è integrata da un dirigente del Consiglio quando ciò sia necessario per l’autonomia funzionale e organizzativa dell’ente. Le decisioni finali sono adottate dall’Ufficio di presidenza con atto separato da quello della Giunta.

Rinvi, abrogazioni e regime applicabile

Per quanto non disciplinato dalla legge, si applicano la normativa regionale sul personale del comparto unico e le disposizioni normative e contrattuali in materia di stato giuridico e trattamento economico.

Sono abrogate la legge regionale n. 26 del 1991 sull’ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, il regolamento regionale n. 2 del 1993 sull’organizzazione dei servizi del Consiglio e i commi 2 e 3 dell’articolo 58 del regolamento regionale n. 6 del 1996 in materia di accesso agli organici.

Misure transitorie di razionalizzazione della spesa 2011-2013

Per il triennio 2011-2013 l’Ufficio di presidenza, in applicazione della normativa statale di contenimento della spesa, determina la riduzione complessiva delle spese di funzionamento sulla base del rendiconto 2009. La riduzione può essere realizzata anche con una modulazione delle percentuali di risparmio diversa da quella prevista dalla disciplina statale richiamata.

Sul piano finanziario, il trasferimento dal bilancio regionale a quello del Consiglio è ridotto di 864.000 euro per il 2011 e di 555.760 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Si tratta di previsioni temporalmente limitate e ormai prive di applicazione attuale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

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