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Legge

L.R. Valle d'Aosta 6/2011

Istituzione dell'Avvocatura regionale.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 6/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce l’Avvocatura regionale della Valle d’Aosta, ne definisce funzioni, organizzazione e rapporti con il contenzioso dell’Amministrazione regionale. Regola anche pratica forense e tirocini, compensi degli avvocati funzionari e relativi limiti, con disposizioni transitorie e finanziarie. Le norme sui compensi professionali risultano applicabili dal 2021 e successive modifiche.

Istituzione dell’Avvocatura regionale della Valle d’Aosta e disciplina dei compensi professionali

Istituzione e funzioni dell’Avvocatura regionale

La legge istituisce l’Avvocatura regionale della Valle d’Aosta, posta in posizione di autonomia e alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. Essa cura in via generale la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Amministrazione regionale davanti alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

Competenze operative

L’Avvocatura regionale svolge una funzione ampia di tutela legale e supporto al contenzioso dell’Amministrazione regionale. In particolare:

  • tutela i diritti e gli interessi dell’Amministrazione regionale e ne cura la difesa in giudizio;
  • formula proposte alla Giunta regionale, in collaborazione con le strutture competenti, sull’avvio delle liti attive e passive e sull’opportunità di transigere o conciliare;
  • gestisce i rapporti con l’Avvocatura dello Stato nei casi di patrocinio obbligatorio per contenziosi connessi a funzioni prefettizie;
  • propone alla Giunta il conferimento di incarichi esterni di patrocinio nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale o quando ciò sia necessario per la specificità o complessità della materia, oppure per ragioni legate al grado o alla sede del giudice competente;
  • presta consulenza agli organi e alle strutture regionali sulle questioni connesse al contenzioso;
  • cura gli adempimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato contro atti regionali;
  • assume gli oneri del patrocinio legale per amministratori e dipendenti regionali nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Organizzazione, dirigenza e personale

All’Avvocatura è preposto un avvocato dirigente, scelto tra i dirigenti regionali in possesso dell’abilitazione forense e dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici. L’incarico è conferito secondo le regole per gli incarichi dirigenziali; in alternativa, nei limiti consentiti, può essere affidato a un soggetto esterno con almeno cinque anni di esercizio della professione forense.

Il trattamento economico complessivo dell’avvocato dirigente non può superare quello previsto per gli incarichi dirigenziali di primo livello, tenendo conto della massima componente accessoria consentita in relazione alla rilevanza dell’attività svolta.

Per l’esercizio delle funzioni, l’Avvocatura si avvale di personale della categoria D. A tale personale, dalla data di iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici, spetta un’indennità definita dalla contrattazione collettiva decentrata, correlata allo svolgimento delle funzioni di difesa in giudizio. La Giunta regionale dispone con deliberazione l’iscrizione dei dirigenti e funzionari addetti all’Avvocatura nell’elenco speciale previsto dalla normativa professionale.

L’Avvocatura relaziona annualmente al Presidente della Regione sullo stato del contenzioso e sulle necessità organizzative e funzionali della struttura. È inoltre assegnato il personale amministrativo necessario per gli adempimenti amministrativi e contabili.

Pratica forense e tirocini

Presso l’Avvocatura regionale può svolgersi la pratica forense per l’abilitazione alla professione di avvocato. La pratica:

  • non costituisce titolo per l’accesso all’impiego regionale;
  • non può superare il tempo minimo richiesto per l’ammissione agli esami di abilitazione;
  • a norma della legge professionale forense, non può eccedere dodici mesi.

I praticanti sono individuati tramite avviso pubblico, con indicazione del numero di posti e dei criteri di selezione. Il dirigente dell’Avvocatura può interrompere il praticantato in qualsiasi momento, con preavviso di almeno quindici giorni, in caso di comportamenti contrari al decoro o all’interesse dell’Amministrazione.

Al praticante avvocato spetta un rimborso per l’attività svolta ed è garantita la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, nonché per infortuni.

