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Circolare

Circolare Inail n. 2 del 10 gennaio 2018

Fondo per le vittime dell'amianto. Misura dell’addizionale per l’anno 2017. Non applicazione dell’addizionale a carico delle imprese per gli anni 2018-2020.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la misura dell’addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto per l’anno 2017 e chiarisce che, per effetto della legge di bilancio 2018, l’addizionale non si applica per gli anni 2018, 2019 e 2020. Vengono riepilogati il quadro normativo, i criteri di individuazione delle imprese tenute al pagamento, le aliquote applicate per il 2017 e gli effetti operativi sulle basi di calcolo dell’autoliquidazione 2018.

Fondo vittime dell’amianto: misura addizionale 2017 e sospensione per il triennio 2018-2020

Fondo per le vittime dell’amianto: misura dell’addizionale 2017 e non applicazione per il triennio 2018-2020

La circolare dell’Inail chiarisce il regime dell’addizionale destinata al finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto, distinguendo tra la misura dovuta per l’anno 2017 e la successiva esenzione per gli anni 2018, 2019 e 2020 prevista dalla legge di bilancio 2018. Vengono richiamati il quadro normativo di riferimento, i criteri di individuazione delle imprese obbligate e gli effetti operativi sull’autoliquidazione dei premi.

Quadro normativo e finalità del Fondo

Il Fondo per le vittime dell’amianto è stato istituito presso l’Inail dall’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con contabilità autonoma e separata. Il Fondo è alimentato per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese. Il decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 ha disciplinato le modalità di finanziamento del Fondo e l’erogazione della prestazione aggiuntiva spettante ai titolari di rendita, anche unificata, riconosciuti dall’Inail come affetti da patologie asbesto-correlate da esposizione all’amianto o alla fibra "fiberfrax"; in caso di premorte, la prestazione spetta agli eredi ai sensi dell’articolo 85 del DPR n. 1124/1965.

Meccanismo dell’addizionale a carico delle imprese

L’articolo 3 del decreto n. 30/2011 prevede che la quota del Fondo a carico delle imprese sia finanziata mediante un’addizionale sui premi versati all’Inail dalle imprese assicurate individuate in relazione alle attività lavorative che hanno dato luogo al riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto, ai sensi della legge n. 257/1992 e successive modificazioni. La circolare ricorda che la misura dell’addizionale può essere variata con decreto interministeriale, su determinazione del Presidente dell’Inail, entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle somme accertate e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari; con lo stesso decreto possono essere modificati anche i criteri di individuazione delle aziende tenute al pagamento.

Soggetti interessati e criteri di individuazione

La platea delle imprese tenute al versamento viene individuata secondo un principio di mutualità nelle imprese che svolgono le medesime attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000. La circolare richiama le voci tariffarie interessate per le gestioni Artigianato, Industria, Terziario, Altre attività e le lavorazioni della gestione Navigazione, limitatamente alle categorie Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale.

Misura dell’addizionale per l’anno 2017

Per l’anno 2017 l’addizionale dovuta dalle imprese è stata fissata nella misura dell’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa previste dall’articolo 3, comma 3, del decreto n. 30/2011 e nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione di cui al comma 4 del medesimo articolo, relative alle categorie di naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale.

Sono stati inoltre confermati per il 2017 i criteri di individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento, così come indicati ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto interministeriale n. 30/2011.

Applicazione in sede di autoliquidazione

La circolare precisa che l’addizionale relativa al 2017 viene applicata in sede di regolazione dei premi dovuti per lo stesso anno con l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018. Per tale adempimento, l’Inail ha predisposto il calcolo tenendo conto della misura fissata per il 2017.

Non applicazione dell’addizionale per gli anni 2018, 2019 e 2020

L’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dispone che, per il periodo 2018-2020, a carico delle imprese non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto. La stessa norma prevede che il Fondo sia incrementato di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall’Inail per progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Effetti operativi sulle basi di calcolo e sui programmi Inail

A seguito della modifica normativa, l’Istituto ha rielaborato le basi di calcolo per l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018, eliminando il riferimento all’addizionale amianto nel calcolo del premio dovuto per la rata 2018. Dal 4 gennaio 2018 il servizio di consultazione e download delle basi di calcolo fornisce le informazioni corrette, mentre risultano in corso di aggiornamento le comunicazioni nel fascicolo aziende.

Contestualmente, sono stati modificati i programmi per escludere l’applicazione dell’addizionale amianto anche dal calcolo del premio anticipato dovuto per i codici ditta e per le posizioni assicurative territoriali (PAT) e di navigazione (PAN) di nuova istituzione. I certificati di assicurazione e i conteggi del premio emessi prima degli adeguamenti relativi al 2018 saranno rielaborati tempestivamente dalle sedi Inail.

Punti principali

Quadro normativo e disciplina del Fondo

Il Fondo per le vittime dell’amianto è stato istituito presso l’Inail dalla legge n. 244/2007, con contabilità autonoma e separata, ed è finanziato per tre quarti dallo Stato e per un quarto dalle imprese. Il decreto interministeriale n. 30/2011 ha disciplinato finanziamento e prestazione aggiuntiva spettante ai titolari di rendita o, in caso di premorte, agli eredi. L’addizionale sulle imprese è prevista dall’articolo 3 del regolamento e può essere modificata con decreto annuale sulla base delle risorse accertate e della platea dei beneficiari.

Soggetti tenuti al pagamento dell’addizionale

L’addizionale grava sulle imprese assicurate Inail individuate in relazione alle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto. La circolare richiama, per le gestioni Artigianato, Industria, Terziario, Altre attività e Navigazione, le voci tariffarie e le categorie di naviglio incluse nel perimetro di applicazione.

Misura dell’addizionale per il 2017

Per l’anno 2017 l’addizionale è stata fissata nella misura dell’1,29% sul premio dovuto per le voci di tariffa richiamate dal decreto n. 30/2011 e nello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione relative alle categorie Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale. Sono stati confermati anche per il 2017 i criteri di individuazione delle aziende tenute al pagamento.

Decorrenza operativa per l’autoliquidazione 2018

L’addizionale per il 2017 viene applicata in sede di regolazione dei premi con l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018.

Non applicazione per il triennio 2018-2020

L’articolo 1, comma 189, della legge n. 205/2017 dispone che per gli anni 2018, 2019 e 2020 non si applica alle imprese l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto. La norma incrementa contestualmente il Fondo di 27 milioni di euro per ciascun anno del triennio, con corrispondente riduzione delle risorse Inail destinate a progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Adeguamenti informatici e basi di calcolo

A seguito della modifica normativa, l’Inail ha rielaborato le basi di calcolo per l’autoliquidazione con scadenza 16 febbraio 2018, eliminando il riferimento all’addizionale amianto nel premio dovuto per la rata 2018. Dal 4 gennaio 2018 il servizio di consultazione e download delle basi di calcolo fornisce le informazioni corrette e sono in corso di aggiornamento le comunicazioni nel fascicolo aziende. I programmi sono stati modificati anche per escludere l’addizionale dal calcolo del premio anticipato per codici ditta e PAT/PAN di nuova istituzione; i certificati e i conteggi emessi prima degli adeguamenti saranno rielaborati dalle sedi Inail.

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