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Regolamento

R.R. TAA 26/2022

Regolamento ricognitivo concernente la determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2023 (art. 68.1, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)

Normativa regionaleR.R. TAA 26/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina per la Regione Trentino-Alto Adige la misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori locali dal 1° gennaio 2023, sostituendo il DPReg. n. 7/2020. Prevede tabelle per sindaci, vicesindaci, assessori, presidenti dei consigli e comunità, con regole sul tempo pieno, sui cumuli e una conferma transitoria di alcune misure fino alle elezioni generali 2025.

Indennità di carica e gettoni di presenza degli amministratori locali del Trentino-Alto Adige dal 1° gennaio 2023

Indennità e gettoni degli amministratori locali nel Trentino-Alto Adige

Il regolamento ricognitivo disciplina, per i soli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori locali. La disciplina si applica dal 1° gennaio 2023 e coordina il sistema con il Codice degli enti locali regionale, aggiornando le tabelle e le regole operative.

Ambito di applicazione e funzione del regolamento

Il provvedimento costituisce il regolamento ricognitivo previsto dal Codice degli enti locali regionale e determina la misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali. La disciplina è differenziata per provincia di Trento e provincia di Bolzano e tiene conto della popolazione comunale, della fascia segretarile e, per alcune cariche, dell’eventuale svolgimento a tempo pieno.

Indennità di carica dei sindaci

La misura dell’indennità di carica dei sindaci è stabilita nelle tabelle A e B, rispettivamente per i comuni della provincia di Trento e della provincia di Bolzano. Dal 2023 il calcolo tiene conto anche delle nuove fasce dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti e, per il solo Trentino, di quelli di classe segretarile superiore alla terza.

Per il Comune di Trento, a decorrere dal 2024, l’indennità del sindaco è fissata in euro 11.040 mensili.

Regole sul tempo pieno per i comuni sopra i 10.000 abitanti

Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l’indennità di sindaco, vicesindaco e assessori è riconosciuta nelle misure delle tabelle solo se l’incarico è svolto a tempo pieno. Il tempo pieno richiede un impegno non inferiore a 1.200 ore annue.

L’amministratore deve dichiarare di voler svolgere l’incarico a tempo pieno e autocertificare ogni anno il raggiungimento del minimo orario. Se il mandato non è svolto a tempo pieno, l’indennità è ridotta di un quinto. Se, dopo la dichiarazione, non viene autocertificato il minimo di 1.200 ore o si autocertifica un numero inferiore, si applica comunque la riduzione con recupero mensile nell’anno successivo dell’eccedenza corrisposta.

Le ore di permesso retribuito non si computano nel raggiungimento delle 1.200 ore.

Caso particolare dei sindaci trentini tra 5.001 e 10.000 abitanti

Per i sindaci dei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 5.001 e fino a 10.000 abitanti di classe segretarile superiore alla terza, dal 2023 si applicano le regole sul tempo pieno previste per i comuni più grandi. La corrispondente indennità, se il mandato non è a tempo pieno, è ridotta di un quinto.

Cessazione dalla carica di sindaco

Se il sindaco cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, sospensione, decadenza o decesso, l’indennità prevista per il sindaco passa al vicesindaco o, in mancanza, all’assessore anziano. La stessa regola vale in caso di cessazione del vicesindaco, con attribuzione all’assessore anziano.

La cessazione del sindaco non modifica l’indennità degli assessori, compreso l’assessore anziano, salvo il meccanismo sostitutivo appena indicato.

Indennità di vicesindaci e assessori

Le indennità di carica dei vicesindaci e degli assessori sono determinate in base alle tabelle C, D, E e F, distinte per provincia e per classe demografica/comunale. Le percentuali si applicano sull’indennità del rispettivo sindaco e, per gli importi soggetti al regime di tempo pieno, l’indennità risultante va ridotta di un quinto se l’incarico non è svolto a tempo pieno.

Presidenti dei consigli comunali

L’indennità dei presidenti dei consigli comunali è fissata nella tabella G per i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nella tabella H per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Anche in questo caso l’importo è espresso come percentuale dell’indennità del sindaco del comune di riferimento.

Consigli circoscrizionali e municipi di Ledro

Il consiglio comunale può deliberare, con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni e un’indennità per i presidenti dei consigli circoscrizionali. Tali importi non possono superare il 6% dell’indennità del sindaco nei comuni della provincia di Bolzano e il 10% nei comuni della provincia di Trento, tenendo conto di territorio, popolazione e funzioni attribuite.

Per i municipi del Comune di Ledro, con la stessa maggioranza qualificata dei due terzi, il consiglio comunale può attribuire ai consultori un gettone per la partecipazione al comitato di gestione non superiore alla metà del gettone dei consiglieri comunali e ai prosindaci un’indennità non superiore all’8% di quella del sindaco.

