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Legge

L.R. Calabria 37/2018

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37.

Normativa regionaleL.R. Calabria 37/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Calabria n. 37/2015 sulle denunce di interventi strutturali in zona sismica, sostituendo riferimenti e termini tecnici, ridefinendo il procedimento di valutazione dei progetti e l’uso della piattaforma informatica regionale. Si applica alle opere denunciate dopo l’entrata in vigore. È parzialmente incostituzionale l’art. 7, comma 1, lett. b), limitatamente al nuovo comma 3-ter, lett. b), dell’art. 6 l.r. 37/2015.

Modifiche alla disciplina regionale sulle procedure per interventi strutturali e pianificazione territoriale in prospettiva sismica

Modifiche alla disciplina regionale sulle opere strutturali in prospettiva sismica

La legge regionale Calabria n. 37 del 2 ottobre 2018 interviene sulla l.r. 31 dicembre 2015, n. 37, che disciplina la denuncia degli interventi di carattere strutturale e la pianificazione territoriale in prospettiva sismica. Il provvedimento aggiorna riferimenti normativi, termini organizzativi e modalità di istruttoria dei progetti, con applicazione limitata alle opere denunciate dopo la sua entrata in vigore.

Aggiornamento del titolo e dei riferimenti organizzativi

Viene modificato il titolo della l.r. 37/2015, eliminando il richiamo alla precedente legge regionale n. 35 del 2009 e mantenendo la denominazione sostanziale della disciplina sulle procedure per la denuncia degli interventi strutturali e sulla pianificazione territoriale in prospettiva sismica.

Sul piano organizzativo, in tutte le disposizioni elencate della l.r. 37/2015 la parola “Servizio” è sostituita con “Settore”, con conseguente riallineamento della terminologia amministrativa interna.

Aggiornamento dei rinvii tecnici e delle norme applicabili

La legge sostituisce diversi rinvii alle “NTC 2008” e ad altre formule tecniche con il richiamo alle norme tecniche per le costruzioni previste dall’articolo 52 del d.p.r. 380/2001. Nei casi di opere pubbliche, la disciplina richiama anche la normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.

In particolare, vengono adeguati i riferimenti contenuti nelle norme regionali sulle definizioni tecniche, sulle prescrizioni progettuali, sulla documentazione e sui criteri da seguire in sede di progettazione e controllo.

Varianti, modifiche strutturali e individuazione degli estremi del titolo abilitativo

La disciplina viene precisata quanto alle modifiche agli interventi strutturali. Salvo quanto previsto per le varianti prive di modifiche strutturali significative, resta rilevante ogni modifica strutturale.

Le varianti che non comportano modifiche strutturali significative sono demandate alla definizione e disciplina del regolamento attuativo.

Viene inoltre integrato il contenuto delle dichiarazioni o degli atti istruttori, prevedendo l’indicazione degli estremi del titolo o del riferimento necessario nei casi disciplinati dalla legge.

Procedimento di valutazione del progetto e ruolo del Settore tecnico regionale

Il cuore dell’intervento riguarda la valutazione dei progetti ai fini del rilascio dell’atto autorizzativo o del diniego. Il competente Settore tecnico regionale effettua le verifiche con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, anche mediante la piattaforma informatica regionale.

Le verifiche sono distinte in due grandi ambiti:

  • verifiche formali, relative alla completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell’istanza e delle dichiarazioni; alla presenza della certificazione del progettista per le sopraelevazioni; al corretto versamento del contributo di istruttoria; alla completezza degli elaborati; alla regolarità delle sottoscrizioni;
  • verifiche sostanziali, relative alla conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni, alla coerenza tra progetto architettonico e strutturale, alla corrispondenza tra intervento dichiarato ed elaborati, al livello di conoscenza nelle costruzioni esistenti, alla completezza del progetto, alla congruità dei parametri inseriti nella piattaforma, alla relazione di calcolo, alle prove sui materiali e alle indagini sui terreni, nonché alla scheda di sintesi dei dati.

Il progettista resta comunque responsabile dell’intera progettazione strutturale.

Limiti delle verifiche regionali

La legge delimita espressamente l’oggetto delle verifiche del Settore tecnico regionale. Esse non riguardano:

  • la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifica normativa di settore;
  • la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, quando la progettazione debba tenerne conto;
  • le valutazioni sull’appropriatezza delle scelte progettuali del progettista.

Inoltre, nell’ambito delle verifiche, il Settore tecnico regionale non ha l’obbligo di esaminare i tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.

Rilascio dell’autorizzazione e documentazione collegata

L’atto autorizzativo o il diniego sono rilasciati dal competente Settore tecnico regionale all’esito delle verifiche previste dalla disciplina regionale.

Vengono altresì aggiornati gli obblighi documentali connessi ad alcune fasi del procedimento, includendo il richiamo all’attestazione di rispondenza prevista dalla disciplina regionale e al regolamento di attuazione.

Norma transitoria

Le nuove disposizioni si applicano alle opere per le quali la denuncia di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 37/2015 sia acquisita al protocollo della Regione dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 37/2018. Restano ferme le disposizioni già applicabili ai procedimenti antecedenti.

Profili di legittimità costituzionale

La legge dà conto di una declaratoria di illegittimità costituzionale successiva: la Corte costituzionale, con sentenza n. 264/2019, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, comma 1, lettera b), della presente legge, limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell’art. 6 della l.r. 37/2015.

Regime finanziario ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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