Presso l’Avvocatura possono inoltre essere svolti tirocini curriculari per studenti laureandi in giurisprudenza e altre tipologie di formazione universitaria o professionale connesse alla professione forense, previa convenzione con gli atenei interessati. Anche tali rapporti non costituiscono titolo per l’impiego regionale e non possono durare oltre il tempo minimo richiesto dal percorso formativo.

Compensi professionali degli Avvocati funzionari

Agli Avvocati funzionari spettano, in aggiunta a retribuzione, risultato e indennità di avvocatura, i compensi professionali derivanti da provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’ente, quali sentenze, ordinanze, decreti, provvedimenti del giudice dell’esecuzione, rinunce e transazioni nelle controversie patrocinate dall’Avvocatura regionale. Le tipologie di provvedimenti rilevanti sono individuate con provvedimento del dirigente.

Tali compensi:

  • sono liquidati per ogni singolo grado di giudizio, indipendentemente da eventuali impugnazioni;
  • spettano sia quando la controparte è condannata alle spese, sia quando le spese sono compensate in tutto o in parte;
  • spettano anche agli avvocati collocati a riposo o trasferiti ad altra struttura per i due anni successivi, se il provvedimento è emesso a definizione del grado di giudizio in cui hanno prestato patrocinio.

Riparto dei compensi in caso di compensazione o condanna alle spese

Quando il giudice dispone la compensazione totale o parziale delle spese, i compensi sono determinati sulla base di una notula interna redatta secondo i parametri forensi del d.m. n. 55/2014, tenendo conto dei valori minimi, del tipo di procedimento, del valore della causa e dell’autorità adita. In caso di compensazione parziale, la liquidazione segue la medesima percentuale stabilita dal giudice. I compensi sono aggiornati automaticamente con l’entrata in vigore di nuovi parametri professionali.

Nei casi di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese, l’Avvocatura cura senza ritardo il recupero delle competenze. Le somme recuperate spettano agli Avvocati funzionari. Se il recupero è impossibile in tutto o in parte, l’avvocato ha diritto, con onere a carico del bilancio regionale, alla minor somma tra il minimo tariffario e quanto stabilito dal provvedimento, ovvero alla differenza tra quanto recuperato parzialmente e quanto liquidato dal giudice.

Criteri di ripartizione e tetto massimo

I compensi professionali sono ripartiti per il 50% in parti uguali tra gli Avvocati funzionari e per il restante 50% in base alla valutazione del dirigente sull’osservanza di parametri qualificanti.

Se alla difesa partecipano anche avvocati esterni con mandato congiunto, i compensi maturati a seguito di provvedimento favorevole sono ridotti del 50%. Non si considera associazione alla difesa il mero ricorso ad avvocati esterni per domiciliazione, con sola sottoscrizione degli atti o semplice presenza alle udienze.

I compensi professionali non possono comunque determinare, per ciascun Avvocato funzionario, un importo annuo superiore al trattamento economico complessivo individuale previsto dal limite richiamato dal d.l. n. 90/2014.

Disposizioni transitorie

La definizione dell’assetto organizzativo e funzionale dell’Avvocatura regionale doveva avvenire entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Restavano inoltre salvi gli incarichi di patrocinio già in essere, fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso e dei successivi.

Aspetti finanziari

L’onere derivante dall’applicazione delle norme sul personale e sull’indennità connessa alle funzioni dell’Avvocatura è quantificato in 115.000 euro annui a decorrere dal 2011. La copertura è assicurata nel bilancio regionale 2011/2013, con possibilità per la Giunta di disporre le necessarie variazioni di bilancio con propria deliberazione.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge è del 2011, ma contiene un impianto organizzativo tuttora rilevante per l’assetto dell’Avvocatura regionale valdostana. Tuttavia, le disposizioni finanziarie originarie sono riferite al bilancio 2011/2013 e quindi risultano ormai esaurite; anche la disciplina transitoria ha avuto applicazione limitata al periodo iniziale. Le norme sui compensi professionali sono state introdotte nel 2021 e restano la parte più operativa della disciplina attuale.

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