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Legge

L.R. Valle d'Aosta 2/2011

Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 2/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d’Aosta coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali e dei relativi derivati, con esclusioni per uso domestico privato e alcune specie spontanee. Prevede requisiti professionali, corsi regionali, contributi dal 1° gennaio 2012, un contrassegno di origine e qualità e controlli dell’Azienda USL.

Disciplina delle attività sulle piante officinali in Valle d'Aosta

Disciplina delle attività sulle piante officinali in Valle d'Aosta

La legge regionale regola, nel territorio della Valle d’Aosta, la filiera delle piante officinali coltivate o raccolte localmente. Definisce ambito, requisiti professionali, formazione, contributi, controlli e misure di valorizzazione della produzione regionale.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La disciplina riguarda la coltivazione, la raccolta, la prima trasformazione, la trasformazione e la commercializzazione delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare. La legge disciplina anche le modalità per assicurare la qualificazione tecnica degli operatori.

Sono escluse:

  • le attività svolte per il solo uso domestico privato;
  • la raccolta di specie di flora spontanea autoctona e di licheni per uso officinale già disciplinata dalla normativa regionale sulla tutela della flora alpina.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge, vengono qualificati come:

  • piante officinali: vegetali o parti di essi contenenti principi attivi utilizzabili in ambito erboristico o alimentare;
  • prima trasformazione: operazioni di lavaggio, defogliazione, cernita, essiccazione, macerazione, taglio e distillazione;
  • trasformazione: ogni altra operazione non compresa nella prima trasformazione;
  • prodotti alimentari ad uso erboristico: prodotti a base di piante officinali, singole o miscelate, senza prodotti di sintesi o semisintesi, destinati all’ingestione a scopo non nutritivo e senza finalità salutistiche o terapeutiche dichiarate;
  • piante officinali ad uso alimentare e domestico: piante impiegabili in usi diversi da quelli terapeutici, comunque ritenute innocue;
  • piante officinali ad uso medicale: piante ad alto potere tossico o di particolare attività farmacologica.

Compiti della struttura regionale competente

La struttura regionale competente in materia di produzioni vegetali, in collaborazione con l’Institut agricole régional, promuove:

  • i corsi regionali di formazione previsti dalla legge;
  • corsi di aggiornamento e seminari per gli operatori del settore.

Coltivazione, raccolta e prima trasformazione

La coltivazione e la raccolta delle piante officinali sono libere nel territorio regionale.

La prima trasformazione può essere svolta da:

  • soggetti in possesso di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale;
  • soggetti che abbiano frequentato con esito positivo i corsi regionali di formazione o corsi equivalenti svolti in altre Regioni o in altri Stati membri UE, purché con contenuti minimi equivalenti.

Il riconoscimento dei corsi equivalenti è effettuato dalla struttura competente.

Regole per le piante officinali ad uso medicale

Le piante officinali ad uso medicale:

  • non possono essere vendute al dettaglio direttamente al consumatore;
  • possono essere commercializzate solo a soggetti abilitati alla loro manipolazione secondo la normativa statale;
  • possono essere trasformate esclusivamente da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale.

Se l’interessato non possiede tale titolo, può avvalersi di soggetti qualificati ai sensi della normativa statale.

Regole per le piante ad uso erboristico, alimentare e domestico

Le piante officinali ad uso erboristico, alimentare e domestico possono essere commercializzate o utilizzate per produrre alimenti ad uso erboristico da soggetti che siano in possesso:

  • di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale;
  • oppure della frequenza positiva dei corsi regionali di formazione o di corsi equivalenti svolti in altre Regioni o Stati membri UE con contenuti minimi equivalenti.

Anche in questo caso, il riconoscimento dell’equivalenza compete alla struttura regionale competente.

Formazione professionale e corsi regionali

La Regione organizza due tipologie di corsi:

  • corso di tipo A, per chi intende svolgere coltivazione e raccolta delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati per prodotti alimentari, erboristici, domestici, cosmetici e medicali;
  • corso di tipo B, per chi intende svolgere prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione per prodotti alimentari, erboristici e domestici.

La disciplina prevede inoltre:

  • possibile riconoscimento di crediti formativi secondo le regole regionali sulla formazione professionale;
  • commissione di valutazione delle competenze nominate dal dirigente della struttura competente, senza oneri per il bilancio regionale;
  • definizione, con ulteriore provvedimento dirigenziale, di contenuti, durata e modalità dei corsi.

I corsi sono finanziati in regime de minimis fino al 100% del valore del servizio agevolato, nei casi individuati con provvedimento del dirigente competente.

Requisiti per i contributi pubblici

Dal 1° gennaio 2012 i contributi previsti dalla legge finanziaria regionale 2008/2010 e da specifici programmi possono essere concessi, per sostenere le attività disciplinate dalla legge, ai soggetti che abbiano i requisiti della l.r. 32/2007 e in più uno dei seguenti:

  • frequenza positiva dei corsi regionali o equivalenti;
  • idoneo titolo di studio statale per le attività di prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione.

Ai fini dell’accesso ai contributi:

  • i requisiti possono essere posseduti anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado del titolare dell’azienda agricola;
  • non sono richiesti per chi svolge esclusivamente attività di coltivazione e raccolta.

Contrassegno di origine e qualità

È istituito un contrassegno di origine e qualità per valorizzare la produzione regionale e garantirne un elevato standard qualitativo.

Il contrassegno può essere attribuito:

  • alle piante officinali raccolte o coltivate in Valle d’Aosta;
  • ai prodotti derivati da tali piante.

I requisiti e le modalità di attribuzione sono stabiliti con deliberazione prevista dalla legge.

Vigilanza e controlli

L’Azienda USL della Valle d’Aosta svolge i controlli e la vigilanza sull’applicazione della legge ed irroga le sanzioni previste dalla normativa statale vigente.

Piante da individuare con deliberazione della Giunta

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve individuare, con propria deliberazione e su proposta della struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica, le piante officinali:

  • ad uso alimentare e domestico;
  • ad uso medicale.

Aspetti finanziari

Per l’attuazione delle attività di promozione e formazione è autorizzata una spesa annua di euro 40.000 a decorrere dal 2011. La copertura è assicurata dal bilancio regionale triennale 2011/2013 mediante specifiche unità previsionali di base e, se necessario, variazioni di bilancio deliberate dalla Giunta regionale.

Regime temporale di applicazione

La parte sui contributi opera espressamente dal 1° gennaio 2012. Gli altri istituti sono riferiti all’entrata in vigore della legge e ai successivi provvedimenti attuativi previsti, in particolare quello della Giunta regionale da adottare entro sei mesi per l’individuazione delle piante ad uso alimentare/domestico e medicale.

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