Cassazione Civile, Ordinanza n. 22693/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta 2004, con cui l’amministrazione finanziaria contestava alla società maggiori IVA, IRES e IRAP, oltre interessi e sanzioni, assumendo l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo tardiva la notifica dell’atto; la CTR, in appello, riformava la decisione ritenendo tempestivo l’accertamento in ragione del raddoppio dei termini, ravvisando nella vicenda indici di fattispecie penalmente rilevanti che facevano sorgere l’obbligo di denuncia. Il ricorrente per cassazione deduceva due motivi: 1) violazione della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento e nullità della sentenza per difetto di motivazione, sostenendo che mancassero i presupposti per il raddoppio e che la CTR non avesse adeguatamente valutato la denuncia prodotta in appello; 2) violazione delle regole sulle spese, per avere la CTR liquidato le spese a favore dell’Ufficio benché costituito tramite propri funzionari, invocando l’art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito; nel resto lo ha ritenuto infondato, affermando che, nel regime ratione temporis applicabile, il raddoppio dei termini d’accertamento discendeva dal mero riscontro di fatti comportanti obbligo di denuncia penale, senza necessità di effettiva presentazione della denuncia, e che la motivazione della CTR non era meramente apparente. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, perché non si confrontava con la disciplina speciale del processo tributario che consente la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi anche quando l’ente impositore sia assistito da propri funzionari, con la sola riduzione del 20% prevista dalla norma speciale. Per effetto del rigetto, il contribuente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento del contributo unificato დამატivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Nel testo ratione temporis vigente, il termine di decadenza per l’accertamento può raddoppiare in presenza di fatti comportanti obbligo di denuncia penale; la Corte richiama il principio per cui non è necessaria l’effettiva presentazione della denuncia.
art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972
Per l’IVA, nel regime applicabile all’epoca, opera il raddoppio dei termini di accertamento al ricorrere di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia penale.
art. 37 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223
La norma viene richiamata in relazione alla disciplina del raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penalmente rilevanti.
art. 331 c.p.p.
L’obbligo di denuncia penale sorge quando emergano fatti che integrino ipotesi di reato; ai fini del raddoppio dei termini è sufficiente il suo insorgere, non la denuncia in sé.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se è meramente apparente, cioè se non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 111 Cost.
Il vizio motivazionale ricorre quando manca l’esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 91 c.p.c.
È richiamato dalla parte ricorrente, ma la censura viene ritenuta non decisiva perché nel processo tributario opera una disciplina speciale sulle spese.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992
"Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto"
La norma speciale consente la liquidazione delle spese secondo i parametri degli avvocati anche se l’ente è difeso da propri funzionari, imponendo soltanto la riduzione del 20%.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà titolo al raddoppio del contributo unificato se dovuto per legge in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
Viene richiamato come fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.
art. 2 del d.lgs. n. 128/2015
Richiamato nel contesto delle disposizioni transitorie che salvano gli effetti degli avvisi già notificati.
art. 1, commi 130-132, l. n. 208/2015
Le modifiche in tema di raddoppio dei termini non incidono sugli avvisi già notificati nei periodi d’imposta precedenti, per effetto della disciplina transitoria.
art. 2 del d.lgs. n. 74/2000
La Corte richiama la fattispecie dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti come indice di comportamento penalmente rilevante idoneo a giustificare il raddoppio dei termini.
art. 4 del d.lgs. n. 74/2000
È richiamato come possibile ipotesi di dichiarazione infedele connessa all’utilizzo di fatture fittizie.
art. 8 del d.lgs. n. 74/2000
Viene richiamato in relazione all’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte della società cartiera.
Massime di principio
- Nel regime previgente alla riforma del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento fiscale opera quando emergano fatti che impongano la denuncia penale, senza che sia necessario provare l’effettiva presentazione della denuncia o l’esito del procedimento penale.
- La deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente richiede una effettiva assenza del percorso logico-giuridico; non è sufficiente il dissenso del ricorrente rispetto alla valutazione di merito svolta dal giudice di appello.
- In cassazione, una censura formalmente formulata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- Nel processo tributario, la liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari è regolata da una norma speciale che consente l’applicazione dei parametri forensi, con la sola riduzione prevista dalla legge speciale; non è sufficiente invocare in via generale l’art. 91 c.p.c.
- Quando la sentenza di merito individua specifici indici fattuali di rilevanza penale riferiti al periodo d’imposta accertato, tale accertamento di fatto è idoneo a fondare il raddoppio dei termini e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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