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Circolare

Circolare Inail n. 5 del 12 gennaio 2018

Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Articolo 1, commi 180 e 181, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Estensione, per gli anni 2018 e 2019, della copertura assicurativa degli imputati ammessi alla prova nel processo penale, dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e dei tossicodipendenti condannati per un reato di “lieve entità” in materia di stupefacenti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018 al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro per la copertura assicurativa Inail di soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità. Dal 1° gennaio 2018 il Fondo, finanziato per 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, riguarda solo gli imputati ammessi alla prova nel processo penale e i condannati ammessi a lavori di pubblica utilità per specifiche violazioni del codice della strada e della normativa sugli stupefacenti. Sono confermate le procedure telematiche di richiesta, le modalità operative già previste, gli obblighi dei soggetti promotori, il premio speciale unitario, le regole su denunce e prestazioni, nonché l’aggiornamento dei servizi online e la rendicontazione annuale al Ministero.

Estensione per gli anni 2018 e 2019 della copertura assicurativa Inail per lavori di pubblica utilità e messa alla prova, con finanziamento del Fondo.

Estensione della copertura assicurativa Inail per lavori di pubblica utilità e messa alla prova

La circolare chiarisce gli effetti della legge di bilancio 2018 sul Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura assicurativa Inail delle attività gratuite di pubblica utilità. Il provvedimento conferma il quadro operativo già illustrato negli anni precedenti e ne restringe l’ambito soggettivo, per il biennio 2018-2019, ai soli soggetti indicati dalla normativa richiamata.

Quadro normativo e antecedenti

La circolare richiama un ampio quadro normativo, tra cui il Testo unico Inail (D.P.R. n. 1124/1965), la legge n. 67/2014 sulla sospensione del procedimento con messa alla prova, il D.L. n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, il D.M. 19 dicembre 2014 sul premio speciale unitario, il D.M. 22 dicembre 2014 sulle modalità di attuazione, il D.M. giustizia n. 88/2015 sulle convenzioni per la messa alla prova, il D.Lgs. n. 117/2017 e, soprattutto, la legge n. 208/2015 e la legge n. 232/2016, come già interpretate dalle circolari Inail n. 45/2015, n. 15/2016 e n. 8/2017.

Modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018

L’art. 1, comma 180, della legge n. 205/2017 modifica l’art. 1, comma 312, della legge n. 208/2015 sostituendo l’espressione "per gli anni 2016 e 2017" con "per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019". Il comma 181 modifica l’art. 1, comma 87, della legge n. 232/2016, sostituendo "per l’anno 2017" con "per gli anni 2017, 2018 e 2019". Il nuovo testo del comma 87 prevede che il Fondo sia integrato di 3 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Ambito soggettivo della copertura dal 1° gennaio 2018

In applicazione del combinato disposto delle norme citate, dal 1° gennaio 2018 il Fondo copre solo i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità a seguito di:

  • sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada;
  • sentenza di condanna per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 187, comma 8-bis, del Codice della strada;
  • sentenza di condanna per reati in materia di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis, del D.P.R. n. 309/1990;
  • ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.

La relazione tecnica citata dalla circolare chiarisce che la dotazione annua di 3 milioni è stata calcolata considerando soltanto tali categorie.

Soggetti promotori, convenzioni e responsabilità

I soggetti promotori del progetto di pubblica utilità, ai fini assicurativi, sono quelli che hanno stipulato convenzioni con il Ministero della giustizia o con i Presidenti dei tribunali delegati. Possono essere promotori lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie, gli enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, operanti in Italia.

La circolare precisa che l’obbligo dell’assicurazione contro infortuni e malattie professionali è in capo ai soggetti promotori e che su di essi gravano gli adempimenti verso Inail per l’attivazione della copertura. Gli oneri assicurativi e quelli per la responsabilità civile verso terzi, per i soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, sono posti a carico delle amministrazioni, organizzazioni o enti presso cui l’attività viene svolta; nessun onere grava sugli organi del Ministero della giustizia.

