Ordinanza n. 73/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza del Settore ufficio tecnico n. -OMISSIS-, del verbale di sopralluogo a firma del responsabile dell’U.t.c. del -OMISSIS- nonché di ogni altro atto antecedente, consequenziale e, comunque, connesso, ivi inclusi relazioni e accertamenti ove esistenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del settore ufficio tecnico comunale, verbale di sopralluogo e atti connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'ordinanza dell'ufficio tecnico comunale, un verbale di sopralluogo e gli ulteriori atti antecedenti, consequenziali o connessi, inclusi eventuali relazioni e accertamenti. Dal testo dell'ordinanza interlocutoria non emergono i motivi specifici di legittimità dedotti contro gli atti impugnati. Il Presidente del TAR ha ritenuto necessario acquisire dalle parti costituite una dichiarazione sull'attuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito, ovvero sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere; in caso di permanenza dell'interesse, devono essere indicate anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.
La decisione
Il Presidente del TAR per il Molise ha adottato un'ordinanza interlocutoria, salva ogni decisione del Collegio, disponendo gli incombenti istruttori indicati in motivazione. Le parti costituite devono depositare entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sull'interesse attuale alla definizione del giudizio, sulle eventuali ragioni di rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l'interesse permanga, sulle eventuali connessioni con altri giudizi amministrativi. La misura è finalizzata alla razionalizzazione dei ruoli, allo smaltimento dell'arretrato e alla corretta applicazione della cooperazione processuale per la ragionevole durata del processo. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
È richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori necessari all'acquisizione di elementi utili alla trattazione del giudizio.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato in relazione all'esigenza di accrescere la funzionalità del Tribunale e di inserire nei ruoli di udienza i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di cooperazione tra giudice e parti giustifica la richiesta di dichiarazioni aggiornate sull'interesse alla decisione e sulle eventuali cause di definizione anticipata o connessioni con altri giudizi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In via interlocutoria, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite una dichiarazione aggiornata sulla permanenza dell'interesse alla decisione di merito e sull'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare o mantenere la causa nel ruolo di udienza.
- Nell'ambito della gestione dei ruoli e dello smaltimento dell'arretrato, la richiesta alle parti di indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi amministrativi è funzionale alla razionalizzazione della trattazione e alla migliore organizzazione dell'attività giurisdizionale.
- Il principio secondo cui giudice amministrativo e parti cooperano per la ragionevole durata del processo può fondare incombenti interlocutori diretti a evitare la trattazione di giudizi privi di interesse attuale o suscettibili di definizione anticipata.
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