Deliberazione n. 232 del 01/06/2023
Provvedimento del 1 giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Linkedin Ireland Unlimited Company. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi sulle piattaforme Facebook, Instagram e Linkedin senza il consenso dell’interessato. Il Garante conferma l’ingiunzione di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, entro il quadro procedurale previsto per il c.d. revenge porn.
Ratifica dei provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Linkedin Ireland Unlimited Company per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Linkedin Ireland Unlimited Company. L’intervento nasce da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente condivisi senza il consenso dell’interessato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018);
- l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva.
La segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha rappresentato di rientrare nelle ipotesi dell’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Linkedin. Il materiale segnalato è stato trasmesso in formato hash, circostanza richiamata nel provvedimento come base per l’azione urgente volta a impedirne la diffusione.
Le misure urgenti adottate
Con le determinazioni nn. 56 e 57 del 16 maggio 2023, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d’urgenza di:
- ingiungere a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Linkedin Ireland Unlimited Company l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione;
- riferire tale divieto alle piattaforme Facebook, Instagram e Linkedin.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 1 giugno 2023, il Garante ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 56/2023 e 57/2023 adottati il 16 maggio 2023. Il provvedimento conferma quindi l’efficacia delle misure preventive dirette a impedire la pubblicazione o diffusione del materiale segnalato, in un contesto di tutela urgente contro la circolazione non consensuale di contenuti intimi.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice privacy, cioè il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, vengano inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.
Provvedimenti urgenti del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 56 e 57 del 16 maggio 2023, ingiungendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Linkedin Ireland Unlimited Company di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook, Instagram e Linkedin, materiale trasmesso in formato hash.
Ratifica del Garante
Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 16 maggio 2023 dal dirigente competente nei confronti dei tre destinatari, consolidando l’efficacia delle misure volte a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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