Le convenzioni devono indicare le attività richieste ai soggetti ammessi, le persone incaricate del coordinamento e delle istruzioni operative e gli aspetti organizzativi relativi agli accertamenti sulla regolarità della prestazione.

Copertura assicurativa, premio e base di calcolo

L’attività gratuita di pubblica utilità è ricondotta all’art. 1, "Attività protette", del D.P.R. n. 1124/1965. Per l’assicurazione si applica il premio speciale unitario di euro 258,00 annui per soggetto, determinato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente al limite minimo di retribuzione giornaliera valido per la contribuzione previdenziale e assistenziale.

Il premio è frazionabile in relazione alle effettive giornate di attività e soggetto all’addizionale dell’1%. L’importo si aggiorna automaticamente in relazione alle variazioni annuali del minimo retributivo. Per i soggetti coperti dalla circolare, l’onere del premio è posto direttamente a carico del Fondo, finanziato con 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Attivazione telematica della copertura e gestione del Fondo

Il soggetto promotore deve richiedere a Inail l’attivazione della copertura assicurativa attraverso gli appositi servizi online, esclusivamente in via telematica, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività o della variazione dei dati già comunicati. Alla richiesta va allegata la copia della convenzione.

Se sussistono i requisiti e vi è capienza del Fondo, Inail comunica l’attivazione tramite PEC al soggetto assicurante, per il numero di giornate richieste. Il sistema calcola automaticamente gli oneri assicurativi e aggiorna il "contatore" della disponibilità del Fondo nell’home page del sito Inail. In caso di esaurimento delle disponibilità, il sistema non consente ulteriori richieste.

La copertura opera solo dalla data di attivazione comunicata da Inail; pertanto, anche se l’attività è stata comunicata nei termini, le prestazioni non possono essere erogate prima di tale attivazione.

Registrazioni, infortuni e malattie professionali

Per la registrazione giornaliera delle presenze, la circolare evita duplicazioni: ai fini dei controlli Inail si fa riferimento alle registrazioni già previste dalla normativa di settore, purché siano disponibili su richiesta dell’Istituto.

In caso di infortunio, poiché l’attività è gratuita e non è prevista retribuzione, la base di calcolo delle prestazioni economiche è determinata convenzionalmente assumendo la retribuzione giornaliera minima valida per la contribuzione previdenziale. Il soggetto promotore è tenuto agli adempimenti di denuncia ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 1124/1965, con riferimento al certificato medico già trasmesso telematicamente all’Inail. L’obbligo di notizia all’autorità di pubblica sicurezza si considera assolto con l’invio telematico della denuncia di infortunio all’Istituto.

Il soggetto assicurato deve comunicare al promotore ogni infortunio, anche lieve, indicando identificativo e data del certificato medico già inviato telematicamente, e denunciare la malattia professionale al promotore.

Salute e sicurezza, regresso e obblighi dei soggetti coinvolti

La circolare richiama l’art. 3, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e precisa che gli obblighi di tutela della salute e sicurezza gravano sia sul soggetto promotore sia sui beneficiari del progetto. In caso di violazione delle norme prevenzionali, entrambi possono essere destinatari dell’azione di regresso dell’Istituto se l’evento lesivo integra un reato perseguibile d’ufficio.

Evoluzione dei servizi online

Per gestire la copertura a carico del Fondo, Inail aveva già realizzato nel 2015 la polizza speciale volontari e i relativi servizi online; nel 2016 li aveva estesi a detenuti, internati e richiedenti asilo; nel 2017 li aveva ulteriormente adattati agli imputati ammessi alla prova e ai condannati per i reati indicati. In attuazione della legge di bilancio 2018, i servizi sono stati modificati in modo da consentire le richieste di attivazione solo per i soggetti ora ammessi alla copertura.

La funzione "Inserimento nuovo soggetto" è stata aggiornata disattivando le sezioni relative ai beneficiari di ammortizzatori e altre forme di sostegno al reddito e a detenuti/internati/richiedenti asilo. I servizi aggiornati sono disponibili dal 15 gennaio 2018; contestualmente è riattivato il contatore del Fondo con la dotazione iniziale di 3 milioni di euro.

