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Regolamento

R.R. TAA 24/2022

Regolamento per la pubblicazione, diffusione e consultazione degli atti del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Normativa regionaleR.R. TAA 24/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento regionale che disciplina gestione, pubblicazione, diffusione e consultazione del Bollettino Ufficiale telematico del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Regola anche accesso, ricerca, conservazione digitale, rettifiche, tutela dei dati personali e servizio newsletter. In vigore per la disciplina del Bollettino ufficiale regionale dal 2022, senza termini temporali di applicazione specifici.

Regolamento sulla pubblicazione, diffusione e consultazione del Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige/Südtirol

Regolamento sul Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige/Südtirol

Il regolamento disciplina, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la pubblicazione, la diffusione e la consultazione degli atti del Bollettino Ufficiale, con particolare attenzione alla gestione telematica, alla tutela dei dati personali e alla conservazione digitale.

Ambito di applicazione e fonti di riferimento

La disciplina riguarda l’organizzazione e il funzionamento del Bollettino Ufficiale regionale, sia in formato cartaceo sia digitale. Il regolamento opera sulla base della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 e successive modificazioni, e rinvia anche al decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2017, n. 59 per la periodicità di pubblicazione.

Articolazione del Bollettino e tipologie di atti pubblicabili

Il Bollettino Ufficiale è suddiviso in due sezioni previste dalla legge regionale n. 2/2009:

  • la Sezione generale, articolata in tre parti in base al soggetto emanante e alla tipologia degli atti;
  • la Sezione concorsi, che non è ulteriormente suddivisa.

Sono pubblicati gli atti espressamente indicati dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 2/2009.

Pubblicazione, redazione e gestione

La pubblicazione e la diffusione del Bollettino sono curate dall’Ufficio del Bollettino ufficiale della Regione, al quale spettano direzione, redazione e gestione complessiva del periodico. La diffusione telematica delle edizioni è disposta dal direttore dell’Ufficio o dal suo sostituto.

Il Bollettino è redatto in formato cartaceo e digitale. La versione telematica è accessibile dal sito della Regione e gli atti sono consultabili in formato PDF.

Modalità di invio degli atti e requisiti formali

La richiesta di pubblicazione avviene tramite la piattaforma informatica del Bollettino Ufficiale accessibile dal sito regionale. Solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica, la pubblicazione può essere richiesta con modalità diverse concordate con l’Ufficio.

L’Ufficio può rifiutare la pubblicazione di atti redatti in modo difforme rispetto al regolamento o al manuale tecnico adottato dall’Ufficio stesso, che contiene le indicazioni operative e grafiche per inserzionisti e atti.

Tutela dei dati personali e diritto all’oblio

Il regolamento pone stringenti obblighi di riservatezza. Le edizioni del Bollettino non devono contenere dati personali tutelati dal d.lgs. 196/2003, salvo che la diffusione sia consentita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali, ai sensi degli articoli 2-ter e 2-sexies del Codice privacy.

I soggetti richiedenti devono trasmettere gli atti con gli opportuni omissis sulle parti contenenti dati personali, sensibili o giudiziari, rispettando i principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza. L’Ufficio può sospendere la pubblicazione e chiedere il rinvio di un testo correttamente oscurato, e può inserire ulteriori omissis se necessari.

È previsto il diritto all’oblio: quando la durata della pubblicazione è espressamente stabilita da una norma, oltre il termine restano consultabili sul Bollettino telematico solo i dati identificativi e l’oggetto dell’atto, per attestare l’avvenuta pubblicazione. Il richiedente deve indicare l’eventuale termine di consultabilità; decorso tale termine, i documenti soggetti ad oblio non sono più consultabili online. Resta comunque fermo il diritto alla cancellazione nei casi previsti dall’articolo 17 del Regolamento UE 2016/679.

Errori, sospensione e rettifiche

Se emergono errori nella richiesta o nell’atto da pubblicare, l’Ufficio sospende la pubblicazione e avvisa il richiedente in attesa del testo corretto.

La richiesta di annullamento della pubblicazione si presenta via PEC o con altre modalità concordate. L’annullamento è possibile finché l’atto non è già stato pubblicato; se la pubblicazione è avvenuta, può essere richiesto un avviso di rettifica. In caso di difformità tra testo trasmesso e testo pubblicato, l’Ufficio pubblica un’errata corrige ed eventualmente il testo corretto.

Diffusione, consultazione e copie degli atti

La diffusione del Bollettino avviene in forma digitale nel rispetto dei principi del Codice dell’amministrazione digitale, con requisiti di accessibilità, usabilità, completezza, chiarezza, affidabilità, semplicità di consultazione e qualità.

La consultazione del Bollettino telematico è gratuita e libera sul sito della Regione. La ricerca può essere effettuata per anno, tipo di atto, data dell’atto, numero, data di pubblicazione, numero di bollettino, soggetto richiedente, argomento e oggetto, con possibilità di ulteriori funzionalità future.

Per gli atti non consultabili direttamente online è possibile chiedere copia elettronica via PEC. Gli utenti possono inoltre richiedere la stampa cartacea degli atti pubblicati nel bollettino telematico o copia degli atti pubblicati nel bollettino cartaceo, previo pagamento del contributo di riproduzione e delle eventuali spese di spedizione. Presso l’Ufficio del Bollettino ufficiale è consultabile anche il bollettino cartaceo.

Conservazione e attestazione di conformità

La conservazione del Bollettino in formato digitale e degli atti pubblicati avviene secondo la normativa sulla conservazione dei documenti amministrativi informatici. Il direttore dell’Ufficio o il sostituto attesta la conformità dell’edizione telematica a quella cartacea con firma digitale.

Per garantire immodificabilità, autenticità e integrità, il Bollettino digitale è acquisito nel protocollo informatico della Regione ai fini della conservazione.

Responsabilità degli utenti e funzionamento della piattaforma

I soggetti richiedenti la pubblicazione sono responsabili della correttezza dei contenuti, della conformità all’originale e dell’inserimento degli atti nella piattaforma telematica, nel rispetto della normativa privacy.

La piattaforma può subire interruzioni per ragioni tecnico-organizzative o manutenzioni programmate, con comunicazione preventiva agli utenti e ai soggetti accreditati. L’Ufficio non risponde delle interruzioni tecniche o sospensioni collegate al funzionamento della rete o delle apparecchiature.

Servizio di newsletter

L’Ufficio del Bollettino ufficiale predispone un servizio gratuito di newsletter, su richiesta dell’utente, per l’invio diretto in posta elettronica del link al bollettino consultabile.

Testo integrale

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