Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 13/2026

Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017.

Normativa regionaleL.R. Calabria 13/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Calabria n. 2/2017 sull’Osservatorio regionale, ampliandone la denominazione da “minori” a “infanzia e adolescenza”, ridefinendone composizione, funzioni e regole di funzionamento. Prevede anche la gratuità dell’incarico senza rimborso spese e conferma l’assenza di nuovi oneri finanziari per la Regione.

Modifiche all’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Calabria

Modifiche all’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza

La legge regionale della Calabria n. 13 del 14 maggio 2026 interviene sulla l.r. n. 2/2017, aggiornando la disciplina dell’Osservatorio regionale da “minori” a “infanzia e adolescenza” e ampliandone alcuni profili organizzativi e funzionali. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito della Regione Calabria.

Finalità e impostazione generale

La Regione Calabria ribadisce che la promozione dei diritti dell’infanzia è un impegno collettivo che richiede la partecipazione di istituzioni, famiglie e comunità. Viene inoltre rafforzata la finalità conoscitiva e di supporto dell’Osservatorio, anche in funzione dell’elaborazione di direttive da parte della Giunta regionale rivolte agli enti locali.

Denominazione dell’organo e aggiornamento del titolo

La legge modifica il titolo della l.r. n. 2/2017, sostituendo il riferimento ai “minori” con quello all’“infanzia e l’adolescenza”. Coerentemente, l’organo passa a essere denominato “Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza” sia nella rubrica sia nel testo delle disposizioni interessate.

Composizione dell’Osservatorio

La composizione dell’Osservatorio viene integrata con la previsione di due rappresentanti delle società medico-scientifiche dell’area pediatrica operanti in Calabria, designati dai rappresentanti delle stesse e nominati dal Presidente del Consiglio regionale. Rimane ferma la struttura collegiale dell’organismo, ma con un ampliamento della rappresentanza specialistica.

Partecipazione di esperti alle riunioni

Alle riunioni dell’Osservatorio possono essere invitati anche esperti di specifici settori, in particolare nei seguenti ambiti:

  • comunicazione, informazione e partecipazione;
  • inclusione dei minori e adolescenti stranieri;
  • inclusione dei minori e adolescenti disabili;
  • sport e promozione della pratica sportiva;
  • offerta culturale rivolta ai minori e agli adolescenti;
  • educazione ambientale e mobilità sostenibile.

Funzionamento, validità delle riunioni e decisioni

La partecipazione all’Osservatorio è gratuita e non dà diritto ad alcun rimborso spese. L’organismo si riunisce almeno due volte l’anno. Le riunioni sono valide indipendentemente dal numero dei partecipanti e le decisioni sono assunte con la maggioranza semplice dei presenti.

Compiti e supporto alla programmazione regionale

La disciplina dell’articolo 4 viene aggiornata con la sostituzione dei riferimenti ai “minori” con quelli all’“infanzia e l’adolescenza”. Viene inoltre abrogata la lettera h) del comma 2, con conseguente eliminazione del relativo contenuto originariamente previsto. La modifica dell’articolo 6 rafforza il ruolo dell’Osservatorio quale supporto informativo utile anche per consentire alla Giunta regionale di formulare direttive agli enti locali.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria. Non sono previsti stanziamenti aggiuntivi né effetti finanziari ulteriori rispetto alla disciplina vigente.

Obsolescenza

La legge non appare deprecata: si tratta di una modifica organizzativa e sostanziale della disciplina dell’Osservatorio regionale, priva di limiti temporali e potenzialmente utile nella pratica applicativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.