Rendicontazione al Ministero del lavoro

La spesa per la copertura è posta a carico del Fondo entro il limite della dotazione annuale. Ai fini del rimborso degli oneri contributivi, Inail trasmette al Ministero del lavoro, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto dei premi dovuti in rapporto al numero delle giornate di attività di pubblica utilità e degli assicurati impegnati nell’anno precedente.

Punti principali

Estensione temporale e finanziamento del Fondo

La legge di bilancio 2018 ha prorogato in via sperimentale la disciplina del Fondo per gli anni 2018 e 2019, mantenendo la dotazione di 3 milioni di euro per ciascun anno. Il Fondo di cui all’art. 1, comma 312, della legge n. 208/2015 è ora destinato solo alle finalità dell’art. 1, comma 86, della legge n. 232/2016.

Soggetti coperti dal 1° gennaio 2018

La copertura assicurativa a carico del Fondo riguarda esclusivamente: imputati ammessi alla prova nel processo penale ex art. 168-bis c.p.; condannati per guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 9-bis, C.d.S.; condannati per guida sotto effetto di stupefacenti ex art. 187, comma 8-bis, C.d.S.; condannati per reati di cui all’art. 73, comma 5-bis, del D.P.R. n. 309/1990. Restano fuori, per effetto della limitazione del Fondo, gli altri precedenti destinatari della disciplina sperimentale.

Modalità di attivazione della copertura

Restano ferme le modalità già descritte nelle circolari Inail n. 45/2015 e n. 15/2016. L’attivazione deve essere richiesta dal soggetto promotore esclusivamente tramite i servizi online, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività o della variazione dei dati. Alla richiesta va allegata la convenzione che disciplina il lavoro di pubblica utilità e i rapporti con le autorità competenti.

Soggetti promotori e responsabilità

I promotori dei progetti di pubblica utilità sono coloro che hanno stipulato le convenzioni con il Ministero della giustizia o con i Presidenti dei tribunali delegati. Possono essere Stato, regioni, province, comuni, aziende sanitarie, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, anche internazionali operanti in Italia. L’obbligo assicurativo e i relativi adempimenti verso Inail gravano sui promotori; gli oneri economici sono a carico delle amministrazioni, organizzazioni o enti presso cui si svolge l’attività gratuita.

Premio speciale unitario e oneri economici

Per la copertura si applica il premio speciale unitario di euro 258,00 annui per soggetto, frazionabile per giornate effettive di attività, con addizionale dell’1%. L’importo si aggiorna automaticamente in relazione alle variazioni annuali della retribuzione convenzionale giornaliera. La spesa è comunque coperta dal Fondo nei limiti della dotazione annuale.

Prestazioni, denunce e obblighi di sicurezza

La copertura opera solo dalla data di attivazione comunicata da Inail via PEC; non vale il principio di automaticità delle prestazioni. In caso di infortunio, la base retributiva per le prestazioni economiche è quella convenzionale giornaliera pari al minimo di retribuzione giornaliera valido per la contribuzione previdenziale. Il soggetto promotore effettua le denunce di infortunio e malattia professionale ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965; l’assicurato deve segnalare ogni infortunio e la malattia professionale al promotore. Gli obblighi di salute e sicurezza gravano sia sul promotore sia sui beneficiari del progetto.

Servizi online aggiornati e monitoraggio del Fondo

Dal 15 gennaio 2018 sono disponibili i servizi online aggiornati; la funzione di inserimento nuovo soggetto non consente più la selezione delle categorie precedentemente coperte e il contatore del Fondo è riattivato con la dotazione iniziale di 3 milioni di euro. Le sedi Inail devono monitorare giornalmente le denunce web per attivare le coperture e gestire variazioni e cessazioni. Il servizio consente la presentazione delle richieste solo fino a esaurimento delle disponibilità del Fondo.

Rendicontazione annuale

Ai fini del rimborso degli oneri contributivi, Inail trasmette al Ministero del lavoro, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto dei premi dovuti in rapporto al numero delle giornate di attività di pubblica utilità e degli assicurati impegnati nell’anno precedente.

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