Forme collaborative sovracomunali e comunità

Per associazioni e unioni di comuni, al presidente e ai componenti degli organi esecutivi spetta un’indennità mensile pari a quella prevista per il comune avente maggiore popolazione tra i partecipanti.

Per i consorzi obbligatori di funzione, l’assemblea può attribuire al presidente e ai componenti degli organi esecutivi un’indennità mensile non superiore al 30% di quella prevista per il comune più popoloso dell’ambito territoriale, esclusi i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, purché il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.

Per i consorzi-azienda, al presidente dell’assemblea spetta un’indennità mensile stabilita dall’assemblea stessa entro il limite massimo dell’indennità del sindaco del comune più popoloso tra i partecipanti.

Per le comunità della provincia di Trento, le indennità di presidente, vicepresidente e componenti degli organi esecutivi sono quelle della tabella L. Per le comunità comprensoriali della provincia di Bolzano si applica la deliberazione della Giunta provinciale 20 dicembre 2010, n. 2094, salvo le regole sul cumulo.

Gettoni di presenza dei consiglieri comunali

Ai consiglieri comunali che non percepiscono l’indennità mensile di carica spetta un gettone per la partecipazione effettiva a ciascuna seduta del consiglio, nella misura della tabella I. Se lo statuto comunale, alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, prevedeva un importo superiore, resta fermo quello statutario.

Per i presidenti dei consigli dei comuni della provincia di Trento con popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti il gettone è pari a tre volte quello dei rispettivi consiglieri.

Gettoni per forme collaborative e comunità

Ai componenti dell’assemblea del consorzio-azienda e ai consiglieri delle unioni e associazioni di comuni che non percepiscono indennità mensile spetta un gettone pari a quello dei consiglieri del comune più popoloso tra quelli partecipanti.

Ai componenti dell’assemblea dei consorzi obbligatori di funzione, se privi di indennità mensile e con piena autonomia di bilancio, spetta un gettone di euro 30,00.

Ai componenti dell’assemblea delle comunità trentine spetta un gettone di euro 40,00. Per i componenti del consiglio delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano il gettone è quello della deliberazione provinciale 20 dicembre 2010, n. 2094.

Commissioni consiliari e altre commissioni

Gli enti locali possono prevedere un gettone per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni istituite da leggi o regolamenti, fino al 50% del gettone spettante ai componenti dei rispettivi consigli e alle stesse condizioni.

La partecipazione alle commissioni può essere remunerata con tariffe o con importi maggiorati rispetto al gettone ordinario quando costituisca attività professionale o prestazione occasionale.

Effettiva partecipazione e modalità di erogazione dei gettoni

Il gettone spetta solo per l’effettiva partecipazione alla seduta. Gli enti locali devono stabilire con propria disciplina regolamentare il tempo minimo di presenza necessario. Il gettone non spetta se la seduta va deserta. Se una seduta si protrae oltre la mezzanotte, spetta un solo gettone.

Divieti e limiti al cumulo delle indennità

A chi percepisce l’indennità di carica non spetta alcun gettone per le sedute degli organi collegiali del medesimo ente. Le indennità del capo relativo alle cariche non sono cumulabili tra loro, salvo le eccezioni previste; in caso di cariche contemporanee l’amministratore deve optare per una sola indennità. È inoltre vietato cumulare indennità di carica e gettoni di presenza.

Per il cumulo tra cariche comunali e cariche nelle comunità trentine si applica la legge provinciale. In provincia di Bolzano è consentito il cumulo tra l’indennità di sindaco, vicesindaco e assessore e il 60% dell’indennità di presidente, vicepresidente e assessore delle comunità comprensoriali, oltre ai gettoni dei relativi consigli.

Cumulo dei gettoni di presenza

I gettoni dovuti per consigli e commissioni dello stesso ente, se le sedute si svolgono nella stessa giornata, sono cumulabili fino a un massimo di due. Fermi restando eventuali divieti provinciali, i gettoni sono cumulabili anche quando derivano da mandati o rappresentanze presso enti diversi.

Regime transitorio, invarianza e decorrenza

Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2023 e da tale data cessano di avere efficacia le disposizioni del DPReg. 18 febbraio 2020, n. 7. La nuova disciplina dell’indennità del sindaco di Trento fissata dall’articolo 3, comma 2, si applica dal 2024.

Le modifiche alla classificazione o riqualificazione della sede segretarile e le variazioni della popolazione residenti nel corso della vigenza del regolamento non producono effetti sulla misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza.

Rimane transitoriamente confermata fino al turno generale del 2025 l’indennità prevista dal precedente DPReg. n. 7/2020 in caso di variazione negativa della popolazione residente.

Tabelle e parametri economici

Le tabelle allegate definiscono le fasce e gli importi per i sindaci dei comuni trentini e bolzanini, le percentuali per vicesindaci e assessori, gli importi per i presidenti dei consigli comunali, i gettoni di presenza e le indennità per le comunità del Trentino. Gli importi sono espressi in misura mensile per le indennità e in importi unitari per i gettoni di presenza.

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