Circolare Inail n. 7 / Inps n. 7 del 19 gennaio 2018
Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INPS/INAIL fornisce le istruzioni applicative per la pensione di inabilità prevista dall’art. 1, comma 250, della legge n. 232/2016 per i lavoratori affetti da specifiche patologie di origine professionale legate all’amianto. Vengono chiariti destinatari, requisiti sanitari e contributivi, modalità e termini di presentazione delle domande, monitoraggio dei limiti di spesa, decorrenza della prestazione e principali incompatibilità/incumulabilità con altre prestazioni. La circolare disciplina inoltre la reversibilità ai superstiti e il pagamento delle indennità di fine servizio per alcune categorie di dipendenti pubblici.
Pensione di inabilità per soggetti affetti da patologie da esposizione all’amianto
Pensione di inabilità per soggetti affetti da patologie da esposizione all’amianto
La circolare INPS/INAIL n. 7 del 19 gennaio 2018 fornisce le istruzioni applicative dell’art. 1, comma 250, della legge n. 232/2016, come attuato dal decreto interministeriale 31 maggio 2017. La disciplina introduce una pensione di inabilità in favore dei lavoratori colpiti da specifiche patologie asbesto-correlate, con requisiti sanitari e contributivi particolari e con un meccanismo di accesso subordinato ai limiti di spesa fissati dalla legge.
Quadro normativo e finalità
La legge di bilancio 2017 ha previsto, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive, il diritto alla pensione di inabilità in presenza di determinate malattie riconducibili all’esposizione all’amianto, anche se il soggetto non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il decreto 31 maggio 2017 ha definito criteri, modalità di accesso e profili procedurali; la circolare ne illustra l’applicazione operativa, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro.
Soggetti interessati e patologie ammesse
I destinatari sono i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali indicate dalla norma. Le patologie rilevanti, elencate in modo tassativo, sono:
- mesotelioma pleurico (C45.0),
- mesotelioma pericardico (C45.2),
- mesotelioma peritoneale (C45.1),
- mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (C45.7),
- carcinoma polmonare (C34),
- asbestosi (J61).
Per il riconoscimento del beneficio è necessario che tali patologie siano state riconosciute di origine professionale oppure come causa di servizio. Tale riconoscimento può provenire dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente, con pari efficacia dei diversi accertamenti amministrativi richiamati dalla circolare.
Requisiti sanitari
Ai fini della prestazione è sufficiente la certificazione rilasciata dagli organi competenti circa la natura professionale della patologia o la sua qualificazione come causa di servizio. La sede INPS non deve disporre ulteriori accertamenti medici: deve limitarsi a verificare la corrispondenza tra la patologia certificata e quelle previste dalla legge.
La circolare precisa inoltre che la tutela opera anche se il richiedente non versa nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, requisito che normalmente connota la pensione di inabilità ordinaria, ma che in questo caso non è richiesto dalla norma speciale.
Requisiti amministrativi e contribuzione
Il requisito contributivo si considera perfezionato quando risultino versati o accreditati almeno cinque anni di contribuzione nell’intera vita lavorativa. Non è quindi necessario che tali contributi siano collocati nel quinquennio anteriore alla domanda. Resta fermo che la contribuzione utilizzata non deve essere stata già impiegata per la liquidazione di un altro trattamento pensionistico, salvo la specifica eccezione prevista per i titolari di assegno ordinario di invalidità che non abbiano ottenuto la pensione di inabilità ex legge n. 222/1984.
La circolare richiama, per la prestazione, l’applicazione delle disposizioni sul cumulo dei periodi assicurativi di cui all’art. 1, comma 240, della legge n. 228/2012.
Domande, termini e limiti di spesa
La legge prevede che il trattamento sia concesso entro specifici limiti di spesa:
- 20 milioni di euro per l’anno 2017,
- 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Per garantire il rispetto di tali limiti, gli interessati devono presentare all’INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. Tale domanda, così come la successiva domanda di pensione di inabilità, deve essere trasmessa in modalità telematica.
Per il 2017, le domande di riconoscimento dovevano essere presentate entro il 16 settembre 2017; dal 2018 il termine ordinario è fissato al 31 marzo di ogni anno. Le domande di pensione già presentate prima del decreto attuativo non vanno respinte, ma mantenute in evidenza per una possibile liquidazione successiva qualora l’interessato risulti in possesso di tutti i requisiti.
Istruttoria, esiti e riesame
L’INPS verifica sia il requisito sanitario sia quello contributivo. Al termine dell’istruttoria possono verificarsi tre esiti:
- riconoscimento con prima decorrenza utile, se sussistono i requisiti e vi è copertura finanziaria;
- riconoscimento con differimento della decorrenza, se le risorse risultano insufficienti;
- rigetto, se manca uno dei requisiti richiesti.
Avverso le comunicazioni dell’INPS è ammessa richiesta di riesame alla sede che ha emesso il provvedimento, entro 30 giorni dalla ricezione.
Monitoraggio delle risorse e criteri di priorità
L’INPS effettua un monitoraggio annuale delle domande per verificare eventuali scostamenti rispetto alle risorse disponibili. Qualora l’onere, anche prospettico, superi lo stanziamento, l’Istituto individua i soggetti da escludere dal beneficio nell’anno di riferimento e differisce la decorrenza della pensione secondo criteri di priorità basati su:
- maggiore prossimità al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia,
- maggiore anzianità contributiva,
- a parità delle precedenti, data di presentazione della domanda.
Decorrenza della pensione
La pensione è corrisposta, una volta riconosciute le condizioni di accesso, dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Per gli iscritti alla gestione esclusiva, decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso, la decorrenza non può essere anteriore al 2 gennaio 2017.
