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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/998

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/998 della Commissione, del 21 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione di alcuni ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata. Tali valori sono fissati in allegato per specifici codici NC e paesi terzi di origine, secondo il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il provvedimento ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata nell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, limitatamente ai codici NC e alle origini/paesi terzi ivi elencati. Rileva ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina comune dei mercati agricoli; non introduce regole generali per tutti i prodotti agricoli, ma solo per le specifiche combinazioni prodotto/origine riportate nell'allegato. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/998 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la determinazione quotidiana di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il meccanismo è finalizzato a determinare il prezzo di entrata dei prodotti importati dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente taluni prodotti ortofrutticoli individuati nell'allegato tramite codici NC e corrispondenti origini. I valori sono espressi in euro per 100 chilogrammi e variano a seconda del prodotto e del paese terzo di provenienza. Tra le origini indicate figurano, a seconda del prodotto, Marocco, Turchia, Argentina, Brasile, Cile, Cina, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Stati Uniti, Uruguay, Sudafrica e la categoria "altre origini" indicata con il codice "ZZ".

Contenuto dell'allegato

L'allegato contiene la tabella dei valori forfettari all'importazione applicabili ai singoli codici NC elencati. A titolo esemplificativo, sono riportati valori per:

  • 0702 00 00;
  • 0709 93 10;
  • 0805 50 10;
  • 0808 10 80;
  • 0809 10 00;
  • 0809 29 00;
  • 0809 30 10 e 0809 30 90;
  • 0809 40 05.

Per ciascuna combinazione prodotto/origine è indicato un importo specifico in EUR/100 kg, destinato a essere utilizzato nel calcolo del prezzo di entrata.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in ragione della natura quotidiana e variabile del calcolo dei valori forfettari. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differiscono in funzione del codice NC del prodotto e del codice paese terzo di origine, con il codice "ZZ" usato per indicare "altre origini".

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri stabiliti per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Prodotti e valori elencati nell'allegato

L'allegato riporta i valori per specifici ortofrutticoli identificati dai codici NC, tra cui 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05, con importi differenziati per origine, ad esempio MA, TR, AR, BR, CL, CN, NZ, SA, US, UY, ZA e ZZ.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledazi doganaliortofrutta

Testo integrale

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