Regolamento (UE) 2016/987
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/987 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per un dato giorno di applicazione, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato sulla base della normativa dell'OCM dei prodotti agricoli e delle regole specifiche per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I valori sono fissati nell'allegato, per specifici codici NC e origini paesi terzi, ed entrano in vigore immediatamente con la pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati dall'allegato del regolamento, in relazione ai codici NC e ai paesi terzi di origine indicati. È rilevante ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE degli ortofrutticoli; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/987 della Commissione fissa, per una specifica giornata di applicazione, i valori forfettari all'importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le regole tecniche del settore ortofrutticolo previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'OCM dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. In particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, di tale regolamento attribuisce rilievo ai valori forfettari all'importazione, calcolati sulla base di dati giornalieri variabili e finalizzati alla determinazione del prezzo di entrata per i prodotti interessati.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli identificati mediante codici NC e origini paesi terzi indicati nell'allegato. Non introduce una disciplina generale per tutto il settore agroalimentare, ma opera in modo puntuale sui prodotti elencati e sulle relative origini. Il codice "ZZ" è espressamente riferito alle "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili ai fini dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 543/2011 sono quelli contenuti nell'allegato. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del codice NC del prodotto e del paese terzo di origine.
L'allegato riporta, tra gli altri, valori per i codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10/0809 30 90 e 0809 40 05, con differenziazioni per origini quali Marocco, Turchia, Argentina, Brasile, Cile, Cina, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Stati Uniti, Uruguay, Sudafrica e altre origini.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.
Calcolo giornaliero dei valori forfettari
Il considerando rileva che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, secondo l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Valori forfettari fissati nell'allegato
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento, espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e origine.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Prodotti e origini interessati
L'allegato elenca i valori per specifici codici NC, tra cui 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10/0809 30 90 e 0809 40 05, con valori distinti per diversi paesi terzi di origine (ad es. MA, TR, AR, BR, CL, CN, NZ, SA, US, UY, ZA) e per il codice "ZZ" relativo alle altre origini.
Come è indicizzato
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