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Circolare

Circolare Inail n. 6 del 18 gennaio 2018

Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Sospensione dell’applicazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, per effetto delle verifiche in corso presso la Commissione europea in materia di aiuti di Stato, dal 1° gennaio 2018 è sospesa l’applicazione della riduzione contributiva prevista per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Di conseguenza, per l’autoliquidazione 2017/2018 e per il premio 2017 da regolare entro il 16 febbraio 2018, i premi e contributi assicurativi Inail devono essere versati per intero. La sospensione riguarda sia i datori di lavoro iscritti alla gestione Navigazione sia i pescatori della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari, oltre ai premi speciali unitari dei pescatori autonomi e delle cooperative/compagnie di pescatori. Sono inoltre in aggiornamento le basi di calcolo e i servizi online per gli adempimenti contributivi.

Sospensione degli sgravi contributivi per pesca costiera e pesca in acque interne e lagunari

Sgravi contributivi per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari: sospensione dell’applicazione

La circolare interviene sul regime di agevolazione contributiva previsto per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, disponendone la sospensione temporanea dal 1° gennaio 2018. Il provvedimento è motivato dall’avvio del procedimento di autorizzazione presso la Commissione europea, in un contesto in cui il beneficio è qualificato come aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE.

Quadro normativo e evoluzione del beneficio

Il documento ricostruisce l’evoluzione della misura a partire dall’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dalla successiva estensione operata dall’articolo 4, comma 5-bis, della legge 23 novembre 2000, n. 343, che ha riconosciuto il beneficio alle imprese che esercitano la pesca costiera nel limite del 70 per cento.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha poi esteso la misura anche alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, sempre nel limite del 70 per cento, per gli anni 2001, 2002 e 2003. La circolare ricorda inoltre le successive proroghe e rimodulazioni, fino alle percentuali applicate negli anni più recenti:

  • 80 per cento per il 2008-2011;
  • 60 per cento per il 2012;
  • 63,2 per cento per il 2013 e il 2014;
  • 57,5 per cento per il 2015;
  • 50,3 per cento per il 2016;
  • 48,7 per cento per il 2017;
  • 45,07 per cento a decorrere dal 2018, come stabilito dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Motivo della sospensione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota protocollo 0012233.22-12-2017, ha rappresentato che, in attesa della decisione della Commissione europea sul regime agevolativo, l’applicazione della riduzione non può essere proseguita, in ossequio alla disciplina unionale sugli aiuti di Stato. In conseguenza di tale indirizzo, l’Inail sospende l’applicazione dello sgravio fino a nuove istruzioni del Ministero vigilante.

Effetti sui premi e contributi assicurativi Inail

Dal 1° gennaio 2018 i premi e contributi assicurativi riscossi dall’Inail devono essere calcolati senza la riduzione contributiva. La sospensione produce effetti immediati sull’autoliquidazione 2017/2018 e sul premio 2017 da regolare entro il 16 febbraio 2018.

Devono quindi essere corrisposti in misura intera:

  • i premi dell’autoliquidazione 2017/2018, con versamento in unica soluzione entro il 16 febbraio 2018 oppure in quattro rate con scadenza 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018;
  • i premi speciali unitari dovuti dai pescatori autonomi e dalle società cooperative o compagnie di pescatori per i soci, assicurati con la polizza speciale pescatori;
  • il premio 2017, che va regolato entro il 16 febbraio 2018 senza applicazione della riduzione.

Soggetti interessati

La sospensione riguarda in particolare:

  • i datori di lavoro iscritti alla gestione Navigazione per l’assicurazione dei componenti l’equipaggio delle navi da pesca, assicurati con la categoria naviglio 73 "Pesca costiera";
  • i pescatori della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari che assicurano i familiari alla voce di tariffa 1200 della tariffa industria con polizza dipendenti;
  • i pescatori autonomi e le società cooperative o compagnie di pescatori per i soci assicurati con polizza speciale pescatori.

Aggiornamento delle basi di calcolo e dei servizi online

La circolare informa inoltre che sono in corso di aggiornamento le basi di calcolo dei premi per i soggetti interessati dalla sospensione, nonché i servizi telematici collegati all’autoliquidazione 2017/2018. In particolare, risultano in aggiornamento:

  • "Invio telematico dichiarazione salari";
  • "Alpi online" per le posizioni assicurative territoriali (PAT);
  • "Invio delle retribuzioni e calcolo del premio" per le posizioni assicurative navigazione (PAN).

La disponibilità dei servizi sarà comunicata con una successiva nota informativa.

Punti principali

Oggetto e finalità

La circolare riguarda gli sgravi contributivi riconosciuti alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari e dispone la sospensione della loro applicazione a partire dal 1° gennaio 2018.

Quadro normativo di riferimento

Richiama il decreto-legge n. 457/1997, articolo 6, le successive estensioni e proroghe previste dalla legge n. 343/2000, dalla legge n. 388/2000 e dalle norme finanziarie annuali, fino alla legge n. 205/2017, che ha fissato dal 2018 la misura del beneficio nel 45,07%.

Qualificazione come aiuto di Stato

L’agevolazione è qualificata come aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE; il Ministero del lavoro, con nota del 22 dicembre 2017, ha ritenuto necessario sospenderne l’applicazione in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea.

Sospensione dal 1° gennaio 2018

Fino a nuove indicazioni ministeriali, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997 non si applica ai premi e contributi assicurativi riscossi dall’Inail dal 1° gennaio 2018.

Conseguenze sugli adempimenti e sui versamenti

Devono essere versati in misura intera i premi dell’autoliquidazione 2017/2018, con scadenza 16 febbraio 2018 in unica soluzione oppure in quattro rate (16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018). La sospensione comporta anche il pagamento integrale del premio 2017, da regolare entro il 16 febbraio 2018.

Soggetti interessati

La sospensione riguarda i datori di lavoro iscritti alla gestione Navigazione per l’assicurazione dei componenti l’equipaggio delle navi da pesca, assicurati con categoria naviglio 73 "Pesca costiera", e i pescatori della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari che assicurano i familiari alla voce di tariffa 1200 con polizza dipendenti. Si applica inoltre ai premi speciali unitari dovuti da pescatori autonomi e da società cooperative o compagnie di pescatori per i soci, con polizza speciale pescatori.

Aggiornamenti dei sistemi

Sono in corso di aggiornamento le basi di calcolo dei premi e i servizi online relativi all’autoliquidazione 2017/2018: "Invio telematico dichiarazione salari", "Alpi online" per le PAT e "Invio delle retribuzioni e calcolo del premio" per le PAN. La disponibilità dei servizi sarà comunicata con apposita nota.

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