Incompatibilità e incumulabilità
La circolare richiama, in generale, le regole di erogabilità e incompatibilità previste dall’art. 2 della legge n. 222/1984. In particolare, la pensione di inabilità in esame:
- non è cumulabile con la rendita diretta INAIL per lo stesso evento invalidante;
- non è cumulabile con la rendita INAIL anche quando questa riguardi più eventi lesivi, se almeno uno è riconducibile a una delle patologie ammesse;
- è invece cumulabile con l’indennizzo in capitale per menomazioni dell’integrità psico-fisica compreso tra il 6% e il 15% previsto dal d.lgs. n. 38/2000;
- non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all’amianto né con altri benefici pensionistici previsti ad altro titolo.
Se la rendita INAIL viene riconosciuta successivamente alla liquidazione della pensione di inabilità per il medesimo evento invalidante, la pensione viene sospesa e devono essere recuperati i ratei eventualmente erogati nel periodo di concomitanza.
Assegno mensile di assistenza
L’assegno mensile di assistenza previsto dall’art. 13 della legge n. 118/1971 non è compatibile con la pensione oggetto della circolare. È comunque salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole secondo le modalità richiamate dalla circolare INPS n. 164/1993.
Misura della prestazione
La pensione di inabilità è calcolata secondo le disposizioni della legge n. 222/1984 e delle successive modifiche e integrazioni.
Reversibilità
La prestazione è reversibile in favore dei superstiti del pensionato. La reversibilità spetta anche se l’assicurato, in possesso dei requisiti sanitari e contributivi, decede durante l’iter di definizione della domanda di pensione. La pensione ai superstiti è cumulabile con la rendita ai superstiti INAIL riferita a una delle patologie richiamate. La circolare precisa, infine, che i superstiti dell’iscritto non possono presentare una propria istanza per il riconoscimento originario del beneficio.
Indennità di fine servizio per il personale pubblico
Per i lavoratori indicati dall’art. 1, comma 2, e dall’art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, se rientranti nelle fattispecie previste dalla norma, le indennità di fine servizio comunque denominate sono corrisposte nel momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla loro liquidazione secondo la disciplina dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011 e della normativa vigente in materia di trattamento di fine servizio.
Sintesi operativa
In conclusione, la circolare disciplina una prestazione previdenziale speciale, riservata a soggetti colpiti da malattie asbesto-correlate riconosciute come professionali o da causa di servizio, con un requisito contributivo ridotto a cinque anni e con accesso subordinato a domanda telematica e al rispetto di tetti di spesa annuali. La gestione amministrativa è improntata a un forte coordinamento tra INPS, INAIL e amministrazioni competenti, soprattutto in tema di verifica della patologia, monitoraggio delle risorse e coordinamento con le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.
Punti principali
Destinatari e patologie rilevanti
Il beneficio è riservato ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima. Le patologie che danno titolo alla pensione sono tassativamente elencate: mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale e della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi. È necessario che tali patologie siano riconosciute di origine professionale oppure come causa di servizio da INAIL o da altre amministrazioni competenti.
Requisiti sanitari e amministrativi
Sul piano sanitario, il riconoscimento deve risultare da certificazione rilasciata dalle amministrazioni competenti; non occorrono ulteriori accertamenti medici da parte dell’INPS. Sul piano amministrativo, il requisito contributivo si considera perfezionato con almeno cinque anni di contribuzione versata o accreditata nell’intera vita lavorativa, anche non collocati nel quinquennio precedente la domanda. È prevista l’applicazione delle regole sul cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228/2012.
Domande, termini e monitoraggio della spesa
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio e le domande di pensione devono essere presentate telematicamente all’INPS. Per il 2017 le domande di riconoscimento erano da presentare entro il 16 settembre 2017; dal 2018 il termine ordinario è il 31 marzo di ogni anno. Le domande sono accolte nei limiti di spesa fissati in 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni annui dal 2018. L’INPS effettua un monitoraggio annuale e, in caso di insufficienza delle risorse, differisce la decorrenza secondo priorità basate su età anagrafica, anzianità contributiva e data di presentazione.
Decorrenza, erogazione e gestione delle domande pendenti
La pensione decorre, in via generale, dal primo giorno del mese successivo alla domanda, ma per gli iscritti alle gestioni esclusive decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In ogni caso non può essere anteriore al 2 gennaio 2017. Le domande di pensione già presentate prima del decreto attuativo, o presentate in attesa dell’esito della verifica preliminare, non vanno respinte ma tenute in evidenza per la successiva liquidazione, se risultano integrati tutti i requisiti.
Incompatibilità, incumulabilità e reversibilità
La pensione è soggetta alle regole generali di erogabilità e incompatibilità delle pensioni di inabilità della legge n. 222/1984. È incumulabile con la rendita diretta INAIL per lo stesso evento invalidante, anche quando la rendita riguardi più eventi lesivi e almeno uno rientri nelle patologie ammesse; resta invece cumulabile con l’indennizzo in capitale per menomazioni tra il 6% e il 15%. È inoltre incumulabile con altri benefici pensionistici per esposizione all’amianto e con altri benefici previsti a diverso titolo. La prestazione è reversibile ai superstiti, ma non è prevista la domanda dei superstiti per il riconoscimento originario del beneficio.
Indennità di fine servizio per il personale pubblico
Per i lavoratori del comparto pubblico indicati nella circolare e per il personale degli enti pubblici di ricerca, le indennità di fine servizio comunque denominate sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto secondo la disciplina dell’art. 24 del decreto-legge n. 201/2011 e secondo la normativa vigente sul trattamento di fine servizio.
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