Ordinanza n. 20/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del Provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Ancona in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di Ancona ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il -OMISSIS- dal ricorrente, nonché di tutti gli atti ad esso preordinati, preparatori, presupposti e consequenziali o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Ancona che ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone incidentalmente la sospensione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il diniego si fonda sulla condanna del ricorrente per un reato ostativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente contestava, in sede cautelare, la legittimità del provvedimento e ne chiedeva la sospensione; tuttavia, il ricorso non documentava legami familiari tali da imporre una specifica valutazione da parte dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenesse, seppure in forma sintetica, un giudizio di pericolosità riferito al ricorrente e che la condanna per un reato ostativo costituisse elemento rilevante ai fini del diniego. Ha inoltre rilevato l'assenza di documentazione relativa a legami familiari idonei a imporre una specifica ponderazione da parte della pubblica amministrazione. Non è stata quindi disposta la sospensione dell'efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La condanna per un reato ostativo rileva ai fini della valutazione negativa sulla permanenza del cittadino straniero e del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto non sono stati ravvisati elementi sufficienti per concedere la sospensione del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 10 del regolamento europeo richiamato, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e relativi a reati e condanne penali.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali relativi a reati e condanne penali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di una condanna per un reato ostativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 può sostenere il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno quando il provvedimento amministrativo contenga almeno un sintetico giudizio di pericolosità riferito all'interessato.
- La mancata documentazione di legami familiari rilevanti esclude, allo stato degli atti cautelari, la necessità di una specifica ponderazione di tali legami da parte dell'amministrazione nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.
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