L.R. Calabria 38/2018
Integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 38/2018 integra la l.r. 8/1995 per consentire, in presenza di specifici requisiti sociali e familiari, la permanenza temporanea e la regolarizzazione di occupazioni senza titolo di alloggi ERP già occupati al 31 dicembre 2015. Prevede domanda entro 180 giorni dal 30 settembre 2018, rateizzazione dei canoni arretrati e termini per la decisione degli enti e l’eventuale sgombero.
Integrazioni sulla regolarizzazione e permanenza temporanea negli alloggi ERP occupati senza titolo
Integrazioni alla disciplina regionale sulle occupazioni senza titolo di alloggi ERP
La legge regionale Calabria 3 ottobre 2018, n. 38 interviene sulla l.r. 8/1995 per ampliare e precisare la disciplina della regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La misura riguarda esclusivamente il territorio della Regione Calabria e introduce una tutela temporanea per nuclei familiari in particolari condizioni di disagio.
Ambito di applicazione e presupposti
La disciplina si applica agli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo alla data del 31 dicembre 2015. La permanenza temporanea è consentita in deroga alla regola generale per i nuclei familiari che, alla data del 31 agosto 2018, versino in grave disagio socio-economico e presentino al loro interno almeno una delle seguenti situazioni:
- figli minori;
- persone con handicap ai sensi dell’art. 8 della l.r. 32/1996;
- persone di età superiore a 70 anni;
- donne in stato di gravidanza.
La ratio dichiarata è quella di evitare possibili turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Domanda di regolarizzazione o di permanenza temporanea
I nuclei familiari che possiedono i requisiti previsti devono presentare agli enti proprietari o gestori, entro 180 giorni decorrenti dal 30 settembre 2018, la domanda di regolarizzazione del rapporto locativo oppure la domanda di permanenza temporanea. Il termine è perentorio: il mancato invio comporta decadenza dal beneficio.
Prima di adottare la decisione, gli enti proprietari o gestori devono richiedere al comune o all’azienda sanitaria provinciale competente l’attestazione della condizione di grave disagio socio-economico del nucleo familiare.
Durata della permanenza e regolarizzazione del rapporto
Per i nuclei in possesso dei requisiti è prevista l’assegnazione provvisoria dell’alloggio per cinque anni. Alla scadenza, l’assegnazione può essere prorogata per ulteriori due anni, ma solo se permangono i requisiti che hanno giustificato l’assegnazione originaria.
Gli alloggi assegnati temporaneamente in base a questa disciplina non sono soggetti ad alcune disposizioni della l.r. 32/1996 e della l.r. 57/2017, nei limiti espressamente indicati dalla legge.
Rateizzazione dei canoni e delle indennità arretrate
Su richiesta dell’occupante senza titolo, quando l’alloggio è soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo o a permanenza temporanea, è ammessa la rateizzazione dei canoni arretrati o delle indennità mensili non versate fino a un massimo di sette anni.
La rateizzazione è subordinata al versamento di un acconto iniziale pari al 25% delle somme dovute. Per i nuclei familiari con ISEE in corso di validità inferiore a 8.000 euro, l’acconto si riduce al 10%.
Tempi di istruttoria, contratto e sgombero in caso di rigetto
Gli enti proprietari o gestori devono definire le domande entro 60 giorni dal loro ricevimento.
In caso di accoglimento, entro 60 giorni devono essere definiti con i futuri assegnatari:
- l’eventuale piano di rateizzazione dei canoni o delle indennità non versate;
- la stipula dei relativi contratti di locazione.
In caso di rigetto motivato, gli alloggi devono essere sgomberati e riassegnati entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ai richiedenti, secondo le procedure della l.r. 32/1996 e in favore dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Testo integrale
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