Regolamento (UE) 2016/997
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 della Commissione, del 21 giugno 2016, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione e a specie suine minori [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l'impiego, come additivo per mangimi, di un preparato enzimatico composto da endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Trichoderma reesei. L'autorizzazione è concessa per scrofe in lattazione, comprese le specie suine minori, e per specie suine minori svezzate e da ingrasso, sulla base della valutazione positiva dell'EFSA circa sicurezza ed efficacia. Le condizioni d'impiego, i tenori minimi e le misure di protezione per gli utilizzatori sono stabiliti nell'allegato.
Autorizzazione come additivo per mangimi dell'endo-1,4-beta-xilanasi e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Trichoderma reesei per scrofe in lattazione e specie suine minori.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all'impiego, nell'alimentazione animale, del preparato enzimatico identificato nell'allegato, classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L'autorizzazione riguarda le scrofe in lattazione, comprese le specie suine minori, e le specie suine minori svezzate e da ingrasso. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le condizioni specifiche d'uso, i tenori minimi e le altre prescrizioni sono fissati nell'allegato.
Autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi per mangimi suini
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 della Commissione autorizza un preparato enzimatico composto da endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 e endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6, entrambe prodotte da Trichoderma reesei, come additivo per mangimi. La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e tiene conto del parere favorevole dell'EFSA del 3 dicembre 2015, che non ha rilevato rischi per salute animale, salute umana o ambiente alle condizioni proposte.
Ambito di applicazione e destinatari
L'autorizzazione riguarda un additivo zootecnico, classificato nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L'impiego è consentito per:
- scrofe in lattazione, comprese le specie suine minori;
- specie suine minori svezzate e da ingrasso.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure di recepimento. L'entrata in vigore avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Base normativa e valutazione scientifica
La Commissione richiama la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che stabilisce motivi e procedure per l'autorizzazione degli additivi per mangimi. La domanda di autorizzazione era stata presentata ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall'articolo 7, paragrafo 3. La Commissione afferma che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
L'EFSA, nel parere del 3 dicembre 2015, ha concluso che il preparato non presenta effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che, alla dose raccomandata, è efficace per le specie destinatarie. L'Autorità ha inoltre ritenuto non necessari requisiti specifici di monitoraggio post-commercializzazione.
Composizione dell'additivo e identificazione
L'allegato identifica il prodotto con il numero 4a15 e indica come titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd. Il preparato è composto da:
- endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), con attività minima di 12 200 U/g;
- endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD 2106), con attività minima di 1 520 U/g.
Il prodotto può presentarsi in forma solida e liquida. Le sostanze attive sono caratterizzate secondo i ceppi microbici indicati nell'allegato.
Condizioni d'impiego e tenori minimi
Per le scrofe in lattazione, comprese le specie suine minori, il mangime completo con umidità al 12% deve contenere almeno:
- 1 220 U di endo-1,4-beta-xilanasi/kg;
- 152 U di endo-1,3(4)-beta-glucanasi/kg.
Per le specie suine minori svezzate e da ingrasso, il tenore minimo è pari a:
- 610 U di endo-1,4-beta-xilanasi/kg;
- 76 U di endo-1,3(4)-beta-glucanasi/kg.
L'allegato non indica un tenore massimo. Le condizioni d'uso devono essere rispettate nei mangimi completi e nelle premiscele secondo la struttura dell'autorizzazione.
Metodi di analisi
Per il controllo dell'additivo sono indicati metodi colorimetrici basati sulla misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'azione enzimatica su specifici substrati:
- per l'endo-1,4-beta-xilanasi, substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina;
- per l'endo-1,3(4)-beta-glucanasi, substrati di beta-glucano d'orzo reticolato con azzurrina.
L'allegato rinvia anche alla documentazione tecnica del laboratorio di riferimento dell'Unione per gli additivi per mangimi.
Prescrizioni per etichettatura, conservazione e sicurezza degli operatori
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono essere riportate le condizioni di conservazione e la stabilità durante il trattamento termico. Inoltre, per prevenire i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate. Qualora tali misure non bastino a ridurre il rischio a un livello accettabile, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale adeguati.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto della Commissione adottato in esecuzione del regolamento (CE) n. 1831/2003, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
L'articolo 1 autorizza il preparato indicato nell'allegato, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione, come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni ivi stabilite.
Base giuridica e valutazione scientifica
L'autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e il parere favorevole dell'EFSA del 3 dicembre 2015, che conclude per l'assenza di effetti nocivi e per l'efficacia alle dosi raccomandate.
Specie destinatarie e categoria di impiego
L'allegato limita l'impiego a scrofe in lattazione, comprese le specie suine minori, e a specie suine minori svezzate e da ingrasso. Il preparato è classificato come additivo zootecnico, gruppo funzionale promotori della digestione.
Composizione e attività minima
Il preparato è composto da endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) e da endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD 2106). L'attività minima è pari a 12 200 U/g per la xilanasi e 1 520 U/g per la glucanasi; il prodotto può essere in forma solida e liquida.
Tenori minimi nei mangimi completi
Per le scrofe in lattazione, il tenore minimo è di 1 220 U di endo-1,4-beta-xilanasi e 152 U di endo-1,3(4)-beta-glucanasi per kg di mangime completo al 12% di umidità. Per le specie suine minori svezzate e da ingrasso, il tenore minimo è di 610 U di endo-1,4-beta-xilanasi e 76 U di endo-1,3(4)-beta-glucanasi per kg di mangime completo al 12% di umidità.
Metodi di analisi
Sono indicati metodi colorimetrici per la caratterizzazione della sostanza attiva nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi: uno per l'endo-1,4-beta-xilanasi su substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina e uno per l'endo-1,3(4)-beta-glucanasi su substrati di beta-glucano d'orzo reticolato con azzurrina.
Obblighi per etichettatura e uso
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità durante il trattamento termico.
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per ridurre i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile, l'uso dell'additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale adeguati.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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