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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/997

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 della Commissione, del 21 giugno 2016, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione e a specie suine minori [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l'impiego, come additivo per mangimi, di un preparato enzimatico composto da endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Trichoderma reesei. L'autorizzazione è concessa per scrofe in lattazione, comprese le specie suine minori, e per specie suine minori svezzate e da ingrasso, sulla base della valutazione positiva dell'EFSA circa sicurezza ed efficacia. Le condizioni d'impiego, i tenori minimi e le misure di protezione per gli utilizzatori sono stabiliti nell'allegato.

Autorizzazione come additivo per mangimi dell'endo-1,4-beta-xilanasi e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Trichoderma reesei per scrofe in lattazione e specie suine minori.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all'impiego, nell'alimentazione animale, del preparato enzimatico identificato nell'allegato, classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L'autorizzazione riguarda le scrofe in lattazione, comprese le specie suine minori, e le specie suine minori svezzate e da ingrasso. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le condizioni specifiche d'uso, i tenori minimi e le altre prescrizioni sono fissati nell'allegato.

Autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi per mangimi suini

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 della Commissione autorizza un preparato enzimatico composto da endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 e endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6, entrambe prodotte da Trichoderma reesei, come additivo per mangimi. La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e tiene conto del parere favorevole dell'EFSA del 3 dicembre 2015, che non ha rilevato rischi per salute animale, salute umana o ambiente alle condizioni proposte.

Ambito di applicazione e destinatari

L'autorizzazione riguarda un additivo zootecnico, classificato nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L'impiego è consentito per:

  • scrofe in lattazione, comprese le specie suine minori;
  • specie suine minori svezzate e da ingrasso.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure di recepimento. L'entrata in vigore avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Base normativa e valutazione scientifica

La Commissione richiama la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che stabilisce motivi e procedure per l'autorizzazione degli additivi per mangimi. La domanda di autorizzazione era stata presentata ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall'articolo 7, paragrafo 3. La Commissione afferma che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

L'EFSA, nel parere del 3 dicembre 2015, ha concluso che il preparato non presenta effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che, alla dose raccomandata, è efficace per le specie destinatarie. L'Autorità ha inoltre ritenuto non necessari requisiti specifici di monitoraggio post-commercializzazione.

Composizione dell'additivo e identificazione

L'allegato identifica il prodotto con il numero 4a15 e indica come titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd. Il preparato è composto da:

  • endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), con attività minima di 12 200 U/g;
  • endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD 2106), con attività minima di 1 520 U/g.

Il prodotto può presentarsi in forma solida e liquida. Le sostanze attive sono caratterizzate secondo i ceppi microbici indicati nell'allegato.

Condizioni d'impiego e tenori minimi

Per le scrofe in lattazione, comprese le specie suine minori, il mangime completo con umidità al 12% deve contenere almeno:

  • 1 220 U di endo-1,4-beta-xilanasi/kg;
  • 152 U di endo-1,3(4)-beta-glucanasi/kg.

Per le specie suine minori svezzate e da ingrasso, il tenore minimo è pari a:

  • 610 U di endo-1,4-beta-xilanasi/kg;
  • 76 U di endo-1,3(4)-beta-glucanasi/kg.

L'allegato non indica un tenore massimo. Le condizioni d'uso devono essere rispettate nei mangimi completi e nelle premiscele secondo la struttura dell'autorizzazione.

Metodi di analisi

Per il controllo dell'additivo sono indicati metodi colorimetrici basati sulla misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'azione enzimatica su specifici substrati:

  • per l'endo-1,4-beta-xilanasi, substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina;
  • per l'endo-1,3(4)-beta-glucanasi, substrati di beta-glucano d'orzo reticolato con azzurrina.

L'allegato rinvia anche alla documentazione tecnica del laboratorio di riferimento dell'Unione per gli additivi per mangimi.

Prescrizioni per etichettatura, conservazione e sicurezza degli operatori

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono essere riportate le condizioni di conservazione e la stabilità durante il trattamento termico. Inoltre, per prevenire i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate. Qualora tali misure non bastino a ridurre il rischio a un livello accettabile, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale adeguati.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto della Commissione adottato in esecuzione del regolamento (CE) n. 1831/2003, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

L'articolo 1 autorizza il preparato indicato nell'allegato, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione, come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni ivi stabilite.

Base giuridica e valutazione scientifica

L'autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e il parere favorevole dell'EFSA del 3 dicembre 2015, che conclude per l'assenza di effetti nocivi e per l'efficacia alle dosi raccomandate.

Specie destinatarie e categoria di impiego

L'allegato limita l'impiego a scrofe in lattazione, comprese le specie suine minori, e a specie suine minori svezzate e da ingrasso. Il preparato è classificato come additivo zootecnico, gruppo funzionale promotori della digestione.

Composizione e attività minima

Il preparato è composto da endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) e da endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD 2106). L'attività minima è pari a 12 200 U/g per la xilanasi e 1 520 U/g per la glucanasi; il prodotto può essere in forma solida e liquida.

Tenori minimi nei mangimi completi

Per le scrofe in lattazione, il tenore minimo è di 1 220 U di endo-1,4-beta-xilanasi e 152 U di endo-1,3(4)-beta-glucanasi per kg di mangime completo al 12% di umidità. Per le specie suine minori svezzate e da ingrasso, il tenore minimo è di 610 U di endo-1,4-beta-xilanasi e 76 U di endo-1,3(4)-beta-glucanasi per kg di mangime completo al 12% di umidità.

Metodi di analisi

Sono indicati metodi colorimetrici per la caratterizzazione della sostanza attiva nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi: uno per l'endo-1,4-beta-xilanasi su substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina e uno per l'endo-1,3(4)-beta-glucanasi su substrati di beta-glucano d'orzo reticolato con azzurrina.

Obblighi per etichettatura e uso

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità durante il trattamento termico.

Tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per ridurre i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile, l'uso dell'additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale adeguati.

Entrata in vigore

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisicurezza alimentaresanità animale

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